EAW: double criminality satisfied despite lack of complaint and statute of limitations
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto sussistenti le condizioni per dare corso all’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria della Romania. Il mandato di arresto è stato emesso per potere dare esecuzione alla sentenza n. 103/2026, del 06/03/2026, definitiva il 07/04/2026, emessa dal Tribunale ordinario di Roman, in relazione ai delitti di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza e di alterazione legata all’uso di sostanze psicotrope (cannabis), per i quali la condanna inflitta al ricorrente è pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione.
2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati, nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione (e, sebbene implicitamente, violazione di legge). La Corte territoriale – contravvenendo al dettato dell’art. 18-bis, lett. c), legge 22 aprile 2005, n. 69 – ha trascurato di valutare i parametri di radicamento di [omissis] in Italia, avendo egli un lavoro, una residenza stabile e qualificati legami familiari; tali elementi avrebbero imposto di ritenere che l’esecuzione del mandato di arresto possa rivelarsi contraria alla finalità rieducativa della pena; sussisteva dunque un’ipotesi di possibile rifiuto facoltativo della consegna; la Corte territoriale, trascurando i predetti dati, ha pertanto reso una decisione viziata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla consegna di [omissis], nonostante i reati per cui egli è stato condannato in Romania siano non punibili in base alla legge italiana.
Seppure sussista, ma solo in astratto, il requisito della doppia punibilità (essendo i titoli di reato per cui [omissis] è stato condannato in Romania sussumibili nelle fattispecie incriminate dagli artt. 614 e 635 cod. pen. e dall’art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992), la Corte territoriale ha trascurato: (i) che per i reati di violazione di domicilio e di danneggiamento difetta la condizione di procedibilità della querela, che in Italia risulta necessaria; (ii) che per il reato di guida in stato di ebbrezza (commesso in data 7 agosto 2021), nel febbraio 2026 sarebbe maturata la prescrizione.
3. All’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2026, non è comparsa la difesa del ricorrente; il Pubblico ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che trova applicazione il dettato dell’art. 18-6/s, legge 22 aprile 2005, n. 69 (come modificata con legge 4 ottobre 2019, n. 117, successivamente modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 e dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103). Sicché, i parametri normativi evocati nel ricorso (segnatamente, l’art. 18-bis, lett. c), legge n. 69/2005) risultano errati.
2.2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 18-bis, legge n. 69, cit., al caso del ricorrente assume dunque rilievo – quale possibile causa di rifiuto facoltativo della consegna – la previsione del comma 2. Tale disposizione prevede che la Corte di appello possa rifiutare la consegna quando la persona destinataria del mandato di arresto europeo a fini esecutivi “legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano” e sempre che la Corte di appello “disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
L’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69, cit., enumera poi alcuni indici che devono guidare la sua attività di giudizio. La Corte di appello deve verificare “se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante”.
2.3. La Corte territoriale – nella sentenza impugnata – si è conformata a tali indicazioni, evidenziando che non risulta che Ar.Pa. risieda o dimori in via continuativa in Italia da oltre cinque anni (la sentenza annota che la presenza di [omissis] in Italia è attestata solo dal 29 settembre 2023, data di rilascio della carta di identità italiana, risultando viceversa che, in precedenza egli abbia dimorato in Spagna).
2.4. A fronte di tale motivazione, la deduzione difensiva relativa al radicamento di [omissis] in Italia risulta generica, limitandosi alla valorizzazione del tempo trascorso in Italia (“oltre quattro anni”, senza confutare l’indicazione della Corte territoriale che ritiene attestata la presenza di [omissis] in Italia solo da settembre 2023), alla evocazione dell’esistenza di legami con una compagna (di cui non si dice null’altro) e con altri familiari (una sorella), all’esistenza di contratti di lavoro a termine di volta in volta prorogati e all’esposizione di problemi di salute per cui Ar.Pa. sarebbe in carico al servizio sanitario nazionale (senza che nemmeno si alleghi l’esistenza di rischi di carattere sanitario in caso di esecuzione del mandato di arresto europeo).
Si tratta di deduzioni estremamente generiche e a-specifiche (e come tali inammissibili), che non possono sovvertire la congrua motivazione della Corte di appello, che ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per far valere una delle ipotesi di rifiuto facoltativo della consegna.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
3.1. Con riferimento al fatto che non si dovrebbe dare esecuzione al mandato di arresto europeo a fini esecutivi per difetto della condizione di procedibilità per i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio, è sufficiente richiamare consolidati approdi raggiunti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, ai fini della condizione della doppia punibilità, non rileva la perseguibilità a querela secondo l’ordinamento italiano, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti (tra le altre, Sez. 6, n. 38339 del 25/11/2025, Dema, non mass.; Sez. 6, n. 31534 del 17/09/2025, Alazaraoe, non mass.; Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969; Sez. 6, n. 46727, del 12/12/2007, Muscalu, Rv. 238095; Sez. 6, n. 14040 del 7/4/2006, Cellarosi, Rv. 233545).
Sotto tale profilo, dunque, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato anche con riferimento al requisito della doppia punibilità per una ipotizzata estinzione per prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Giova evidenziare, anzitutto, che l’estinzione del reato per prescrizione non figura tra le ipotesi considerate dal legislatore quale causa di rifiuto della consegna. L’ipotesi era, in origine, considerata dall’art. 18, comma 1, lett. n), legge n. 69, cit., con una previsione di causa di rifiuto della consegna che è stata però abrogata, in conseguenza delle modifiche apportate al testo dell’art. 18 dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10. In ogni caso, si osserva che, anche nel testo previgente, l’eventuale decorso del termine di prescrizione autorizzava il rifiuto della consegna “se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena”.
In forza delle premesse che precedono, il motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato. Infatti: (i) l’invocata prescrizione del reato (peraltro invocata sulla scorta della legge italiana e non di quella dello Stato di emissione) non è prevista come causa di rifiuto della consegna; (ii) in ogni caso, il reato di guida in stato di ebbrezza è stato commesso in Romania e – su detto reato – non sussiste la giurisdizione italiana (sicché non sarebbe stata nemmeno applicabile al caso di [omissis] la disciplina del testo, abrogato, dell’art. 18, comma 1, lett. n), legge n. 69, cit.; in senso conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 51 del 30/12/2014, dep. 2015, Bortolotto, Rv. 261574; Sez. 6, n. 8532 del 21/02/2017, Arauz, non mass.).
4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 23 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2026.
