EAW: no autonomous assessment of circumstancial evidences is required

EAW
🇮🇹Italy🇧🇪Belgium
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
05/11/2025
Decision number
36084/2025
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Under the EAW framework, the executing judge is not required to carry out an autonomous assessment of the evidentiary basis. In particular, the reference to “serious indications of guilt” has been removed from Article 17(4) of the relevant law; therefore, their absence does not constitute a legitimate ground for refusing surrender, not even on a discretionary basis. Moreover, precisely the elimination of any autonomous assessment of serious indications of guilt has led to a significant reduction in the documentation accompanying the European Arrest Warrant, with the consequence that a ground of appeal cannot be based on the alleged insufficiency of the supporting documentation.
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EAW: no autonomous assessment of circumstancial evidences is required, Italian Supreme Court, 5 November 2025, No 36084/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-no-autonomous-assessment-circumstancial-evidences-italy-belgium-11-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di Ha.Ne. all’Autorità Giudiziaria del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale relativo ai reati di importazione e traffico di sostanze stupefacenti, produzione di sostanze stupefacenti in associazione e furto con violenza.

2. Ha.Ne. ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 6 legge n. 69 del 2005, rilevando la genericità del contenuto dell’euromandato nel quale sono indicati i reati per cui si procede e si richiamano le intercettazioni telefoniche quale elemento fondante la misura cautelare. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere informazioni ulteriori, quanto meno, in merito al suo coinvolgimento. Manca, infine, nel mandato di arresto l’indicazione del periodo massimo di custodia cautelare che il ricorrente potrà soffrire in Belgio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato e, in parte, meramente esplorativo.

1.1. La sentenza impugnata ha dato atto che il mandato di arresto europeo contiene gli elementi richiesti dall’art. 6 legge n. 69 del 2005 e, in particolare, per quanto rileva in questa Sede, una precisa descrizione dei fatti per cui si procede, del ruolo assunto dal consegnando e degli elementi di prova a suo carico.

Va, inoltre, aggiunto che, a seguito della recente modifica della legge n. 69 del 2005, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il giudice non è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del quadro indiziario. In particolare, è stato eliminato dal testo dell’art. 17, comma 4, legge cit. il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, cosicché, la loro mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione.

1.2. Parimenti inammissibile è l’ulteriore questione relativa alla mancata indicazione dei termini di durata massima della custodia cautelare in quanto, oltre ad essere stata dedotta per la prima volta in questa Sede in termini meramente esplorativi, attiene ad una informazione che non rientra tra quelle che devono essere necessariamente inserite nel mandato di arresto europeo ai sensi dell’art. 6 legge n. 69 del 2005 e, a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 10 del 2021 (che ha sensibilmente ridotto i motivi di rifiuto della consegna previsti dall’art. 18 della legge n. 69 del 2005, eliminando, per quanto rileva in questa Sede, quello previsto dalla lett. e) con riferimento alla mancata previsione, nella legislazione dello Stato membro di emissione, di limiti massimi della carcerazione preventiva) non costituisce motivo di rifiuto della consegna.

2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 5 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2025.