Surrender to Austria granted: prosecution EAW may secure attendance at trial, not only investigative acts
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OMISSIS], destinatario del mandato di arresto europeo emesso il 15/11/2023 dall’Autorità Giudiziaria dell’Austria, per i reati di omicidio e tentato omicidio, commessi il 21/01/2018 a Vienna.
Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando sei motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69 in ordine alla omessa acquisizione delle informazioni integrative indispensabili ai fini della decisione, sollecitate dalla difesa, concernenti punti specifici quali:
a) l’esatta identificazione dell’interessato, alla luce dell’iniziale indicazione di un anno di nascita diverso da quello effettivo,
b) il contenuto del provvedimento nazionale restrittivo, al fine di verificare la corretta individuazione del destinatario nonché le effettive finalità processuali e non meramente investigative;
c) le ragioni per le quali l’autorità giudiziaria austriaca ha ritenuto necessaria la presenza fisica dell’interessato, invece di optare per strumenti meno intrusivi quali l’ordine europeo di investigazione ovvero l’audizione da remoto, anche considerato il fatto che la vicenda probatoria risulta fondata sull’uso di OEI per l’acquisizione di dati Sky-ECC;
d) le informazioni minime sull’OEI indirizzato alla Francia, sulla data e sull’autorità di emissione, sulle garanzie giurisdizionali e sui rimedi disponibili nello Stato di emissione;
e) l’esistenza e lo stato della richiesta di estradizione del Montenegro e della Red Notice pendente dal 2020
f) le garanzie richieste in caso di reato punibile con pena o misura restrittiva della libertà personale a vita.
L’omessa acquisizione di tali informazioni, strumentali a verificare non la gravità indiziaria bensì ad esercitare il dovuto controllo sulla completezza informativa, che non è stato soppresso dalla riforma del 2021, si è risolto nella violazione del meccanismo delineato dall’art. 16 l. n. 69 del 2005 cit.
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 della l. 22 aprile 2005, n. 69, 1 della Decisione quadro 2002/584/GAI, 6 e 8 CEDU, 47 e 48 CDFUE, 24 e 111 Cost. per avere la Corte di appello escluso ogni verifica sulla finalità effettiva del MAE processuale, che attiene alla consegna della persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale e non può essere utilizzato, in via surrettizia, per finalità meramente investigative o per supplire alla mancata attivazione di strumenti meno invasivi quale l’ordine europeo di indagine. La difesa aveva rappresentato che l’incriminazione dell’odierno ricorrente, sul cui coinvolgimento nelle indagini condotte dalla Direzione investigativa di Vienna nulla era emerso nel rapporto di chiusura delle indagini del 9/09/2020, era sopravvenuta solo nel 2023, sulla base delle comunicazioni Sky-ECC acquisite tramite cooperazione con la Francia, e che il procedimento austriaco risulterebbe essere in una fase non chiaramente definita. La Corte ha ritenuto irrilevante ogni verifica, sulla base della affermazione secondo la quale non spetta al giudice italiano sindacare la legittimità degli atti posti a base del MAE, così mostrando di confondere il sindacato sul merito del procedimento estero con il controllo, consentito e necessario, sulla finalità dello strumento di cooperazione.
2.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 2 della l. 22 aprile 2005, n. 69, 6 e 14 della Direttiva 2014/41/UE, 6 e 8 CEDU, 24, 111, 117 Cost. per avere la Corte di appello omesso la verifica dei profili minimi concernenti l’OIE e l’acquisizione dei dati SKI-ECC posto a fondamento del MAE. La difesa aveva dedotto che l’analisi dei dati sarebbe stata svolta dal Gruppo operativo Achilles dell’Ufficio federale della polizia criminale tedesca a partire dal gennaio 2023, con consegna dei dati tramite supporto USB in data 23/03/2023, senza alcuna partecipazione delle autorità austriache alle originarie operazioni di captazione. Tali circostanze, pur non autorizzando il giudice italiano a dichiarare inutilizzabili le prove, impongono tuttavia al giudice di verificare se l’esecuzione del MAE, in concreto, possa pregiudicare irreversibilmente il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo, soprattutto quando neppure risulta se nello Stato di emissione la persona interessata disponga di rimedi giurisdizionali contro l’OIE o l’uso dei dati digitali, come invece imposto dalla Direttiva richiamata. La Corte, degradando le doglianze della difesa ad un mero sindacato sulla gravità indiziaria, ha violato l’art. 2 della l. n. 69 del 2005.
