Extradition, double criminality and “thresholds of punishability” (blood alcohol level not criminally relevant under Italian law)

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
12/03/2025
Decision number
1805/2025
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminality
🇬🇧 Summary
For offences that provide for “thresholds” of punishability, the requirement of double criminality does not entail exact correspondence between the statutory definitions or the legal treatment of the offence, but only that the conduct be punishable under criminal law in both jurisdictions for the same underlying facts. That said, the blood alcohol level detected is below the threshold which, under Italian law, qualifies driving as a criminal offence. It follows that the conduct for which the requested person was convicted by the Albanian judicial authorities—contrary to what was held by the Naples Court of Appeal—would not have criminal relevance in Italy, being, at most, punishable only as an administrative offence. Accordingly, the requirement of double criminality is not satisfied.
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Extradition, double criminality and “thresholds of punishability” (blood alcohol level not criminally relevant under Italian law), Italian Supreme Court, 12 March 2025, No 1805/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-double-criminality-and-thresholds-of-punishability-blood-alcohol-level-not-criminally-relevant-under-italian-law
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di Pe.Gi., richiesta dalla Repubblica di Albania, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1481 emessa dal Tribunale di primo grado della giurisdizione generale di Tirana, definitiva in data 29 aprile 2024.

La sentenza del Tribunale di Tirana ha condannato Pe.Gi. per due violazioni della legge penale albanese (guida di veicoli in modo irregolare e corruzione attiva delle persone che esercitano funzioni pubbliche), che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto punibili anche in Italia, essendo esse riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992 e dall’art. 319 cod. pen.

Giova aggiungere che la sentenza di condanna del Tribunale di Tirana ha irrogato a Pe.Gi. la pena di mesi sei di reclusione, disponendo, tuttavia, la sospensione della pena stessa, condizionata al superamento di un regime di prova e al divieto di allontanamento del condannato dal territorio albanese. Avendo il sig. Pe.Gi. fatto rientro in Italia – ed essendo, dunque, venute meno le condizioni per la sospensione condizionale della pena – le autorità albanesi hanno sollecitato l’estradizione del ricorrente, per dare esecuzione alla sanzione penale.

2. L’Avv. GA, nell’interesse di Pe.Gi., impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli, proponendo cinque motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge penale con riferimento all’art. 13, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione: per uno dei due reati per cui è chiesta l’estradizione, infatti, manca la condizione della doppia incriminazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 704, comma 2, cod. proc. pen.: nel procedimento svoltosi davanti alla Corte di appello di Napoli, l’interessato aveva sollecitato l’acquisizione di informazioni presso le autorità albanesi, al fine di potere verificare se la sentenza albanese che fonda la domanda di estradizione sia stata emessa all’esito di un processo equo. Sennonché, la Corte di appello di Napoli – anche in contrasto con la posizione del Procuratore generale – avrebbe, in modo immotivato, rifiutato di acquisire le informazioni necessarie. In tal modo risulterebbe immotivatamente violato il dettato dell’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 3, par. 2, del Secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificato con legge 18 ottobre 1984, n. 755.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 705, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. e agli artt. 5 e 6 Conv. Edu. Il terzo motivo di ricorso si salda al secondo, appena sintetizzato. Se nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione delle regole processuali che avrebbero imposto alla Corte di appello di acquisire informazioni presso le autorità albanesi, nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del diritto del ricorrente ad essere giudicato secondo le regole del giusto processo.

Tre i profili che – secondo il ricorrente – avrebbero imposto l’acquisizione di informazioni e che, comunque, dimostrano la violazione delle regole del giusto processo: da un lato, si sarebbe dovuto comprendere quanto sia stato garantito il diritto di Pe.Gi. alla comprensione del contenuto della sentenza di condanna che lo riguardava (posto che Pe.Gi. non conosce la lingua albanese); dall’altro lato, posto che la richiesta di estradizione per dare esecuzione alla pena detentiva si fonda su una pretesa sottrazione di Pe.Gi. alle prescrizioni cui era condizionata la sospensione della pena (la “prova” e il divieto di allontanamento dal territorio), si sarebbe dovuto approfondire il tema della comprensione da parte di Pe.Gi. di dette condizioni e le ragioni per cui egli si è allontanato dal territorio albanese (onde escludere che si sia trattato di allontanamento volontario); inoltre, il segmento processuale in cui si è deciso di procedere all’esecuzione della sanzione privativa della libertà personale è stato celebrato – secondo il ricorrente – in absentia; infine, nemmeno vi sarebbe certezza del sistema di comunicazione all’interessato della sentenza di condanna (non essendovi prova di come essa sia stata comunicata e/o notificata).

