Extradition: Italian judges may assess exculpatory evidence only if absolutely clear and unquestionable
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di fiducia di T.C.G. ricorrono per cassazione, a mezzo di un unico atto a firma congiunta, avverso la pronuncia indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione del prevenuto, avanzata dal Governo della Repubblica del Paraguay in relazione al concorso nel reato di truffa, quale previsto dall’art. 187 c.p. paraguayano, di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile. Truffa relativa alla condotta della società VP, di cui il T.C. viene indicato come “presidente”, la quale, nell’ambito degli ordinari e consolidati rapporti economici con la società HT, cui forniva sbarre di ferro mensilmente ordinate con pagamento corrisposto anticipatamente dalla parte acquirente mediante assegni, nel novembre 2017, pur non avendo ancora fatto luogo alla consegna della merce precedentemente ordinata, adducendo l’esistenza di maggiori spese da sostenere in coincidenza con la fine dell’anno, proponeva l’anticipazione degli ordini di dicembre 2017 e gennaio 2018 ad un prezzo ribassato. Dodopichè, formalizzati tali ordini e ricevuti gli assegni con il corrispettivo convenuto di 326.000 Dollari Statunitensi, la merce non era consegnata ed anzi il presidente della citata HT, S.N.M.E., nel recarsi presso la sede della venditrice, apprendeva dalle maestranze, che gli negavano l’ingresso, che l’industria non era in funzione e che i dirigenti avevano asseritamente abbandonato il Paraguay, portando con sè il denaro dei pagamenti della clientela (pur dandosi atto che la HIERRO MAT riceveva dal Banco Continental, su cui erano stati tratti i titoli di cui sopra, richiesta di autorizzazione al pagamento degli assegni, che lo S.N. decideva di concedere, per evitare implicazioni legali).
2. Molteplici sono le censure che l’articolato ricorso muove avverso la pronuncia della Corte ambrosiana.
2.1 In primo luogo, deducono i legali ricorrenti che sarebbe stato sostanzialmente eluso il principio di reciprocità, pur espressamente previsto dall’art. 2 del Trattato di estradizione firmato nel 1997 da Italia e Paraguay e ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con L. 27 gennaio 2000, n. 14 (d’ora in poi Trattato), essendosi la Corte distrettuale limitata ad un’apodittica affermazione circa la ricorrenza del requisito in questione, basata sulla constatazione che il reato di truffa è contemplato anche dalla legislazione penale italiana, omettendo di considerare che “la verifica del rispetto del principio di reciprocità impone (…) una verifica del fatto per cui lo Stato richiedente procede”. Verifica cui la Corte territoriale si sarebbe sottratta e che, alla stregua della documentazione proveniente dallo Stato istante, come pure alla luce delle allegazioni effettuate dalla difesa e tratte dal fascicolo processuale paraguayano a carico del prevenuto – le cui risultanze sono a tal fine passate in rassegna avrebbe dovuto correttamente condurre a fornire risposta negativa al quesito anzidetto, essendosi qui in presenza, giusta la tesi sostenuta, di un mero inadempimento contrattuale e comunque non mai di una truffa o di altra fattispecie idonea a legittimare la richiesta di estradizione, che deve necessariamente concernere fatti punibili, secondo la legge di entrambi gli Stati contraenti, “con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo a due anni o più severa” (cfr. art. 2 comma 1 del Trattato), essendo al più ravvisabile, ancorchè forzatamente, solo un’ipotesi d’insolvenza fraudolenta.
2.2 Secondariamente, si denuncia l’insussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, “quale ulteriore presupposto imprescindibile ai fini di una pronuncia favorevole all’estradizione”, che la Corte milanese avrebbe asserito ricorrere sulla base di affermazioni ritenute “totalmente disancorate dal dato reale”.