2.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69 per avere la Corte di appello omesso di acquisire notizie in ordine alle garanzie relative alla pena o alla misura privativa della libertà personale a vita. Il MAE riguarda anche il delitto di omicidio, per il quale il codice penale austriaco prevede la pena massima dell’ergastolo. In tali casi, ai sensi dell’art. 19 cit., l’esecuzione del MAE è subordinata alla condizione che lo Stato di emissione preveda nel proprio ordinamento la revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure misure di clemenza che consentano di evitare l’esecuzione perpetua. Tale verifica è stata omessa dalla Corte di appello, che non ha neppure subordinato la consegna alla garanzia prevista ex lege.
2.5. Con il quinto motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 20, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69 e 17 della Convenzione europea di estradizione, per avere la Corte di appello omesso ogni verifica sulla concorrente richiesta di estradizione del Montenegro, relativa ad un procedimento già pendente per fatti di particolare gravità, nonostante l’odierno ricorrente sia cittadino montenegrino e abbia nello Stato di appartenenza legami familiari e personali.
2.6. Con il sesto motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 24 della Decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69 per avere la Corte di appello omesso di valutare l’istanza di rinvio formulata dalla difesa, finalizzata a consentire al ricorrente di essere sottoposto a procedimento penale in Italia in relazione all’art. 497-bis cod. pen., limitandosi ad affermare che la pendenza di tale procedimento non è ostativa alla consegna, laddove l’istanza non aveva fatto valere un motivo di rifiuto, ma soltanto sollecitato un rinvio dell’esecuzione del MAE ai sensi dell’art. 24 della richiamata Decisione quadro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso vada globalmente rigettato.
Il primo, secondo, terzo, e quinto motivo vanno trattati congiuntamente, in considerazione delle comuni argomentazioni, sviluppate nel primo motivo sotto il profilo della omessa attivazione del meccanismo di cui all’art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, finalizzato ad acquisire ulteriori informazioni in ordine alle circostanze il cui mancato approfondimento si censura con i restanti motivi di ricorso.
I motivi sono in parte inammissibili, in quanto generici e comunque manifestamente infondati, in parte infondati.
Con riguardo alla questione relativa al dubbio sulla identificazione dell’indagato (primo motivo, lett. a) genericamente dedotta sulla sola base di una iniziale erronea indicazione della data di nascita del consegnando, la Corte di appello ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di ulteriori informazioni, rimarcando, con argomentazione immune da censura, la certezza della identificazione fisica dell’interessato, avvenuta tramite i rilievi dattiloscopici, su cui il ricorso, invece, tace.
Quanto alla questione relativa alla verifica delle finalità processuali, e non meramente investigative, del mandato di arresto, prospettata con il primo motivo (lett. b) e con il secondo motivo, va innanzitutto rilevato che dalla sentenza non emerge che la questione sia stata prospettata in sede di merito, neppure sotto il profilo della richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005.
In ogni caso, la censura, da trattarsi unitariamente a quella, connessa, relativa alla mancata verifica delle ragioni per le quali l’autorità emittente non abbia optato per una forma di cooperazione meno invasiva, quale l’ordine europeo di investigazione (primo motivo, lett. c) è sia generica, sia manifestamente infondata.
Va, innanzitutto, rilevato che la asserita finalità (esclusivamente) investigativa del MAE non emerge né dalla sentenza impugnata né dal mandato di arresto che, di contro, indica espressamente la finalità processuale (“ai fini dell’esercizio dell’azione penale”).
Al riguardo, deve ribadirsi quanto affermato da questa Corte, con sentenza Sez. 6, n. 14887 del 9/04/2024, ovvero che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato anche per procedere ad un atto di indagine (quale, nel caso esaminato dalla pronuncia, l’interrogatorio), poiché l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quali che ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211).
È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 22223 del 9/6/2010, Liberati, Rv. 247820).
Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (c.d. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio (n. 45043/2010).
A conforto di tale orientamento, va considerato che, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005 che stabiliva che «l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».
Ed ancora è stato soppresso, tra le cause di rifiuto, l’art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all’emissione di provvedimento cautelare mancante di motivazione.
Non si ignora che dopo l’introduzione dell’Ordine europeo d’indagine è stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41/UE (cfr. Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski Rv. 284251, relativa ad un mandato emesso dall’Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere in una fattispecie in cui risultava mancante l’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona richiesta).
