Supreme Court review in EAW cases does not extend to the merits of detention conditions or social integration
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Gaetano De Amicis – Presidente –
Riccardo Amoroso
Giuseppina Anna R. Pacilli – Relatrice –
Paola Di Nicola Travaglini
Federica Tondin
Sent. n. sez. 820/2026
C.C. – 10/07/2026
R.G.N. 23039/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da [OMISSIS], nato a Slatina (Romania) il 07/02/1998
avverso la sentenza del 19/06/2026 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OMISSIS], in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria della Romania il 17 aprile 2026 per il reato di tentato omicidio, commesso il 16 maggio 2022.
2. Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia di [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione degli artt. 2 e 18 della legge n. 69 del 2005, in relazione agli artt. 27 Cost. e 3 CEDU. Non sussisterebbero le condizioni per la consegna, in ragione delle criticità presenti negli istituti penitenziari rumeni, tra cui il sovraffollamento, attestate dal rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene del Consiglio d’Europa e dal documento Prisons and Prisoners in Europe 2025, redatto dal medesimo Consiglio d’Europa.
2.2. Violazione dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, per omessa considerazione dello stabile radicamento del ricorrente in Italia da oltre cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo non rientra tra quelli consentiti.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è più ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» ed essendo stato, al contempo, circoscritto il sindacato di questa Corte ai soli motivi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
Ne consegue che, nei procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o all’illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell’8/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911 – 01).
Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso, pur rubricato come violazione di legge, si risolve nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, censura profili attinenti al merito della valutazione svolta dalla Corte di appello in ordine all’individuazione dell’istituto penitenziario di destinazione e con riguardo alle condizioni detentive cui sarà sottoposto.
È sufficiente rilevare che la Corte di appello ha compiuto l’indagine mirata già da tempo delineata da questa Corte (Sez. 6, n. 23277 dell’1/06/2016, Barbu, Rv. 267296 – 01), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie a verificare, in modo individualizzato, il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà concretamente sottoposto, non essendo rilevante il mero pericolo astratto di violazione dell’art. 3 CEDU.
Sulla base di tali informazioni, relative anche alla destinazione del ricorrente presso il penitenziario di Bucarest-Rahova e allo spazio disponibile nella cella, la Corte territoriale ha motivatamente escluso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di tale valutazione, né riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo svolto in sede di merito potesse condurre a esiti diversi (Sez. 6, n. 20030 del 19/5/2022, non mass.; Sez. 6, n. 8299 dell’8/03/2022, cit.).
3. Anche il secondo motivo, relativo allo stabile radicamento del ricorrente in Italia ai fini dell’espiazione della pena nel territorio nazionale anziché nello Stato richiedente, non è deducibile.
La censura, pur prospettata come violazione di legge, investe il merito della valutazione compiuta dalla Corte di appello, che ha esaminato la questione e ha dato conto, con motivazione adeguata, delle ragioni dell’insussistenza del requisito del radicamento, senza che emerga alcun vizio riconducibile alla violazione di legge.
4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 10 luglio 2026.
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli
Il Presidente
Gaetano De Amicis
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 LUG 2026
