Extradition and the assessment, by the Italian judicial authority, of the circumstancial evidences against the sought person

Extradition
🇮🇹Italy🇧🇷Brazil
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/09/2022
Decision number
42239/2022
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In the absence of a treaty between the States concerned, or where an applicable treaty does not provide for an assessment by the requested State of the existence of serious indications of guilt, the Italian judicial authority must not confine itself to a merely formal review of the documentation attached to the extradition request. Rather, it must ascertain that the request sets out the reasons why, within the framework of the requesting State’s procedural system, it has been considered probable that the requested person committed the offence forming the basis of the extradition. This requirement is satisfied where the competent judicial authorities have reconstructed in detail the time, place, manner of commission and underlying motives of the alleged criminal conduct, identifying the existence of multiple indicia of guilt in the results of police investigations, witness statements, and the findings of forensic medical examinations carried out on the victim’s body.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition and the assessment, by the Italian judicial authority, of the circumstancial evidences against the sought person, Italian Supreme Court, 28 September 2022, No 42239/2022, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/assessment-circumstancial-evidences-person-italy-brazil-9-2022
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica Federale del Brasile nei confronti di R.D.S.M., in seguito all’esecuzione del mandato di arresto estradizionale emesso in data 5 settembre 2017 dalla Prima Corte penale di Cruzeiro do Sul per il delitto di omicidio aggravato della moglie, Re.Iz. da R., commesso mediante strangolamento e annegamento in data (Omissis), in violazione dell’art. 121 c.p. brasiliano, par. 2, commi 1, 3 e 4.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt. 700,705 c.p.p. e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi necessari per concedere l’estradizione processuale verso lo Stato richiedente, che non ha inviato gli atti istruttori utili per la valutazione della fondatezza dell’ipotesi accusatoria, ma si è limitato a descrivere il fatto storico senza indicare i relativi elementi di prova a carico.

Si assume, al riguardo: a) che nessuna dichiarazione testimoniale sul fatto è stata allegata o inserita nel mandato di arresto estradizionale; b) che gli accertamenti medico-legali sul corpo della vittima non consentono di attribuire il fatto di reato all’estradando; c) che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione quanto dedotto e documentato dalla difesa in ordine alle condizioni di riscatto di una polizia assicurativa di 800.000,00 reais, che non poteva rappresentare il movente del delitto poiché il relativo premio in denaro non poteva essere riscosso nell’immediatezza dall’estradando, il quale, peraltro, non ne era neppure il beneficiario; d) che nessuna verifica è stata compiuta in merito alle nuove acquisizioni probatorie che giustificherebbero l’emissione di un mandato di arresto estradizionale intervenuto dopo oltre dieci anni dall’ordinanza di scarcerazione adottata nel settembre del 2007.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge ex artt. 698,705 c.p.p., 5, lett. b), del Trattato di estradizione Italia-Brasile e art. 3 CEDU, nonché plurimi vizi della motivazione con riferimento al rischio di sottoposizione dell’estradando a trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna, tenuto conto del sovraffollamento carcerario nell’istituto penitenziario di riferimento (con la presenza di settantanove detenuti in esubero), dell’insufficienza dello spazio minimo vitale che gli sarebbe garantito all’interno della cella (in quanto computabile al di sotto dei necessari tre mq.), dell’assenza di qualsiasi indicazione riguardo al mobilio fisso presente all’interno della cella e al tipo di letto ivi allocato (se a castello o meno), nonché dell’omesso riferimento ad ulteriori fattori compensativi (igiene personale, pasti, areazione ecc.) idonei a superare la presunzione di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante nel caso di specie.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al primo motivo di doglianza deve rilevarsi come costituisca espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di estradizione processuale, in assenza di convenzione tra gli Stati interessati ovvero in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana non debba limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma debba accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trandate, Rv. 277560; Sez. 6, n. 40959 del 11/07/2013, Campos Cama, Rv. 258122; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256566).

Di tale regula iuris, invero, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione, evidenziando – con motivazione immune da vizi e coerentemente basata sulle risultanze probatorie offerte dalla disamina del materiale informativo trasmesso dallo Stato richiedente – come le competenti Autorità giudiziarie abbiano ricostruito nel dettaglio il tempo, il luogo, le modalità di realizzazione e le motivazioni sottese alla condotta delittuosa tenuta dal ricorrente, individuando l’esistenza di plurimi elementi indiziari negli esiti degli accertamenti di Polizia, nelle dichiarazioni testimoniali e nei risultati della perizia medico-legale effettuata sul corpo della vittima.

Le ragioni di doglianza al riguardo formulate dal ricorrente si traducono in non consentite censure di fatto, in quanto volte ad offrire una ricostruzione diversa, o alternativa, dell’intera vicenda oggetto del petitum estradizionale, sollecitando apprezzamenti di merito – sulla ricostruzione del fatto oggetto del procedimento in corso presso le competenti autorità dello Stato richiedente e sulla consistenza dei correlativi elementi di prova – che alcun ingresso possono trovare in questa Sede, ove si consideri, alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, che nel corso della procedura estradizionale non è consentito entrare nel merito della validità e della idoneità delle accuse formulate dalle autorità dello Stato richiedente o rivalutare, addirittura, gli elementi probatori già apprezzati, ovvero ancora in corso di verifica, nell’ambito del procedimento estero.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata motivatamente escluso l’eventualità che il ricorrente sia assoggettato, in caso di estradizione, a trattamenti inumani o degradanti alla luce delle risposte fornite dalle competenti Autorità del Paese richiedente in una nota informativa del 29 aprile 2022, ove si dà conto dell’assunzione di specifiche garanzie, comprensive dell’individuazione della struttura carceraria nella quale l’estradando sarà ristretto, delle caratteristiche della cella ove sarà collocato (di dimensioni pari a sette metri quadrati e con una capienza massima di due detenuti) e del tipo di trattamento carcerario cui egli sarà sottoposto in regime di clausura.

Nell’esaminare il contenuto delle garanzie al riguardo offerte dallo Stato richiedente, della cui affidabilità non v’e’ ragione di dubitare in assenza di validi elementi di segno contrario, la Corte territoriale ha posto in rilievo la conformità di tali garanzie agli standards nazionali e internazionali di detenzione, disponendo il ricorrente di uno spazio di movimento superiore al limite dei tre metri quadrati, con esposizione giornaliera all’aria per un lasso temporale di un’ora e trenta minuti e con la possibilità sia di partecipare a moduli didattici e attività di laboratorio con frequenza quotidiana, per numerose ore al giorno, sia di essere supportato da un gruppo multidisciplinare di professionisti in ambito assistenziale, psicologico e sanitario, fruendo altresì delle visite settimanali dei propri familiari.

In tal modo, pur non essendo emersi specifici riferimenti ai profili fattuali attinenti alla collocazione del mobilio, del bagno e del letto in cella, al fine di delimitarne lo spazio effettivamente calpestabile, la decisione impugnata ha coerentemente vagliato il carattere recessivo di quei profili a fronte della puntuale indicazione di congrui fattori compensativi, la cui concreta incidenza sulle complessive condizioni di detenzione è stata ritenuta idonea, nel caso di specie, ad escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti e a garantire, al contempo, l’osservanza dei criteri convenzionali in ragione delle, complessivamente, dignitose condizioni carcerarie e della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, secondo i principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, Rv. 280433).

4. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2022