EAW: criminal records and pending proceedings are not evidence of a stable period of presence in that State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha
disposto la consegna di A. all’autorità giudiziaria della
Croazia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 8 dicembre
2025 per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Rijeka in data 28
ottobre 2019 in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina previsto dall’art. 326 del codice penale croato, punito con la pena
massima di anni dodici di reclusione.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione
A., con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando
due motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l’inosservanza degli artt. 18, lett.
p), e 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69 e dei principi sul primato della
giurisdizione italiana in presenza di procedimenti pendenti in Italia. La Corte di
appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa il 15
gennaio 2026 attestante la pendenza del procedimento n, 5259/23 RGNR a carico
di M. per il reato di rapina aggravata, in relazione al quale risulta fissata
udienza innanzi al Tribunale collegiale di Tivoli il 10 maggio 2026. L’impossibilità
di partecipare alle prossime udienze, conseguente all’eventuale consegna,
costituisce un grave vulnus alla garanzia del diritto di difesa. L’eccezione sollevata
sul punto dal difensore all’udienza del 15 gennaio 2026 è rimasta priva di risposta.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza degli artt.
6 e 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla ritenuta
carenza del requisito del radicamento della persona richiesta in consegna sul
territorio dello Stato italiano. La Corte di appello, nonostante la difesa abbia
depositato copiosa documentazione attestante la permanenza di Mancas sul
territorio nazionale da oltre dieci anni, ha escluso l’operatività del motivo di rifiuto
sulla base della considerazione che la sua permanenza nel territorio nazionale sia
stata dettata dalla scelta di individuare l’Italia quale centro dei suoi traffici
delittuosi e non, invece, dal riconoscimento di valori socialmente condivisi che
costituisce presupposto del radicamento, così dimostrando di privilegiare un
criterio meramente soggettivo a fronte del dato oggettivo desumibile dai rilievi
fotodattiloscopici e procedimenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché
manifestamente infondati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che la violazione di legge denunciata è riferita ad
una disposizione (art. 18, lett. p, I. 69/2005) non più vigente e, in ogni caso, anche
nel testo originario, del tutto inconferente, in quanto relativa all’ipotesi (nel testo
vigente al 1/11/2019) del mandato d’arresto europeo riguardante reati commessi
in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio (oggi
previsto quale motivo facoltativo di rifiuto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. a, in
relazione al mandato d’arresto “processuale”) e (nel testo vigente dal 2/11/2019
al 19/2/2021) all’ipotesi in cui la persona richiesta in consegna è una donna incinta
o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente.
La pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, su cui è
incentrata la doglianza prospettata con il motivo di ricorso, può al più costituire
presupposto per l’esercizio della facoltà, riconosciuta alla Corte di appello dall’art.
24 I. 69/2005, di disporre il rinvio della consegna per consentire alla persona
richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso
da quello oggetto del mandato, il cui esercizio implica una valutazione di tipo
discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della legge 22 aprile 2005,
n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli
non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico
interesse (Sez. 6, Sentenza n. 13994 del 20/03/2018, Rv. 272768-01).
Ebbene, nel caso di specie non risulta che i giudici di appello siano stati
espressamente sollecitati a tale valutazione (non rilevando, a tali fini, la mera
produzione documentale attestante la pendenza del procedimento) né che sia
stato prospettato uno specifico interesse al rinvio della consegna, dovendosi, in
ogni caso, escludere il prospettato vulnus al diritto di difesa conseguente
all’impossibilità dell’interessato, in caso di consegna, di partecipare alle udienze,
posto che la detenzione all’estero si configura quale legittimo impedimento e che
essa comunque non preclude l’esercizio delle facoltà e delle scelte (quali quelle,
evidenziate nel ricorso, attinenti allo studio del procedimento e alla redazione della
lista testimoniale) rimesse alla difesa tecnica, anche previa eventuale
consultazione con l’interessato.
2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, con il quale è stata
censurata l’inosservanza degli artt. 6 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in
ordine alla ritenuta carenza del requisito del radicamento della persona richiesta
in consegna sul territorio dello Stato italiano.
Va ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle
modifiche apportate all’art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, la Corte di appello,
al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona
richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad
indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di
valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come
violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41
del 28/12/2023, dep. 02/01/2024, Rv. 285601-01).
Sono, invece, inammissibili le censure che involgono l’accertamento del
radicamento del soggetto richiesto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte
quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della
decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato
dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza
resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per
vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260).
Le censure prospettate con il motivo di ricorso in esame si risolvono in una
critica della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto non applicabile
il motivo di rifiuto eccepito dalla difesa ritenendo non accertato lo stabile
radicamento dell’interessato nel territorio nazionale.
I giudici di appello hanno, sul punto, evidenziato che le circostanze
rappresentate dall’interessato, che in sede di convalida aveva affermato di vivere
in Italia da più di vent’anni, di convivere con la compagna e i figli di quest’ultima
da più di due anni e di lavorare come muratore e giardiniere senza contratto,
risultano mere allegazioni verbali prive di riscontro, e che i dati ricavabili
dall’elenco dei rilievi dattiloscopici valgono al più ad indicare la scelta
dell’interessato di individuare nel territorio nazionale il centro dei suoi interessi
delittuosi ma non a provare l’effettivo radicamento che, in quanto inteso al
riconoscimento della condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, implica il
riconoscimento dei valori socialmente condivisi.
La Corte di appello ha, così, reso una motivazione compiuta e aderente ai
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte già avuto
modo di affermare che “i precedenti penali e le pendenze giudiziarie,
contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona
richiesta in consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare
l’esistenza di un radicamento territoriale stabile e non estemporaneo nello Stato”
(Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014, Rv. 262760-01; Sez. 6, n. 16169 del
05/04/2013, Rv. 254771-01).
3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del
procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma equitativamente fissata in euro tremila.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