A ciò si deve aggiungere che la Corte di appello di Napoli avrebbe trascurato di verificare se – in caso di consegna dell’estradando – l’interessato abbia o meno di attivare istituti rimediali (nel ricorso si evoca il dettato dell’art. 5 n. 10.193 del 3 dicembre 2009, che consentirebbe, in presenza di specifica garanzia fornita dal Ministro della giustizia albanese allo Stato richiesto). Il ricorso evoca anche i principi affermati – in materia di diritto ad una rivalutazione nel merito in caso di condanna contumaciale da parte dell’autorità giudiziaria albanese – dalla Corte Edu, nella sentenza 5 novembre 2013, caso. Izet Haxhia c. Albania, par. 37.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 705, comma 2, lett. e) e 698, comma 1, anche in relazione all’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. in considerazione del rischio di esposizione del ricorrente a trattamenti inumani o degradanti, in considerazione delle condizioni di detenzione in Albania, come rappresentate nel rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 705, comma 2, lett. e-bis, e 698, comma 1, anche in relazione all’art. 704, comma 2, cod. proc. pen.: la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le condizioni professionali, familiari e di salute dell’estradando, al fine di pronunciare sentenza contraria all’estradizione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente memoria difensiva, corredata da documentazione allegata a sostegno, insistendo sui motivi di ricorso e, in particolare, su quello relativo alla mancata conoscenza della lingua albanese da parte del ricorrente, che non avrebbe beneficiato della necessaria assistenza linguistica. Allegata a detta memoria figura altresì documentazione medica relativa alle condizioni di salute del fratello del ricorrente, oltre che di quest’ultimo.

4. All’udienza del 3 dicembre 2025, il Pubblico ministero ha chiesto di rigettare il ricorso, mentre il difensore del ricorrente, richiamandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come anticipato, secondo il ricorrente, difetta il requisito della doppia incriminazione in relazione ad uno dei due reati oggetto della sentenza di condanna per la cui esecuzione è chiesta l’estradizione.

1.1. Dalla sentenza del Tribunale di Tirana emerge che una delle due ipotesi di reato per cui Pe.Gi. è stato condannato dall’autorità giudiziaria albanese è relativa al reato di “guida di veicoli in modo irregolare” (incriminata dall’art. 291 del codice penale albanese): nello specifico, Pe.Gi. è stato sorpreso alla guida di un automezzo dopo avere assunto alcoolici (essendo stato rilevato un tasso alcolemico che, nelle due misurazioni effettuate, sarebbe risultato pari a 0,59 mg./I e a 0,53 mg./I).

1.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di estradizione per l’estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione, la Corte di appello deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento (così, Sez. 6, n. 30718 del 14/05/2024, Krasniqi, Rv. 286849-01, con riferimento ad una richiesta di estradizione verso l’Albania con riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, per cui si è ritenuto necessario che la Corte di appello accertasse se si trattasse di mera detenzione o di detenzione a fini di spaccio; conf., sempre in materia di detenzione di stupefacenti, Sez. 6, n. 42314 del 09/10/2008, Medan, Rv. 242411-01).

Seppur con riferimento ad altro Trattato (Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, come modificato dall’Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25), ma considerando delle fattispecie che prevedono “soglie” di punibilità, questa Corte ha anche affermato che il requisito della doppia punibilità “non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l’applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede” (così, Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, dep. 2023, Gatta, Rv. 284105-01, in relazione ad una richiesta di estradizione per reati fiscali, in cui questa Corte ha demandato al giudice del rinvio il compito di verificare se gli illeciti contestati alla persona da estradare avessero o meno rilevanza penale in Italia, avuto riguardo alle soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Si tratta di principi di diritto che debbono trovare applicazione anche nel caso in esame.

