Surrender to Romania upheld: detention-space assessment must consider compensatory factors
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di [OMISSIS] in relazione al mandato di arresto europeo del 3 giugno 2026, emesso dal Tribunale di Ploiesti (Romania) per dare esecuzione alla sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale emessa l’8 aprile 2024, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Ploiesti, e che condannava [OMISSIS] alla pena di anni due di reclusione per il reato di furto continuato in concorso, consumato e tentato.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge con riferimento degli artt. 2 L. 69/2005, 4 e 19 co. 2 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e 3 Convenzione EDU, in relazione al superamento – sulla base di presupposto erroneo relativo alla legge straniera sull’Ordinamento Penitenziario – della doglianza difensiva di presunzione di trattamenti inumani e degradanti ai danni del ricorrente in caso di consegna per l’assenza dello spazio minimo in cella di 3 mq (calcolati senza escludere la superficie occupata dal mobilio tendenzialmente fisso) in “regime semiaperto” e in difetto della concorrenza congiunta dei tre criteri compensativi di cui al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite “Commisso” n. 6551/2021.
Si osserva che la Corte d’appello ha chiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena, ma ha poi deciso senza garanzia del rispetto degli standards europei sullo spazio individuale intramurario che deve essere pari ad almeno tre metri quadrati calpestabili.
Più specificamente, dopo aver dato atto che durante il regime “semiaperto” lo spazio individuale garantito di mq 3, include anche la superficie occupata dal letto e dagli arredi, mentre durante il regime aperto lo spazio individuale sarà di mq 4, ha ritenuto che per effetto del presofferto in relazione alla custodia cautelare applicata nei confronti del ricorrente in Italia, il periodo pari ad un quinto della pena (circa mesi quattro) sarebbe stato già eseguito, con conseguente sottoposizione del consegnando al regime “aperto” in cui è assicurato al detenuto uno spazio individuale di mq.4, inclusi arredi e letto.
Secondo il ricorrente l’inclusione degli arredi tendenzialmente fissi viola il criterio dello spazio minimo individuale, giacché dai 3 metri va detratta quantomeno metà della superficie del letto (se a castello), se non l’intero ingombro, considerato anche la presenza di tavolo e panche necessarie per i pasti che si consumano necessariamente all’interno della cella.
Tale assunto si fonda sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite “Commisso” n. 6551/2021 che ha affermato il principio secondo cui il criterio spaziale va bilanciato con altri tre rimedi compensativi, i quali devono sussistere cumulativamente e congiuntamente: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività ; 3) dignitose condizioni carcerarie.
Nel caso di specie mancherebbe il requisito della breve durata della detenzione che le stesse Sezioni Unite “Commisso” hanno fissato in 15 giorni, con conseguente superamento per il [OMISSIS], il quale dovrà essere sottoposto al regime semiaperto che prevede la sistemazione in una cella di mq. 3, compreso il mobilio, per una durata di 5 mesi, pari ad un quinto della pena da espiare.
Pertanto, la Corte territoriale, nel considerare il tempo espiato in Italia, ha fornito una interpretazione della legge rumena arbitraria e contraddetta dalla stessa informazione di detto Stato, che prescinde dal presofferto ai fini della determinazione dei regimi di detenzione in rapporto alla durata della pena da espiare, con la conseguenza che il regime di detenzione “semiaperto” non può essere ritenuto di breve durata.
Infine, anche nel periodo di quarantena iniziale di 21 giorni in regime “chiuso”, lo spazio libero offerto al [OMISSIS] sarà sensibilmente inferiore ai 3 metri quadrati, considerata la mancata esclusione da tale misurazione dell’ingombro del letto e degli arredi.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all’art. 24 legge n. 69/2005, per la immediata consegna all’A.G. rumena, pur in pendenza di processo penale in Italia, senza la puntuale valutazione dei criteri espressamente indicati dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da rigettare perchè nel complesso infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto ex art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69, per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803); principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).
Restano validi i criteri forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296).
Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l’esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall’autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione).
La Romania – sulla base di quanto emerge anche dalle informazioni puntualmente richieste dalla Corte di appello di Milano nel caso di specie – in particolare garantisce ai consegnandi nelle strutture carcerarie, sia in regime di tipo “chiuso”, sia in regime “semiaperto”, lo spazio minimo individuale di 3/4 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano infatti in tale spazio strutture fisse come “letti a castello” e i servizi igienici); inoltre, nel regime semiaperto i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è l’apertura delle celle per tutto il giorno).
Come già affermato più volte da questa Corte, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione in ossequio alle decisioni della Corte Edu e della Corte di Giustizia Europea (ex multis v. 20 ottobre 2016, Murisic c. Croazia; Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., §§ 52-58).
Quanto allo spazio individuale, come è già stato indicato da questa Corte, sussistono i fattori compensativi quando concorrono le seguenti circostanze: 1) la breve durata della detenzione; 2) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività ; 3) le dignitose condizioni carcerarie (fra le tante, vedi Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433, citata dal ricorrente con riferimento al nome del detenuto “Commisso”).
Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta in concreto, caso per caso, atteso che la Corte EDU ha indicato il metodo di calcolo per il computo dello spazio pro-capite riservato al detenuto, stabilendo che la superficie calpestabile di tre metri quadrati è individuata al netto dei servizi igienici, ma è comprensiva degli arredi, mentre la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto deve essere sganciata dal calcolo metrico e riguarda, piuttosto, un giudizio empirico, che la Corte ha volutamente lasciato al giudice di merito nel caso concreto.
