European arrest warrant and condition of double criminality: irrelevance of differences in aggravating circumstances and non-punishability assessments

EAW
🇮🇹Italy🇦🇹Austria
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
24/03/2026
Decision number
11239/2026
Main ground
Double criminality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In the context of a European Arrest Warrant, the requirement of double criminality is satisfied where the conduct is classified as an offence in both legal systems; any differences in the provisions concerning aggravating circumstances are irrelevant, provided that the nature and content of such circumstances do not alter the underlying facts, as are any discretionary assessments relating to possible grounds of non-punishability under domestic law.
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European arrest warrant and condition of double criminality: irrelevance of differences in aggravating circumstances and non-punishability assessments, Italian Supreme Court, 24 March 2026, No 11239/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-double-criminality-circumstances-non-punishability-italy-austria-3-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di Martin
M. all’Autorità Giudiziaria austriaca, in relazione a quattro reati commessi in
concorso: tentata truffa aggravata, rapina aggravata e due ipotesi di detenzione di
monete falsificate. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata
richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell’imputato. In particolare, la

Corte, premesso che i provvedimenti di arresto (nazionale ed europeo) per la
consegna del richiesto, emessi dalla Procura austriaca, sono stati convalidati da
parte di un’autorità giurisdizionale che ne ha verificato le condizioni di emissione e
proporzionalità, ha evidenziato che il mandato contiene le informazioni prescritte
dall’art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella formulazione derivante dalle
modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Ha, inoltre, rappresentato che
sussiste il requisito della doppia punibilità, ma che, nel caso di specie si verte
addirittura in un’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005, cioè in
un’ipotesi in cui il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia
punibilità, trattandosi di reati che “secondo la legge dello Stato membro di
emissione, rientrano nelle categorie di cui all’art. 2, paragrafo 2 della decisione
quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà
personale pari o superiore a tre anni”. La Corte ha, inoltre, ritenuto che non
ricorresse alcuna ipotesi di rifiuto obbligatorio ai sensi dell’art. 18, legge n. 69 del
2005 e che neppure sussistessero le condizioni previste dall’art. 18-bis legge cit.
per opporre il rifiuto facoltativo, non risultando comprovata e neppure allegata
l’effettiva pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali
è stata richiesta alla Repubblica austriaca la consegna di M., nè tantomeno
risultando la pendenza al momento della ricezione della richiesta di consegna, non
potendosi considerare dirimente in tal senso la produzione di copia di un verbale di
denuncia sporta il 15 febbraio 2023. M. inoltre è cittadino austriaco e quindi
non ricorre la previsione di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. a) legge n. 69 del
2005. Infine, la Corte ha sottolineato l’interesse dell’ordinamento euro unitario a
scongiurare il rischio di impunità e lo stato avanzato del procedimento penale
estero.

2. Ha proposto ricorso il difensore della persona richiesta, lamentando:
2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al contestato reato
di falso nummario; dalla denuncia proposta in Italia dalla vittima si evince che il
denaro falso consegnato alla persona offesa era grossolanamente riprodotto e
quindi come, tale non sarebbe sussumibile in alcuna fattispecie penale;
2.2. la violazione di legge quanto alla mancata presa in considerazione di ben
due ipotesi di rifiuto facoltativo, ossia il fatto che i reati contestati sono stati
consumati in Italia e la circostanza che la persona offesa ha sporto querela,
nell’immediatezza, alla polizia giudiziaria di Milano, ciò anche in considerazione del
fatto che al mandato di arresto europeo non è allegata alcuna fonte di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini generici risolvendosi
nell’affermazione, priva di riscontri, della riconoscibilità ictu oculi della
contraffazione delle banconote. Esso è, peraltro, aspecifico, mancando di
confrontarsi con la motivazione consequenziale e immune da fratture logiche offerta
dalla Corte territoriale.
Si osserva che in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la
condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, legge n. 69 del
2005, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti,
essendo, invece, irrilevanti l’eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle
circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell’elemento
circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali
discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste
nell’ordinamento interno (Sez. 6, n. 7982 del 26/02/2026, non mass.).
Il ricorrente, evocando un’asserita violazione dell’art. 7 della legge n. 69 del
2005, pretende una valutazione di stretto merito cautelare da parte di questa Corte
di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall’art. 22, comma 1, dei
casi di ricorso a quelli di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., quanto
dall’impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza
esclusiva dell’autorità giudiziaria dello Stato richiedente l’emissione del mandato,
nel caso di specie l’Austria (Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, non mass.).
A ciò si aggiunge, come già anticipato (sub § 1 del “Ritenuto in fatto”) che la
Corte di appello ha precisato che, nel caso di specie, occorre considerare che l’art.
8, comma 1, legge n. 69 del 2005 disciplina le ipotesi in cui il mandato di arresto
europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, quando cioè si tratti di
reati che “secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle
categorie di cui all’art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una
pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a
tre anni”. Nel caso in parola, secondo la legge dello Stato membro di emissione i
fatti addebitati sono qualificati nelle categorie “partecipazione a un’organizzazione
criminale”, “frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
europea ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee”, “falsificazione di monete, compresa la
contraffazione dell’euro”, “rapina organizzata o a mano armata” previste dall’art. 2,
par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI/ del Consiglio del 13 giugno 2002,
puniti con pena superiore ai tre anni di reclusione. In tal modo la obiezione
difensiva che, in modo assertivo, sostiene la grossolanità delle condotte delittuose
di falso nummario, è irrilevante attesa l’eseguibilità del mandato indipendentemente
dalla doppia punibilità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, non è
stata concretamente allegata, né vi è notizia certa della pendenza di alcun
procedimento nello Stato italiano. Si osserva inoltre che, a fronte dell’attuale
previsione da parte dell’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005, di un
motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto
della consegna per l’ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in
parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è
rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l’interesse dello
Stato nazionale ad esercitare l’azione penale nei confronti del soggetto del quale è
richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo. Dacché
consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun
vizio della decisione per non avere la Corte d’appello ritenuto di esercitare la facoltà
di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva
tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta (Sez. F, n. 32379 del
08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 — 01).
Correttamente poi la Corte territoriale ha rappresentato che neppure si verte in
un’ipotesi di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, in ragione
delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del codice penale italiano, essendo M.
cittadino austriaco. La legge italiana prevede per i reati a lui addebitati la punibilità
del cittadino per fatti commessi anche all’estero, ossia fuori del territorio dello Stato
membro di emissione.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di
tremila euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti
di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.