1.3. Ciò premesso, si osserva che il tasso alcolemico rilevato nel caso del sig. Pe.Gi. è inferiore a quello di 0,80 g./l.; si tratta di un tasso alcolemico inferiore a quello che – secondo la legge italiana – qualifica la condotta di guida come illecito penale (essendo, al di sotto di detta soglia, la medesima condotta qualificata come illecito amministrativo).

Ne discende che la condotta per cui Pe.Gi. è stato condannato dall’Autorità giudiziaria albanese – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Napoli – in Italia non avrebbe rilievo penale, essendo eventualmente sanzionabile solo come illecito amministrativo.

Da ciò consegue che difetta il requisito della doppia incriminazione, quantomeno con riferimento ad una delle due ipotesi di reato per cui è intervenuta condanna e per cui è stata richiesta l’estradizione.

1.4. Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla previsione del consenso all’estradizione del ricorrente per il reato di “guida di veicoli in modo irregolare”.

Si rende necessario l’annullamento con rinvio di tale decisione, considerato che la decisione assunta con riferimento alla necessità di non consentire all’estradizione di Pe.Gi. con riferimento alla ipotesi di guida in stato di ebbrezza, potrebbe assumere rilievo sotto altro profilo.

La sentenza del Tribunale di Tirana che ha irrogato al ricorrente la pena di mesi sei di reclusione è stata emessa per i reati di corruzione e di guida in stato di ebbrezza. Eliminando la pena irrogata per quest’ultima ipotesi di reato, è da accertare – da parte del giudice del rinvio – se venga meno la condizione prevista dall’art. 2, par. 1, secondo periodo della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300), che, ai fini estradizionali”(the la condanna pronunciata nei confronti della persona per cui è formulata la richiesta sia “di almeno quattro mesi”.

2. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Con essi il ricorrente formula censure di violazione di legge (art. 705, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 5 e 6 Conv. Edu) e vizio di motivazione in relazione al mancato godimento, da parte del ricorrente, delle garanzie del giusto processo, essendo egli stato condannato all’esito di un giudizio celebrato – soprattutto nella fase della probation – in sua assenza e non avendo egli avuto modo di beneficiare della dovuta assistenza linguistica; in ogni caso, la decisione della Corte di appello sarebbe censurabile (con violazione dell’art. 704, comma 2, cod. proc. pen.) in conseguenza della mancata acquisizione – presso le Autorità dello Stato richiedente, da parte della Corte di appello – di informazioni utili a comprendere se Pe.Gi. sia stato condannato all’esito di un processo equo e se egli abbia o meno diritto ad accedere ad istituti rimediali.

2.1. Il Procuratore generale sollecita la declaratoria di infondatezza dei motivi di ricorso ora in esame. Ciò in ragione del fatto che il sistema multilaterale di cooperazione giudiziaria – e la Convenzione europea in materia di estradizione – si fonda sulla reciproca fiducia che informa le relazioni tra gli Stati aderenti. In ogni caso – osserva il Pubblico ministero – l’ordinamento albanese prevede l’istituto della restituzione nel termine, per casi simili a quello che interessa il sig. Pe.Gi.

2.2. Il Collegio ritiene che il secondo e il terzo motivo siano infondati.

La Repubblica Italiana e quella di Albania si sono impegnate ” a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla convenzione europea di estradizione” (art. XVIII dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008, ratificato con legge 14 giugno 2011, n. 97).

Il citato accordo tra la Repubblica italiana e quella di Albania richiama – nei considerando iniziali – la comune adesione dei due Paesi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Ciò premesso, occorre considerare che assumono rilievo le previsioni dell’art. 6 Conv. Edu e dell’art. 3, par. 1, del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978, ratificato con legge 18 ottobre 1984, n. 755.