Pertanto, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati può assumere rilievo nella prospettiva dell’art. 3 CEDU solo se l’esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari).
Allorché lo spazio individuale sia inferiore alla soglia di mq 3, calcolata escludendo solo gli arredi fissi, occorre tenere conto delle altre condizioni del detenuto, rapportate anche alla durata della detenzione, imponendosi una valutazione congiunta delle modalità della detenzione e non solo il mero calcolo metrico dello spazio individuale riservato nella cella al singolo detenuto.
Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione, il luogo di probabile detenzione (il penitenziario di Craiova-Pelendava); b) si è assicurato che il regime carcerario – dopo una fase iniziale di orientamento di 21 giorni in cui saranno comunque garantite celle con uno spazio minimo di tre mq. per ciascun detenuto – sarà in regime “semiaperto”, con ampi spazi di autonomia e con celle aperte permanentemente che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all’igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all’acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d’igiene e pulizia.
Dunque, la circostanza che lo spazio a disposizione del detenuto sia di mq.3, anche se comprensivo degli arredi, non è di per sé ostativa, poiché la detenzione non è in assoluto di lunga durata e si iscrive nell’ambito di un regime che, in ossequio agli standards convenzionali, rispetta le esigenze personali individuali.
Questa Corte ha invero ritenuto legittimo il ricorso a “criteri compensativi” nella valutazione della detenzione intramuraria che si svolge sia sotto i tre metri quadrati sia al di sopra della suddetta soglia (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi Constantin, Rv. 278355; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa Emanuel, Rv. 274296; Sez. 6, n. 5303 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).
In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime “interno” e per quello “semi-aperto”), con la previsione in ogni caso anche in quello “interno” di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazione professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq, anche se comprensivo degli arredi.
Inoltre, l’affermazione del ricorrente secondo cui il “letto individuale” considerato nella misurazione dello spazio individuale sarebbe certamente un “letto a castello” è basata su mere supposizioni, laddove il riferimento al rispetto dei criteri dettati dalla normativa europea come interpretati dalle Corti europee, assicurati nell’informativa trasmessa dallo Stato emittente, deve essere inteso nel senso opposto.
Del tutto erroneo è, poi, il riferimento alla durata della detenzione, fissata in quindici giorni come soglia di tolleranza, che non trova supporto né nella giurisprudenza della Corte Europea, né in quella di legittimità .
In particolare nella sentenza delle Sez. U. “Commisso” – come indicata dal ricorrente – vi è solo un riferimento al periodo di detenzione di 15 giorni che attiene alle specifiche modalità di calcolo degli indennizzi riparatori e risarcitori previsti dall’art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario, e tale riferimento, essendo attinente all’applicazione di una normativa nazionale, non può essere ripreso per fissare la durata del fattore compensativo individuato dalla giurisprudenza europea, che va rapportato alla congiunta valutazione di tutti gli altri fattori compensativi, senza regole tassative, trattandosi di una valutazione da operarsi rispetto a tutte le circostanze del caso concreto.
Va ricordato che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 15/10/2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, ha negato espressamente la possibilità per il giudice nazionale, chiamato a decidere sull’esecuzione di un MAE, di adottare uno standard più elevato rispetto a quelli fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce dell’articolo 3 della EDU per valutare se esista un rischio reale per la persona interessata di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante.
Pertanto, in assenza, allo stato attuale, di regole minime stabilite in materia dal diritto dell’Unione, occorre tener conto dei criteri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce dell’articolo 3 della CEDU senza poter dare rilievo ai parametri interni eventualmente più favorevoli al detenuto che possano essere adottati da norme nazionali pur nella piena libertà di assicurare un trattamento migliore rispetto a quello minimo garantito a livello di UE.
La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio, sebbene poi abbia anche fatto riferimento alla probabile immediata sottoposizione del consegnando al regime “aperto” di detenzione sulla base di considerazioni effettivamente opinabili e discutibili, essendo del tutto plausibile che il presofferto incida solo sulla determinazione della durata complessiva della pena, restando fermi i criteri proporzionali indicati nella informativa trasmessa dallo Stato emittente, circa la determinazione dei diversi regimi di esecuzione della pena, “semiaperto” (per un quinto) e il restante periodo in regime “aperto”.
Si tratta di una interpretazione verosilmente errata della normativa dello Stato emittente, ma che non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione del rischio per la persona interessata di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante.
Inammissibile è il secondo motivo, perché denuncia un vizio di motivazione su una valutazione operata d’ufficio dalla Corte di appello, in assenza di sollecitazioni o richieste avanzate dal ricorrente.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna a norma dell’art. 24 della l. n. 69 del 2005, per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006).
A prescindere da tale assorbente considerazione, va altresì considerato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione è proponibile in materia di mandato di arresto europeo, solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge.
La facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire che la persona possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità , che deve tenere conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà , la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.
Solo se tale valutazione di opportunità sia stata radicalmente omessa potrebbe ravvisarsi una violazione di legge, ma non anche quando tale valutazione sia sorretta da una motivazione comunque pertinente, seppure in ipotesi non condivisibile, atteso che il vizio di motivazione non è più sindacabile in sede di legittimità .
La Corte territoriale ha sostanzialmente dato atto di avere operato questa valutazione di opportunità , incentrata sull’assenza di misure cautelari per il procedimento penale pendente in Italia con una motivazione che, in quanto pertinente alla decisione assunta, non è censurabile in questa sede.
In tale contesto la decisione della Corte genovese, correttamente ispirata al canone della discrezionalità vigente in materia di mandato di arresto europeo, non appare censurabile.
All’infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
