A detailed specification of the requested person’s degree of participation is not required for EAW validity

EAW
🇮🇹Italy🇫🇷France
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
16/07/2026
Decision number
27106/2026
Main ground
EAW formal requirements
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
France sought the requested person’s surrender under an execution EAW to enforce a one-year custodial sentence imposed for several theft offences committed in 2021. The appellant argued that the warrant did not sufficiently describe his degree of participation and that he had previously spent eight months in pre-trial detention in France for the same conduct. The Italian Supreme Court held that, before surrender, the EAW need only contain information on the nature and legal classification of the offence, the circumstances, time and place of its commission, and the requested person’s role; the reference to the “degree of participation” does not require a detailed assessment of the intensity of the person’s involvement. It also rejected the previous-detention argument because the appellant had not identified the relevant facts and the full one-year sentence remained to be served, and therefore dismissed the appeal and upheld surrender.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
A detailed specification of the requested person’s degree of participation is not required for EAW validity, Italian Supreme Court, 16 July 2026, No 27106/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/degree-of-participation-eaw-formal-requirements-italy-france-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha ordinato la consegna di [OMISSIS] alla Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità Giudiziaria della Francia il 23 marzo 2026 in relazione alla sentenza con la quale il Tribunale di Caen il 17 novembre 2022 lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per plurimi furti commessi in diverse località della Francia nell’aprile del 2021.
Nel ricorso presentato dal difensore di [OMISSIS] si chiede l’annullamento della sentenza.
Con un motivo unico di ricorso si adduce che il ricorrente ha dimorato in Francia per circa due anni, otto mesi dei quali in carcerazione preventiva poi venuta meno a seguito della espulsione dalla Francia e invio in Romania.

Si assume che la richiesta della Autorità giudiziaria della Francia si riferisce agli stessi fatti per i quali il ricorrente è stato sottoposto a carcerazione preventiva.

Si rimarca che il ricorrente non ebbe notizia del procedimento conclusosi in absentia il 17/11/2022 con la condanna a causa della quale è stata richiesta la consegna di [OMISSIS].

Inoltre, si rimarca che, poiché i reati sarebbero stati commessi in concorso con almeno un’altra persona sarebbe stato necessario specificare ex art. 6, comma 1, lett. e) legge 22 aprile n. 69 del 2005 il grado di partecipazione di [OMISSIS] nella commissione dei furti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella sentenza impugnata si osserva che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare che la richiesta dell’Autorità giudiziaria francese si riferisce agli stessi fatti per i quali è stato in carcerazione preventiva in Francia per otto mesi.
Invece, il ricorrente neanche ha saputo indicare per quali fatti sarebbe stato detenuto in carcerazione preventiva.

Inoltre, la Corte d’appello ha considerato che la pena inflitta a [OMISSIS] è di un anno di reclusione e tale è anche la pena residua che egli deve scontare, sicché comunque può escludersi che la carcerazione preventiva alla quale egli si riferisce riguardi i reati per i quali si procede.

L’art. 6, comma 1, lett. e) legge n. 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato.
Nella fase precedente alla consegna, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa le informazioni inserite nel mandato di arresto europeo riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata (Corte di Giustizia U.E., sent. 28 gennaio 2021, C-649/19, IR; Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Rv. 287965)

Il «grado di partecipazione del ricercato» — evocativo della differente disciplina che il reato associativo e il concorso di persone presentano in altri sistemi penali europei — non va inteso come intensità del coinvolgimento del soggetto nel reato, perché questo profilo non rileva nell’ordinamento nazionale, caratterizzato dalla pari responsabilità dei concorrenti (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Rv. 285356).

Pertanto, nel caso in esame, l’assenza di più precise indicazioni sulle modalità di coinvolgimento della ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandato non incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l’autorità giudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposti per la consegna (provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bis idem, extraterritorialità et cetera).

Da quanto procede deriva che il ricorso è infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 16/07/2026

Il Consigliere estensore
Angelo Costanzo

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 LUG. 2026