Invero, a fronte del “racconto minuzioso e circostanziato”, di cui leggesi nella sentenza impugnata:
a) sarebbe carente, nella documentazione versata in atti, “ogni e qualsivoglia elemento che riconduca causalmente la condotta dell’ing. T.C. al fatto qualificato come reato dalle autorità paraguayane”, sotto il profilo oggettivo;
b) altrettanto dicasi con riferimento al profilo soggettivo, pure richiesto dalla fattispecie incriminatrice;
c) l’A.G. paraguayana non avrebbe adottato alcuna misura limitativa della libertà nei riguardi dell’odierno ricorrente, a significare la riscontrata assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, non senza rilevare la violazione, sotto il profilo procedurale, di quanto previsto dall’art. 148 c.p.p. di quel Paese, a mente del quale l’estradizione non può essere richiesta, qualora non sia stata disposta “una misura cautelare personale, ai sensi di quanto stabilito nel Libro 4^ (art. 239, e s.s.) del codice di procedura penale”;
d) la stessa richiesta estradizionale sarebbe esplicita nell’evidenziare unicamente l’esistenza di “elementi di sospetto” – “che sono qualcosa di ontologicamente diverso e decisamente più sfumato dei “gravi indizi di colpevolezza” richiesti dall’art. 705 c.p.p. e dalla giurisprudenza” – a carico del prevenuto, nei cui riguardi vi sarebbe solo una “responsabilità da posizione”;
e) la persona offesa avrebbe “offerto agli inquirenti elementi errati e contraddittori”, le sue dichiarazioni essendo state peraltro “riportate in maniera differente nei vari atti del procedimento”.
2.3 Ulteriore profilo di illegittimità è ravvisato nell’omessa menzione del parere contrario all’accoglimento della richiesta di estradizione formalizzato, alla stregua della documentazione esistente, dal Procuratore generale d’udienza; ciò che la Corte territoriale non avrebbe valutato, nemmeno sotto il profilo dell’esercizio delle facoltà previste dall’art. 704 c.p.p., sotto forma di richiesta d’informazioni e disposizione di accertamenti necessari.
2.4 Ancora, denuncia la difesa ricorrente la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) o c), in ragione della “mancata allegazione alla domanda di estradizione di copia dell’originario provvedimento restrittivo della libertà personale, che ha dato luogo alla domanda stessa”, provvedimento che si precisa essere stato prodotto dalla difesa – trattasi dell’ordinanza n. 681/2018, che costituisce l’allegato n. 8 – e non coincidere con quelli richiesti per la legittimità della procedura estradizionale, come meglio specificato nel motivo di cui subito infra, al di là della pur rilevata violazione della normativa paraguayana in tema di notificazioni.
2.5 Il quinto profilo di doglianza è incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per non essersi espressa la Corte territoriale “sulla ritenuta illegittimità ab origine del procedimento di estradizione per violazione dell’art. 148 c.p.p. Paraguay, che disciplina le condizioni per poter formulare una richiesta di estradizione”, giusta quanto già in precedenza rappresentato, sub 2.2 – punto c).
2.6 La violazione della legge penale, sostanziale o processuale, nonchè vizi alternativi della motivazione sono alla base del sesto profilo di doglianza, con cui il ricorso censura la “laconica” motivazione con cui la Corte territoriale ha reputato insussistente la lamentata violazione del diritto di difesa, senza tenere in alcuna considerazione la cospicua mole di atti e documenti offerti al vaglio della Corte medesima, pur sancendo l’art. 3, punto 2, lett. a) del Trattato il divieto di estradizione, ove ricorrano fondati motivi per ritenere che nel celebrando processo non sarà assicurato “il rispetto dei diritti minimi della difesa”, anche in ragione degli eccepiti “gravi problemi di corruzione” di cui soffrirebbe il sistema giudiziario paraguayano.
2.7 L’ultimo profilo di critica, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), verte sul denunciato vizio di motivazione in relazione al “serio e concreto pericolo che l’estradando – come risulta da più fonti di informazione e dai numerosi articoli allegati alla memoria difensiva prodotta il 13 maggio 2019 – subisca trattamenti inumani e degradanti per effetto delle assai precarie condizioni in cui versano gli istituti di pena paraguayani”, ancora una volta sbrigativamente affrontato e risolto senza il supporto di una reale argomentazione in proposito e senza far luogo al doveroso approfondimento della tematica relativa.
