European Convention on Extradition: the indication of the precautionary needs by the requesting State is not a necessary requirement for a decision granting extradition
PREMESSO CHE:
il 9 settembre 2020 [OMISSIS] era arrestato da personale della Questura di Forlì in quanto colpito da ordine di cattura a fini di estradizione nel Principato di Monaco con mandato emesso in data 6/1/2020 nr. [OMISSIS] dal Tribunale di Prima Istanza di Monaco;
all’udienza del 10 settembre 2020 davanti al Consigliere delegato di questa Corte l’arresto era convalidato, veniva applicata al [OMISSIS] la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, [OMISSIS] non prestava il consenso all’estradizione;
il Ministro della Giustizia, con nota dell’11 settembre 2020, chiedeva ai sensi dell’art. 716 comma 4 c.p.p., il mantenimento della misura cautelare applicata;
in data 30 settembre 2020 il Ministero della Giustizia trasmetteva alla Procura Generale presso questa Corte la domanda di estradizione presentata dalle Autorità del Principato di Monaco tradotta in italiano e corredata della relativa documentazione;
RILEVATO CHE:
il 6 novembre 2020 il Procuratore Generale, osservato che:i rapporti in materia di estradizione tra Principato di Monaco e Italia sono regolati dalla Convenzione Europea di estradizione del 13/12/1957,
l’art. 2 della Convenzione prevede che danno luogo a estradizione solo i fatti puniti, dalla legislazione dello Stato richiedente e di quello richiesto, con pena restrittiva della libertà non inferiore nel massimo a un anno,
l’art. 5 della Convenzione consente la possibilità di estradizione del cittadino italiano,
sussiste il requisito della doppia incriminazione con riferimento ai reati di truffa, bancarotta semplice e fraudolenta e riciclaggio, mentre tale requisito non sussiste per la fattispecie di emissione di assegni a vuoto o senza autorizzazione (fattispecie non più prevista come reato dalla legislazione italiana) e le condotte di omesso pagamento di contributi sociali (punite dalla legge del Principato di Monaco con pena inferiore nel massimo a un anno),
è stata prodotta la documentazione indicata nell’art. 700 c.p.p. e non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 698 c.p.p.
chiedeva a questa Corte di
NON riconoscere l’esistenza delle condizioni per procedere all’estradizione di [OMISSIS] in relazione alle condotte di emissione di assegni a vuoto e mancato pagamento dei contributi sociali;
RICONOSCERE l’esistenza delle condizioni per procedere alla sua estradizione per i residui fatti reato ipotizzati dall’autorità dello Stato richiedente;
all’udienza del 1 aprile 2021 il Procuratore Generale insisteva nella richiesta formulata per iscritto, mentre il difensore del [OMISSIS] si opponeva, rilevando in principalità l’assenza di un provvedimento giurisdizionale che disponeva l’arresto e l’assenza di esigenze cautelari, in subordine l’applicabilità dell’art. 18 lett. r) L. 69/2005 in materia di MAE;
RITENUTO CHE:
la richiesta di estradizione deve essere accolta nei termini indicati dalla Procura Generale; infatti:
è stata prodotta la documentazione indicata all’art. 700 c.p.p.; dal mandato d’arresto internazionale emesso dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco Dott. Morgan Raymond (provvedimento giurisdizionale che è stato prodotto, diversamente da quanto eccepito dalla difesa) emergono i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OMISSIS] [1] e anche la circostanza che [OMISSIS] si è sottratto a tutte le convocazioni da parte dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria che volevano interrogarlo; non ricorre alcuna delle ragioni ostative all’estradizione di cui agli articoli 698 e 705 co. 2 c.p.p.;
sussiste il requisito della doppia punibilità (sia la legislazione del Principato di Monaco che la legislazione italiana puniscono la truffa, la bancarotta semplice e fraudolenta, il riciclaggio e l’autoriciclaggio) e i reati sono puniti da entrambe le legislazioni con pena restrittiva della libertà personale non inferiore a un anno (v. art. 218 L. 1161/1993, art. 327 e 330 L. 1002/1977 della legislazione monegasca; art. 640 e 648 bis- 648 ter.1 c.p., 216 e 271 Legge Fallimentare italiana);
la Convenzione di Estradizione fra Italia e Principato di Monaco consente di estradare il cittadino italiano; al riguardo si osserva, comunque, che “la facoltà di rifiutare l’estradizione del cittadino italiano può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, quale autorità politica, ma non anche dall’autorità giudiziaria, in quanto trattasi di scelta attinente alla dimensione politica della cooperazione fra Stati” (Cass. sez. VI n. 43170/2014; conf. sez. VI n. 7975/2020);
l’indicazione delle esigenze cautelari nel provvedimento giurisdizionale dello Stato richiedente NON è elemento necessario per una pronuncia favorevole all’estradizione (peraltro, nel caso di specie, le esigenze cautelari sono implicitamente richiamate laddove si rileva che [OMISSIS], non presentatosi a nessuna delle convocazioni da parte dell’autorità, si è volontariamente sottratto alla giustizia monegasca rifugiandosi in Italia);
la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 18 lett. r) L. 69/2005 è infondata, non solo perché la norma (peraltro modificata e sostituita dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 10) riguarda il mandato di arresto europeo e non l’estradizione, ma perché essa si riferisce esclusivamente alla possibilità di esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri esecutivi mentre nel caso di specie si tratta di richiesta di estradizione di natura processuale e non esecutiva;
P.Q.M.
Visti gli articoli 696 e seguenti c.p.p.,
accerta e dichiara l’esistenza delle condizioni favorevoli all’accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dall’Autorità Giudiziaria del Principato di Monaco nei confronti di [OMISSIS], limitatamente ai reati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale, truffa e riciclaggio;
dichiara che non sussistono le condizioni favorevoli all’accoglimento della richiesta in relazione alle condotte di emissione di assegni a vuoto e mancato pagamento dei contributi sociali.
Indica in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.
Bologna, 1 aprile 2021
[1] Nel mandato è sinteticamente riportato il contenuto delle querele sporte nei suoi confronti dai soggetti, privati e banche, che hanno ricevuto dal [OMISSIS] assegni scoperti e/o tratti su conti correnti estinti o svuotati, sono richiamate la sentenza con la quale la società [OMISSIS], di cui [OMISSIS] era amministratore, venne dichiarata insolvente e fu messa in liquidazione, sono indicati gli esiti degli accertamenti svolti sulla vita e l’operato della società dal liquidatore incaricato, che ha rilevato le distrazioni di denari della società verso i conti correnti personali del [OMISSIS], ha scoperto le spese personali dell’amministratore addebitate alla società e i compensi enormi, e sproporzionati rispetto al volume d’affari della società, che [OMISSIS] si era attribuito.
