EAW: postponement of surrender and discretionary assessment of domestic justice needs
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del cittadino croato Ja.Gi. di cui al mandato di arresto europeo emesso il 07 agosto 2024 dall’Autorità giudiziaria della Repubblica Federale della Germania (Tribunale di Chemnitz) ai fini processuali per il reato di furto in abitazione commesso il 13 dicembre 2022 e disponeva il differimento della consegna al momento della cessazione della detenzione attualmente imposta allo Ja.Gi. per i titoli di giustizia italiana (i.e. cumuli del 4 gennaio 2023 Procura di Roma e del 22 maggio 2024 della Procura minorenni Roma), previa sospensione della misura della custodia cautelare adottata con ordinanza dell’I 1 settembre 2024 durante il periodo di rinvio della consegna.
2. Avverso detta sentenza il soggetto richiesto in consegna ha dedotto
– violazione di legge, in relazione all’art. 24 della legge del 22 aprile 2005 n. 69, per avere la Corte distrettuale erroneamente condizionato la sospensione dell’efficacia della misura della custodia cautelare applicata allo Ja.Gi. con ordinanza dell’11 settembre 2024 alla sola permanenza in carcere del predetto, laddove, nel caso in cui il competente Tribunale della sorveglianza dovesse decidere di applicare una misura alternativa alla pena detentiva, verrebbe ripristinata la misura custodiale e disposta la consegna nonostante la pena inflitta per i titoli di giustizia italiana non sia stata espiata;
– violazione di legge, in relazione all’art. 19, comma 2, della cit. legge n 69, trattandosi di persona che vive e risiede stabilmente in C ed è padre di sei figli, nati in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso.
La norma di rifermento è rappresentata dall’art. 24 della legge del 22 aprile del 2005 n 69 che al comma 1 testualmente prevede “con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto”.
L’utilizzo del verbo “potere” (“… la Corte può disporre…”) consente di ritenere come le eventuali esigenze di giustizia nazionale – a differenza di quanto previsto nel caso della estradizione dall’art. 709 cod. proc. pen. – non impongano il rinvio della consegna, ma richiedano alla Corte una valutazione di opportunità.
Essendosi, dunque, al cospetto di un provvedimento meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali il consegnando soggiace, è necessario che – ove la Corte d’Appello, in funzione di giudice della consegna, decida di privilegiare l’esigenza di giustizia nazionale disponendo il rinvio della consegna – venga indicato l’atto che fa cessare l’esigenza del rinvio ad es. “il compimento di un determinato atto istruttorio, la sentenza di primo o secondo grado, il passaggio in giudicato; nel caso di custodia cautelare in corso, la cessazione della custodia ovvero comunque la conclusione del processo; nel caso di esecuzione della pena, la sola fase detentiva ovvero l’effettiva integrale espiazione anche nelle forme alternative previste dall’ordinamento penitenziario” (così testualmente cfr Sez. 6 n. 7107 del 12/02/2009, Zordic, RV 243244).
2.1. Nel caso in esame, nel provvedimento gravato è stato individuato lo specifico atto che funge da condizione risolutiva alla sospensione della consegna per ragioni di giustizia, avendo i Giudici di appello expressis verbis previsto che la consegna dello Ja.Gi. sia rinviata in relazione esclusivamente alla materialità della detenzione in atto per causa nazionale.
Ne consegue, alla stregua dei principi di diritto esposti, che solo ed esclusivamente “la cessazione di tale detenzione” comporta la possibilità di dare concreto seguito alla consegna – già decisa in via definitiva- e il ripristino dello stato custodiate dello Ja.Gi.
La valutazione di opportunità – che sottende la decisione della Corte di stabilire se disporre la sospensione della consegna e/o di individuare l’atto che fa cessare l’esigenza del rinvio – non consente, dunque, al soggetto richiesto in consegna di dolersi della mancata adozione di una clausola di rinvio della consegna da parte della Corte di appello (Sez. 6, n. 39772 del 24/10/2007, Bulibasa, non mass, sul punto; Sez. 6, n. 22451 del 3/6/2008, Viscuso, Rv. 239943; Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, Munteanu, Rv. 245486; Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman, Rv. 257020) e mutatis mutandis delle modalità del rinvio.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
La subordinazione della consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena privativa della libertà personale prevista dall’art. 19, comma 1, lett. c) della legge cit. presuppone che il mandato di arresto processuale sia diretto nei confronti di un cittadino italiano o di straniero residente nello stato italiano.
Nel perimetrare la nozione di “residenza”, questa Corte – oltre a richiedere l’accertamento di un radicamento “reale e non estemporaneo” dello straniero sul territorio italiano, di guisa che è irrilevante la mera attestazione formale di residenza contenuta in un documento- ha enucleato una serie di indici tra loro concorrenti, tra cui si annovera anche il requisito della “legalità della presenza in Italia” (ex multis, Sez.6 n. 19389 del 25/06/2020, Rv. 279419)
Dunque, correttamente la Corte di appello ha escluso che lo Ja.Gi. possa beneficiare della clausola di rinvio ex art. 19 della cit. legge n 69 (cfr pag. 2 della sentenza), laddove ha evidenziato come la condotta criminis dallo stesso tenuta sin da minorenne, tale da comportare l’emissione di distinti provvedimenti di cumulo pena, escludano funditu il necessario presupposto della regolarità e legalità della residenza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2024.