3. Con memoria depositata il 19 settembre scorso, il difensore del T.C., nel ribadire in generale le illustrate censure, si è soffermato in particolare sulla già denunciata violazione delle norme del codice di rito paraguayano, il cui rispetto è preliminare ai fini della stessa legittimità della procedura di estradizione e della connessa emissione del mandato di arresto internazionale, dando conto delle formali iniziative intraprese a tutela dell’estradando onde pervenire alla cancellazione della c.d. Red Notice dalla banca dati dell’Interpol.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto è fondato, nei limiti ed alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
2. Non ha pregio la censura incentrata sulla dedotta violazione del principio di reciprocità.
La sentenza della Corte territoriale è chiara nel significare di aver operato un riscontro tra il fatto di reato descritto nella documentazione offerta dallo Stato istante e la normativa nazionale, ravvisando la rilevanza penale dello stesso anche a mente della legge italiana.
A tale riguardo, giova segnalare, a fronte dell’insistenza difensiva sulla pretesa impossibilità di configurare la fattispecie di cui all’art. 640 c.p., in presenza della libera scelta del legale rappresentante della presunta società truffata di consentire il pagamento degli assegni, pur nella consapevolezza della cessazione della produzione da parte della venditrice, giusta la constatata chiusura della fabbrica, che tanto non vale ad elidere l’astratta rilevanza penale del fatto, discendente dal raggiro che si assume utilizzato per conseguire la disponibilità degli assegni poi posti all’incasso, tale da determinare quam minime, per effetto della diminuzione patrimoniale connessa alla consegna dei titoli, l’avvenuta integrazione del tentativo di truffa aggravato dall’ingente ammontare del danno; non senza aggiungere la riferita causale alla base della disposta autorizzazione al pagamento degli assegni, costituita dal timore di azioni giudiziarie, indicativa altresì della mancata percezione del raggiro. Il che si conforma all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il momento di consumazione della truffa contrattuale, nel nostro ordinamento, “non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi” (così Sez. F., sent. n. 31497 del 26.07.2012, Rv. 254043, con riferimento ad una “Fattispecie riguardante la stipula di un contratto con rilascio di due cambiali in garanzia con sottoscrizione falsa, nella quale la suprema Corte ha individuato, quale momento di consumazione del reato di truffa, non la data di stipula del contratto ma quella della scadenza delle cambiali”; conf. Sez. 2, sent. n. 11102 del 14.02.2017, Rv. 269688).
3. Discorso diverso s’impone in ordine alla doglianza avente ad oggetto la contestata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente.
In proposito, il Trattato bilaterale fra Italia e Paraguay nulla dispone, cosicchè vale la consolidata giurisprudenza sul punto, che il Collegio ritiene di condividere appieno, a mente della quale, ai sensi dell’art. 705 c.p.p., comma 1, l’A.G. italiana – esclusa in radice ogni interferenza nell’esercizio della giurisdizione straniera, con le ovvie implicazioni che ciò comporta rispetto alle sollecitazioni difensive concernenti la violazione di regole procedurali proprie dell’ordinamento paraguayano – nondimeno non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, che si risolva di fatto in un’automatica e passiva presa d’atto, ma deve accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali è stata reputata probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, la commissione, da parte dell’estradando, del reato oggetto della procedura avviata dallo Stato istante (cfr., ex plurimis, Sez. 6, sent. n. 8063 del 21.02.2019, Rv. 275088; n. 40959 dell’11.07.2013, Rv. 258122; n. 16287 del 19.04.2011, Rv. 249648).