La norma da ultimo evocata – relativa alle sentenze contumaciali – dispone che “la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale fine se, a suo avviso, la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. Tuttavia, l’estradizione sarà concessa se la Parte richiedente darà assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa”.

2.3. Si tratta di una disposizione pertinente nel caso di specie, considerato che, dagli atti, risulta che il sig. Pe.Gi. è stato giudicato in contumacia (cfr. Tribunale di primo grado della giurisdizione generale di Tirana, sentenza n. 1481, del 9 giugno 2023). Anche la successiva decisione della medesima autorità giudiziaria di revocare la sospensione condizionata della pena, dando esecuzione alla pena detentiva irrogata/stata adottata in contumacia (cfr. Tribunale di primo grado della giurisdizione generale di Tirana, sentenza del 14 febbraio 2024, data di reg. 17.01.2022).

2.4. Il fatto che le decisioni che hanno interessato il sig. Pe.Gi. siano state emesse in sua assenza non è, tuttavia, di ostacolo all’accoglimento della domanda di estradizione.

La Corte Edu, proprio in un caso relativo all’estradizione richiesta dall’Albania (e pur rilevando che, in quel caso concreto, vi fu violazione dell’art. 6 della Convenzione Edu), ha evidenziato che – in caso di sentenze contumaciali – ai fini estradizionali è necessario che la persona estradata possa presentare una richiesta di revisione; nel corpo della decisione, la Corte Edu ha altresì evidenziato come l’ordinamento albanese preveda la possibilità per il condannato in contumacia di accedere alla revisione; sicché, in caso di estradizione, è possibile prevenire la violazione del diritto fondamentale protetto dall’art. 6 della Conv. Edu, “a condizione che il Ministro della Giustizia (fornisca) allo Stato richiedente la garanzia che la persona estradata (potrà essere) sottoposta a un nuovo processo dopo l’estradizione” (Corte Edu, quarta Sezione, sentenza 5 novembre 2013, Izet Haxhia c. Albania, caso 34783/06, par. 37).

Proprio muovendo da tale ricostruzione, la giurisprudenza di questa Corte ha già evidenziato che sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l’ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato “in absentia” di chiedere la rinnovazione del giudizio. Più in particolare, questa Corte ha ritenuto non viziata la decisione di merito che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione di un condannato in contumacia verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che l’ordinamento albanese prevede l’istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all’art. 51, I. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell’art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmate” a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata, dall’Italia con la I. 18 ottobre 1984, n. 755 (Sez. 6, n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833 – 01; Sez. 6, n. 36226, del 04.12.2020, Tanushi, non mass.; Sez. 6, n. 14139, del 23.01.2019, Qarrj, non mass.).

2.5. Sicché, considerata l’esistenza – nell’ordinamento albanese I del citato diritto alla restituzione nel termine per esercitare il diritto di difesa -, si può escludere la violazione dei diritti fondamentali considerati dal ricorrente nel secondo e terzo motivo di ricorso ora in esame. Infatti, e per inciso, deve anche essere osservato che l’art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo fa riferimento al “nuovo giudizio” in funzione di una piena tutela dei diritti della difesa. Sicché, nel caso in cui il sig. Pe.Gi. solleciti l’avvio del nuovo giudizio, egli potrà beneficiare della necessaria assistenza linguistica.

Si deve solo aggiungere che – essendo stato disposto l’annullamento con rinvio con riferimento al primo motivo di ricorso – il giudice del rinvio, ove accerti la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione potrà subordinare quest’ultima alla condizione che all’imputato sia garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza di condanna (in conformità a quanto deciso da Sez. 6, n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833-01 che, pur rigettando il ricorso avverso la decisione favorevole alla estradizione verso l’Albania, aveva rettificato la decisione impugnata, rendendo esplicita la condizione sopra indicata).

3. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in considerazione del rischio di esposizione del ricorrente a trattamenti inumani o degradanti, in ragione delle condizioni di detenzione in Albania, come rappresentate nel rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa.

