EAW, risk of inhuman or degrading treatment and assurances provided by the issuing State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di Za.Ju. all’autorità giudiziaria rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 11 dicembre 2025 dal Tribunale territoriale di Jibou per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di percosse, atti persecutori, lesioni personali volontarie e minacce.
2. L’avvocato, difensore di Za.Ju., ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso.
Il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro n. 2002/584 e ha dedotto la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al pericolo che il ricorrente possa subire trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente.
La Corte di appello, non conformandosi ai principi di diritto costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe omesso di acquisire informazioni individualizzate in ordine al trattamento e alle specifiche condizioni di detenzione che sarebbero riservate al ricorrente in caso di consegna allo Stato richiedente.
Le informazioni acquisite dalle autorità rumene sarebbero, infatti, generiche e stereotipate, l’esito di un mero prestampato, privo di alcuna forma di individualizzazione, come risulterebbe dalla lettura della sentenza n. 27087 del 24 luglio 2025 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, che in un giudizio che verteva su analoga questione di diritto, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia.
Le espressioni dell’autorità rumena stigmatizzate dalla Corte di cassazione in questa pronuncia sarebbero, infatti, sovrapponibili a quelle presenti nelle informazioni rese in ordine alla situazione detentiva del ricorrente.
L’impossibilità di comprendere il metodo di calcolo degli spazi minimi, anche in relazione al numero di detenuti, ai posti ietto e al mobilio presenti nelle celle, unitamente all’incertezza in ordine all’effettivo carcere di destinazione del ricorrente, avrebbe imposto ai giudici di appello di rigettare la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Il difensore, peraltro, ha depositato nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Venezia il rapporto per l’anno 2025 dell’Avvocato del Popolo, ovvero l’istituzione che in Romania svolge la funzione di monitorare le condizioni detentive al fine di scongiurare trattamenti inumani e degradanti e nello stesso risultano condizioni di generalizzato sovraffollamento e la presenza di personale insufficiente e non adeguatamente formato.
La Corte di appello di Venezia, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alla mancata previsione nell’ordinamento rumeno di misure alternative alla detenzione, quali, ad esempio, l’affidamento in prova ai servizi sociali contemplato dall’ordinamento italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.
2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro n. 2002/584 e ha dedotto la carenza e la contraddittorietà in ordine al pericolo che il ricorrente possa subire trattamenti inumani e degradanti nella detenzione nello Stato richiedente.
3. Il motivo è inammissibile, con riferimento alle censure formulata dal ricorrente relativamente al vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, e infondato nel resto.
3.1. L’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, infatti, modificato l’art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo “per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale”.
La formulazione attuale del primo comma dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato “anche nel merito” che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurìmìs: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 – 01).
Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilevo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Inammissibili sono, dunque, le censure proposte dal ricorrente volte a sollecitare un sindacato di merito della Corte di cassazione o a dedurre la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
3.2. Infondate sono, inoltre, le censure relative alla mancanza di motivazione della Corte di appello di Venezia in ordine al rischio della persona richiesta in consegna di subire trattamenti inumani e degradanti nel corso della detenzione nel sistema penitenziario rumeno.
3.3. La Gran Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aaranyosi, e C-659/15, CaIdararu) ha statuito che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante.
Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
È, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CD FU E), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di “elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione”.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che “tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite”.
Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 – 01). Va svolta, quindi, un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti
ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione). Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di a p pei lo debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 dei 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
3.4. La Corte di appello di Venezia ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi di diritto, in quanto, dopo aver acquisito informazioni aggiornate e specifiche dall’autorità rumena sulle condizioni detentive che saranno riservate al ricorrente all’atto della consegna, ha escluso il rischio di trattamenti inumani e degradanti nel carcere di Bucarest-Rahova, ove il ricorrente sarà sottoposto alla “quarantena di ventuno giorni”, e, in quello di Baia Mare, al quale lo stesso “con ogni probabilità” successivamente verrà associato.
Il ricorrente, infatti sarà detenuto in ambienti conformi agli standard convenzionali quanto allo spazio minimo individuale disponibile, richiamati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433 – 02), anche in relazione ai fattori compensativi indicati, in tutti i regimi detentivi in cui sconterà la pena (periodo chiuso, semiaperto, aperto).
Nel carcere di Bucarest-Rahova, ove, peraltro, la detenzione durerà solo un breve lasso di tempo, è disponibile uno spazio minimo individuale di 3 mq. in regime chiuso, “calcolati al netto dei servizi igienici, ma al lordo della mobilia”, ma al ricorrente saranno garantite una passeggiata di due ore a! giorno e la possibilità di partecipare ad attività educative fuori dalla cella.
Nel carcere di Baia Mare lo spazio minimo individuale, nella detenzione in regime semiaperto è di 4 mq., inclusi il letto e il mobilio, ma la detenzione è caratterizzata da ampia libertà di movimento, in quanto le celle restano aperte durante il giorno, e vi è la possibilità per il ricorrente di partecipare ad attività lavorative, educative, culturali, anche all’esterno della casa di reclusione; in caso di positiva osservazione, peraltro, il ricorrente potrà accedere al regime aperto, che prevede l’accesso illimitato ai cortili di passaggio e l’apertura delle celie.
Nella valutazione adeguata della Corte di appello di Venezia, inoltre, l’autorità rumena ha reso informazioni relative al rispetto degli standard europei di tutela dei diritti fondamentali del detenuto in relazione al tempo trascorso in cella, all’igiene personale, ai pasti, alle garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché all’accesso all’acqua corrente e ai servizi sanitari, alla possibilità di lavorare e svolgere attività educative, sportive, terapeutiche, con accesso agli spazi aperti, in relazione alle evoluzioni del percorso rieducativo.
Il rapporto dell’Avvocato del Popolo per l’anno 2025, del resto, nelle parti menzionate dal difensore non è riferito al penitenziario al quale il ricorrente è destinato.
L’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, peraltro, può rifiutarsi di eseguire la richiesta, ove lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, nel solo caso in cui, in base ad elementi precisi, riscontri, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie al disposto dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 6770 del 17/02/2026, C., Rv. 289347 – 01).
3.5. La giurisprudenza di questa Corte ha, peraltro, accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie del proprio sistema penitenziario (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non massimata; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non massimata).
Infatti, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in quel Paese, segnalate anche da organismi internazionali, sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in Romania (in questo senso Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata), di cui non vi è alcun cenno nell’atto di impugnazione in esame.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, dunque, attestato come la situazione carceraria nello Stato rumeno sia obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives e altri contro Romania del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU (ex plurimis: Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, Matac, non massimata; Sez. n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru).
4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2026.
