Provisional arrest: 40-day deadline is met if the documents are received by the Ministry (and not by the judicial authority)

Extradition
🇮🇹Italy🇰🇬Kyrgyzstan
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
23/01/2019
Decision number
14142/2019
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
40-day time limit
🇬🇧 Summary
The provisional custodial measure ordered by the Court of Appeal following an extradition request from a foreign State and a reasoned request by the Minister of Justice must be revoked if, within 40 days, the extradition request and supporting documents have not been received by the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice. It is not required that, within the same time limit, such documentation be also transmitted to the judicial authority. In the present case, the extradition documentation had been received by the Ministry of Foreign Affairs when it was delivered to the Italian Embassy in Astana (Kazakhstan), whose jurisdiction also extends to the Kyrgyz Republic, in the absence of dedicated diplomatic missions handling exclusively Italian–Kyrgyz bilateral relations.
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Provisional arrest: 40-day deadline is met if the documents are received by the Ministry (and not by the judicial authority), Italian Supreme Court, 23 January 2019, No 14142/2019, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-provisional-detention-40-day-deadline-ministry-italy-kyrgyzstan-1-2019
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

S.M. ricorre con due distinti atti, a firma rispettivamente dell’Avv. TDM e dell’Avv. CG, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma con la quale sono state respinte le istanze difensive di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente nel procedimento volto alla sua estradizione esecutiva verso la Repubblica del Kirghizistan.

1. I due ricorsi, tra loro sovrapponibili, deducono violazione di legge processuale con riferimento al mancato rispetto del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 715 c.p.p., comma 6.

Secondo le difese del ricorrente la nota verbale dell’Ambasciata della Repubblica del Kirghizistan in Kazakistan del 3/11/2018, cui si riferisce l’ordinanza impugnata, non si pertiene in alcun modo al presente procedimento estradizionale e non contiene la relativa allegazione dei documenti di cui all’art. 700 c.p.p.. Nè dalla nota inviata dal Ministero della Giustizia alla Corte di appello di Roma in data 8/11/2018 è dato evincere con certezza che la Repubblica del Kirghizistan abbia effettivamente provveduto ad inoltrare la domanda di estradizione e la relativa documentazione entro il predetto termine di quaranta giorni. Difatti, tali atti venivano poi depositati nella cancelleria della Corte territoriale solo in data 29/11/2018. In vero, i documenti di cui all’art. 700 c.p.p. sarebbero necessari per consentire ex art. 705 c.p.p., comma 1, il controllo giudiziario sui presupposti indiziari e l’eventuale esistenza di condizioni ostative all’estradizione, sicchè l’omessa allegazione della relazione sui fatti oggetto della richiesta di estradizione costituisce di per sè causa ostativa alla consegna e, prima ancora, elemento rilevante ai sensi dell’art. 714 c.p.p., comma 3 e art. 715 c.p.p., comma 6.

2. Il ricorso a firma dell’Avv. Gai deduce inoltre violazione di legge con riferimento all’art. 714 c.p.p., comma 3 e art. 718 c.p.p. e vizi di motivazione per omessa risposta alle censure difensive relative alla carenza dei presupposti minimi per la concessione della futura estradizione e, di conseguenza, per l’adozione e il mantenimento del presidio cautelare, in relazione, nello specifico, al requisito della doppia incriminabilità (l’estradizione è stata già negata per gli stessi fatti dalla Federazione Russa, Paese di nazionalità dell’estradando) e del rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato richiedente (la sentenza di condanna per la cui esecuzione è in corso il procedimento di estradizione sarebbe stato pronunciata in violazione delle garanzie difensive previste dall’art. 216 c.p. kirghiso e l’estradando, di religione ebraica, ben potrebbe perciò essere oggetto di atti persecutori e discriminatori nello Stato richiedente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La sentenza impugnata ricostruisce puntualmente e con esattezza sia lo sviluppo fattuale del procedimento estradizionale che la normativa applicabile alla trasmissione degli atti di cui all’art. 700 c.p.p. e dei relativi termini. Essa indica infatti espressamente che con nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8/11/2018 è stata comunicata al Ministero della giustizia l’avvenuta trasmissione della domanda di estradizione del ricorrente e della relativa documentazione di cui all’art. 700 c.p.p., avvenuta con nota verbale del 3/11/2018 dell’Ambasciata della Repubblica Kirghisa in Kazakhistan indirizzata alla nostra rappresentanza diplomatica in Astana. La stessa sentenza indica inoltre, e il dato non è contestato, che la comunicazione allo Stato estero dell’applicazione al ricorrente della misura cautelare in esame è stata effettuata il 4/10/2018.

Pertanto, alla data dell’8/11/2018, in cui il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato a quello della Giustizia l’avvenuta trasmissione della documentazione estradizionale di cui all’art. 700 c.p.p., non era ancora trascorso il termine di 40 giorni di cui all’art. 715 c.p.p., comma 6, decorrenti dalla comunicazione allo Stato richiedente dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva; termine che sarebbe scaduto solo il successivo 12/11/2018.

La Corte territoriale ha dato quindi corretta applicazione al principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la misura cautelare provvisoria emessa dalla corte d’appello a seguito della domanda di estradizione dello Stato estero e della richiesta motivata del Ministro della giustizia deve essere revocata, a norma dell’art. 715 c.p.p., comma 6, se entro quaranta giorni – decorrenti, in mancanza di convenzione internazionale di estradizione, dalla comunicazione allo Stato richiedente dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva – non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’art. 700 c.p.p.; non essendo pertanto previsto dalla norma citata che, entro il suddetto termine, la documentazione pervenga anche all’autorità giudiziaria, atteso che essa ha soltanto il compito di controllo dalla sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 715, e atteso altresì che detto art. 715 identifica le autorità competenti a ricevere la domanda di estradizione in quelle politiche (ossia il Ministro degli esteri o quello della giustizia) e non nell’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 3396 del 22/09/2000, Samakova, Rv. 217319; Sez. 6, n. 24326 del 22/06/2010, Pilatasig Diaz, Rv. 247807).

Resta da aggiungere, per scrupolo di completezza, che la documentazione estradizionale deve ritenersi pervenuta presso il Ministero degli Affari Esteri allorchè è stata ricevuta dalla nostra Ambasciata in Astana (Kazakistan), la cui competenza si estende anche alla Repubblica del Kirghizistan, mancando apposite rappresentanze diplomatiche che si occupino esclusivamente dei rapporti bilaterali italo-kirghisi.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico quando predica a fini cautelari, senza alcuna specifica argomentazione e concreta allegazione, la mancanza nel caso di specie del requisito della doppia incriminazione, nonchè l’intervenuta violazione di garanzie difensive e il rischio di essere sottoposto ad atti persecutori e discriminatori nello Stato richiedente per motivi religiosi. Esso non si confronta poi con la sentenza impugnata là dove, con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa e relativa al diniego opposto dalle competenti Autorità della Federazione Russa alla richiesta di estradizione del S., ha puntualmente affermato che tale esito negativo è conseguito unicamente ai limiti posti dalla legge russa all’estradizione dei cittadini.

2. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019