Così ribadito il principio di diritto operante nella fattispecie, rileva il Collegio che, al di là della oggettività del fatto per come rappresentato a pag. 3 della sentenza impugnata, ove leggesi genericamente di “pressioni telefoniche”, compiute dal T.C. unitamente al concorrente Direttore Generale della società, R.O.P., per ottenere il pagamento anticipato dell’ordine, prima della consegna del materiale surrettiziamente fatto ordinare dalla HIERRO MAT, dalla descrizione del fatto contenuta nei documenti estradizionali (v. all. 6 produzioni difensive) parrebbe che la responsabilità del menzionato T.C. si ricolleghi alla posizione attribuitagli, di “Presidente della ditta VETORIAL PARAGUAY” e perciò (“insomma”) di “responsabile delle negoziazioni”, senza però elementi specifici che lo colleghino al fatto di cui trattasi, neppure desumibile “dall’ordine di ricerca e cattura a livello nazionale ed internazionale, secondo ordinanza n. 1868 del 24 settembre 2018”, che costituisce l’all. 7 delle produzioni difensive e risulta espressamente richiamato nel documento di cui al già citato all. 6. Ciò senza che abbia qui rilievo la copiosa documentazione che lo stesso ricorrente afferma essere stata tratta dal fascicolo del procedimento pendente in Paraguay nei confronti del T.C., proprio perchè nota all’A.G. richiedente, essendosi significativamente osservato, a contrario, che eventuali prove d’innocenza, “non conosciute dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano”, possono essere rilevanti in sede di procedura estradizionale solo se assolutamente chiare ed incontrovertibili dell’innocenza del prevenuto, pena l’indebita ingerenza negli affari giudiziari del Paese richiedente (cfr. Sez. 6, sent. n. 16287 del 19.04.2011, già sopra richiamata).
4. Conclusivamente, in forza di quanto precede, s’impone che la Corte d’appello ambrosiana, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 8 comma 2 del Trattato bilaterale italo-paraguayano, richieda allo Stato istante, così come recita il disposto testè richiamato, “le ulteriori informazioni necessarie” a chiarire i termini concreti della vicenda che l’A.G. paraguayana ha posto a base della propria iniziativa giudiziaria nei confronti del T.C.: ciò che del resto già il Procuratore generale d’udienza aveva opportunamente sollecitato alla Corte distrettuale (ferma restando l’inconsistenza dell’eccezione di nullità sollevata nell’interesse del ricorrente per via della mancata menzione di detto parere, inconsistenza non solo giuridica, stante l’inesistente previsione di tale sanzione processuale, ma anche fattuale, atteso che la sentenza in esame è esplicita nel rinviare al verbale d’udienza, per ciò che concerne le conclusioni rassegnate dalle parti).
5. La necessità dell’indicato approfondimento assorbe, rendendone superflua la disamina, le ulteriori doglianze, in tema di violazione del diritto di difesa nel procedimento penale pendente nello Stato istante e di serio e concreto pericolo di trattamento inumano e degradante a carico dell’estradando, alla luce delle condizioni del sistema carcerario di quel Paese. Il che non esime questa Corte dall’evidenziare fin d’ora, quanto al primo profilo, che non rilevano certo, quale violazione del diritto di difesa, soggettive letture di condotte processuali, stante la necessità di una rigorosa prova in proposito. E, in relazione al secondo profilo, che la tangibile e fondata possibilità di trattamento inumano e degradante in ambito penitenziario deve emergere da documentazione ufficiale e da fonte affidabile ed attuale, non da meri articoli giornalistici, tanto meno in lingua estera. Il che si conforma ai principi che ripetutamente sono stati affermati, in sede di legittimità, in subiecta materia:
“In tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, la Corte d’appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un’indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante” (così sez. 6, sent. n. 28822 del 28.06.2010, Rv. 268109, in relazione ad una vicenda concernente una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica ucraina);
“In tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, la Corte d’appello può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative – quali, ad es., “Amnesty International” e “Human Rights Watch” -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008″ (cfr. sez. 6, sent. n. 54467 del 15.11.2016, Rv. 268933).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019
