Extradition proceedings: duty to schedule a new hearing after receiving supplementary information from the requesting State

Extradition
🇮🇹Italy🇽🇰Kosovo
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
29/04/2021
Decision number
35273/2021
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In extradition matters, if the Court of Appeal requests supplementary information, it must schedule a subsequent in camera hearing to examine and discuss the information received, in order to ensure adversarial proceedings between the parties. Accordingly, the judgment declaring the conditions for extradition to the Republic of Kosovo to be met must be set aside, on the ground that, once the results of the requested inquiries had been received, the Court of Appeal merely reserved its decision at the previous hearing and then issued its ruling—without hearing the parties.
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Extradition proceedings: duty to schedule a new hearing after receiving supplementary information from the requesting State, Italian Supreme Court, 29 April 2021, No 35273/2021, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-supplementary-information-new-hearing-italy-kosovo-4-2021
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste ha disposto l’estradizione di K.K. alla Repubblica del Kosovo per la esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile avente ad oggetto il reato di furto.

Dal provvedimento impugnato si evince che la Corte, dopo che il difensore aveva rappresentato che l’estradando aveva fatto richiesta di riconoscimento di Protezione internazionale, aveva acquisito documentazione relativa al procedimento in questione e disposto la consegna a fini estradizionali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge anche processuale: celebrata l’udienza, la Corte si sarebbe riservata per la decisione, ma, successivamente, aveva acquisito d’ufficio la documentazione indicata senza tuttavia comunicare nulla alla parte.

Assume il ricorrente che vi sarebbe stata una violazione del contraddittorio e dell’art. 704 c.p.p., comma 2.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c).

La Corte avrebbe irritualmente condiviso le valutazioni della Commissione territoriale poste a fondamento del provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

2.3. Con il terzo motivo si chiede la sospensione della immediata esecutorietà della sentenza di estradizione, tenuto conto che il richiedente avrebbe ottenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 3, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione elettorale impugnato davanti al Tribunale di Trieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.

2. Dagli atti emerge che:

a) all’udienza del 25.11.2020 la Corte di appello si riservò per la decisione;

b) il 12-18.1.2021, quindi dopo essersi riservata, la Corte chiese al Tribunale di Trieste una serie di informazioni relative allo stato del procedimento riguardante il riconoscimento delta protezione internazionale;

c) acquisita la documentazione richiesta, la Corte il 12.2.2021 ha disposto l’estradizione del ricorrente.

3. Ai sensi dell’art. 704 c.p.p., comma 2, la Corte di Appello ha la facoltà di assumere tutte le informazioni e di integrare gli accertamenti disposti dal Procuratore Generale, qualora gli stessi risultino insufficienti, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione della estradizione.

La Corte di cassazione ha già chiarito che la richiesta di informazioni integrative deve essere deliberata nel corso della udienza in camera di consiglio, sentite le parti, e che, in ogni caso, la successiva udienza, per l’esame e la discussione delle informazioni pervenute a seguito della richiesta in tal modo avanzata, è una udienza in necessaria prosecuzione della precedente.

Ne consegue la necessità, una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, di sentire le parti anche su di essi, in una successiva udienza camerale, prima di decidere sulla estradizione (Sez.6, n. 21973 del 11/05/2006, Bucan, Rv. 234509; Sez. 6, n. 8350 del 04/02/2005, Georgescu, Rv. 231038).

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trieste non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati: dopo essersi riservata per la decisone e aver successivamente disposto l’acquisizione di una serie di informazioni, si è limitata, ricevuta la documentazione richiesta, a sciogliere “la riserva assunta” e ad emettere, senza sentire le parti, la sentenza impugnata, con evidente violazione del principio del contraddittorio.

L’accoglimento di questo motivo di ricorso assorbite tutte le altre censure.

La sentenza impugnata è infatti affetta da nullità non sanata, tempestivamente dedotta e comunque ancora rilevabile e deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021