Deterioration of health conditions and incompatibility with detention: the Court must consider new elements submitted by the defence
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 5 novembre 2025, ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, che è stata applicata al ricorrente in relazione al reato di riciclaggio per il quale lo stato del Kuwait ha chiesto l’estradizione.
La Corte territoriale, richiamando integralmente la prima ordinanza annullata dalla Suprema Corte (emessa dalla Corte di appello di Roma il 15.07.2025), ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga nelle more della procedura di estradizione, non fronteggiabile con misure meno afflittive, ricordando altro precedente provvedimento di analogo tenore, emesso l’8 maggio 2025 e non reputando incompatibili le condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario.
2. Ricorre per cassazione Al.Fa., il quale, dopo avere illustrato i fatti, deduce
1) violazione di legge per avere la Corte solo genericamente affermato, con motivazione apparente, l’esistenza del pericolo di fuga, senza valutarne la concretezza e l’attualità in ragione delle gravi condizioni di salute del ricorrente.
La difesa aveva sottoposto la questione al vaglio della Corte attraverso l’istanza di revoca o sostituzione della misura, indipendentemente dalla diversa valutazione relativa alla incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
L’ordinanza impugnata, sul punto, avrebbe fatto integrale rinvio al precedente provvedimento oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione, il quale, tuttavia, utilizzando formule generiche, non aveva espresso una motivazione idonea ad individuare l’esigenza cautelare nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità che il ricorso richiama.
Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, della memoria depositata nel giudizio di rinvio, corredata dal diario clinico del ricorrente, aggiornato al 22 dicembre 2025, attestante l’ingravescenza delle sue condizioni di salute, essendo egli soggetto pressoché cieco, in attesa di trapianto della cornea, incapace di deambulare con autonomia, tanto da essere incorso in cadute accidentali all’interno del carcere che avevano provocato, oltre ad un generale stato di ansia, un trauma cranico ed un trauma al ginocchio con consequenziale utilizzo di una carrozzina per gli spostamenti.
La motivazione sarebbe apparente anche a proposito del fatto che il ricorrente non ha residenza in Italia, circostanza di carattere neutro, non essendo stata adeguatamente valutata l’incidenza del fatto che il ricorrente aveva preso in locazione un appartamento in Roma ove poter scontare, con l’aiuto della sua compagna, il regime di arresti domiciliari eventualmente applicatogli.
Non sarebbero stati presi in considerazione neanche i vari elementi a favore della mancanza del pericolo di fuga così come rappresentati dal ricorrente e ribaditi in ricorso ai fgg. (Omissis) e (Omissis);
2) violazione di legge per motivazione apparente rispetto alla questione della adeguatezza di misure meno gravi a scongiurare il pericolo di fuga, anche alla luce della circostanza già indicata nel primo motivo della locazione di un appartamento in R.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In ordine al primo motivo, che ha carattere assorbente, risponde al vero quanto dedotto in ricorso con riguardo alla circostanza che, con l’originaria istanza di revoca o sostituzione della misura, era stato chiesto dalla difesa di valutare non soltanto l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente rispetto al regime carcerario, ma l’incidenza di dette condizioni con la ritenuta esigenza cautelare del pericolo di fuga in relazione agli addebiti per cui si procede.
Sotto il cennato profilo, non si riscontra alcuna risposta da parte della Corte di appello.
D’altra parte, il rinvio pressoché integrale del provvedimento impugnato alla precedente ordinanza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2025, non vale a sanare il vizio motivazionale, dal momento che neanche in quella precedente statuizione la questione era stata affrontata con adeguate argomentazioni; sul punto, peraltro, l’ordinanza impugnata in questa sede avrebbe dovuto tenere conto di quanto contenuto nella memoria difensiva, del tutto ignorata, a proposito della ingravescenza delle condizioni di salute del ricorrente dovuta ad evenienze successive alla prima valutazione ed oggetto di allegazione.
2. Tanto comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per una nuova e completa valutazione di merito delle questioni sottoposte con gli atti di parte, ivi comprese, in via subordinata, quelle inerenti alla eventuale idoneità di una misura meno grave a scongiurare il rischio di fuga ove ritenuto sussistente – bene evidenziate nel primo e nel secondo motivo di ricorso – tenendo conto di tutte le deduzioni e allegazioni in proposito fornite dal ricorrente e neanche queste tenute in conto dalla Corte di appello.
3. Solo per completezza si precisa che, al di là della specifica necessità di adottare, ai fini della decisione del caso in esame, valutazioni di merito inibite al giudizio di legittimità, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, invocato dalla difesa, può essere pronunciato solo rispetto alla ordinanza genetica impositiva della misura ma non nella diversa sede per cui si procede (argomenta, in questo senso, da Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Lopes, Rv. 287970-01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, e 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2026.