Il ricorrente richiama gli esiti del report del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa, pubblicato il 12 gennaio 2024 (richiamando il link al sito internet su cui esso è pubblicato) e lamenta come il suo contenuto sia stato trascurato dalla Corte di appello, che avrebbe anche trascurato di chiedere informazioni aggiuntive alle autorità albanesi in ordine alle condizioni di detenzione cui potrebbe essere esposto il sig. Pe.Gi.

Il Procuratore generale ha evidenziato che il motivo di ricorso è irrilevante, alla luce del diritto del. ricorrente alla rinnovazione del giudizio e del fatto che la sentenza di condanna aveva irrogato al ricorrente una pena detentiva sospesa e condizionata all’esperimento di un percorso di probation.

Al di là di tale osservazione del Procuratore generale, il Collegio ritiene che la deduzione sia, invero, generica e che trascuri il fatto che le Autorità albanesi hanno replicato al citato rapporto del CPT, in parte ponendo in discussione l’esistenza delle criticità segnalate, in parte assicurando di avere implementato gli opportuni rimedi.

Peraltro, questa Corte – in altro caso relativo all’estradizione passiva verso l’Albania, che presenta significative similitudini con quello in esame – ha già avuto modo di evidenziare che “le doglianze, centrate intorno al pericolo di un trattamento inumano e degradante, sono prive di evidenze suscettibili di fondarne l’accoglimento. Le deduzioni del difensore sono totalmente generiche sul punto, non essendo accompagnate da specifiche allegazioni, ma facendo semplicemente un richiamo al rapporto derivante dalla visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2023, svincolato da ogni aggancio alla fattispecie concreta” (così Sez. 6, n. 12766 del 06/03/2025, Berberi, non mass.).

Ne discende, dunque, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso.

4. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia trascurato le condizioni professionali, familiari e di salute dell’estradando, al fine di pronunciare sentenza contraria all’estradizione. Il ricorrente ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un fratello malato e bisognoso di assistenza e avrebbe a sua volta problematiche di natura psicologica. Le condizioni di salute del fratello del ricorrente – affetto da handicap lieve – e del sig. Giuseppe Pe.Gi. sono rappresentate dalla documentazione allegata alla memoria depositata telematicamente in data 28/11/2025.

Detti documenti evidenziano una situazione di handicap lieve per il fratello del sig. Pe.Gi. e la sottoposizione di quest’ultimo ad accertamenti cardiologici (che, stando alla documentazione prodotta, non rivelano l’esistenza di gravi patologie). Non emerge da tale documentazione – né dalle allegazioni difensive – l’esistenza di ragioni di salute tali da comportare “conseguenze di eccezionale gravità” in caso di accoglimento della domanda di estradizione, per come rilevanti ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. e-bis, cod. proc. pen.).

Quanto al fatto che l’estradizione del sig. Pe.Gi. potrebbe determinare conseguenze sulla sua condizione professionale e familiare si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di estradizione per l’estero, la situazione di difficoltà e di disagio derivante dall’allontanamento dell’estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all’estradizione previste dall’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la valutazione demandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia” (Sez. 6, n. 17668 del 14/03/2024, Chezan, non mass.; la decisione richiama, come precedenti conformi, Sez. 6, n. 8078 dei 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709; Sez. 6, n. 38137 del 24/09/2008, Vasile, Rv. 241264).

Ne discende l’infondatezza anche del quinto motivo di ricorso.

5. Deve, conclusivamente, disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al primo motivo di ricorso.

Il giudice del rinvio – attenendosi alle indicazioni sopra esposte al considerato in diritto 1.3-1.4 – accerterà la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in relazione al reato di guida di veicolo in modo irregolare e, nel caso difetti tale presupposto, verificherà se persista il requisito di pena da espiare, alla luce di quanto previsto dall’art. 2, par. 1, secondo periodo della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Il giudice del rinvio, inoltre, laddove sussistano le condizioni per accogliere la domanda di estradizione, valuterà se subordinare quest’ultima alla condizione che all’imputato sia garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza di condanna (alla stregua delle indicazioni riportate al considerato in diritto 2.3-2.5).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss. mm.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2026.