Tuttavia, è rimasto fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europeo emesso allorché una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della partecipazione ad un processo in corso, il mandato è legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare ma l’A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenza dell’imputato per compiere un atto istruttorio che richieda la sua partecipazione o anche soltanto in funzione dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davanti all’A.G. dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, non essendo il presupposto del MAE processuale l’emissione di una ordinanza cautelare, ma qualunque provvedimento giudiziario coercitivo che ne disponga l’arresto per dare corso all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Questa Corte (Sez. 6, 42987 del 21/11/2024 Rv. 287266 – 01) ha, altresì, precisato che residua un limitato ambito di valutazione quando l’emissione del mandato europeo avvenga espressamente per finalità esclusivamente investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski, Rv. 284251), evenienza che, tuttavia, non ricorre quando – come nel caso in esame – esso sia stato emesso sulla base di un ordine coercitivo interno adottato dall’autorità giudiziaria in relazione alla formulazione di precise accuse, per quanto di natura provvisoria, propria dello svolgimento della fase delle indagini preliminari.
4.1. La delineata opzione interpretativa è richiamata e confermata anche dalle pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 35451 del 28/10/2025 Rv. 288795-01; Sez. 6, n. 8851 del 28/02/2025, Rv. 287611) che, intervenute in relazione a fattispecie, differenti da quella in esame, in cui l’emissione del mandato trova la sua disciplina non nella legge n. 69 del 2005, bensì nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, hanno, in relazione alla peculiarità del caso di specie, valorizzato il disposto dell’art. 597 dell’Accordo sopra citato («Principio di proporzionalità»), che, nel regolare i rapporti fra gli Stati membri dell’Unione e il Regno Unito, prescrive che «La cooperazione mediante il mandato d’arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare».
Il principio di proporzionalità risulta, del resto, codificato dall’art. 7 del d. lgs. n. 108 del 21 giugno 2017 di attuazione nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di Ordine d’indagine europeo e, per quanto la sua applicazione coordinata con gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria europea possa comportare ricadute cd. ‘di sistema’, come quella suindicata, esso non ha modificato le ragioni né le finalità della disciplina sul mandato d’arresto europeo.
La correttezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione, 9 gennaio 2025, Pres. C. Lycourgos – C-583/23 – AK) che, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione degli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, ha affermato che «una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto tale, un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva; una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23 di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione, non costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della medesima direttiva; una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un ordine europeo di indagine, ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia diretta a raccogliere elementi di prova.»
Nell’affermare i principi sopra indicati, la Corte di giustizia ha stabilito, in particolare, che una richiesta di audizione, per poter essere considerata un ordine europeo di indagine, deve avere ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova ai sensi della citata direttiva, mentre un’audizione che mirasse unicamente a consentire all’imputato di far valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti non potrebbe essere considerata tale.
Sulla base di quanto rammentato nella decisione in esame, dal considerando 25 della direttiva risulta che, qualora la persona interessata debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi ad un organo giurisdizionale, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, senza che possa essere sostituito da un ordine europeo di indagine.
In particolare, afferma la Corte che «31. […] sebbene dagli articoli 22 e 23 di tale direttiva risulti che un ordine europeo di indagine possa anche avere ad oggetto il trasferimento di una persona detenuta, tali articoli precisano tuttavia che siffatto trasferimento può aver luogo solo ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la presenza di tale persona nel territorio dello Stato membro verso il quale è richiesto il suo trasferimento. Per contro, dal considerando 25 di detta direttiva risulta che, qualora la persona interessata debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale giudicante, deve essere emesso un mandato d’arresto europeo, senza che possa essere sostituito da un ordine europeo di indagine. 32. Infine, dagli articoli 13 e 15 della direttiva 2014/41 risulta che la finalità dell’emissione di un ordine europeo di indagine consiste nel trasferire le prove acquisite o già in possesso delle autorità dello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndnug Münster, C-66/20, EU:C:2021:670, punto 41). L’atto di indagine deve quindi mirare, in definitiva, a che lo Stato membro di esecuzione trasmetta determinati elementi di prova allo Stato membro di emissione, e tali elementi di prova sono identificati, al paragrafo 4 di tale articolo 13, e al paragrafo 1, lettera b), di tale all’articolo 15, come oggetti, documenti o dati».
I giudici di Lussemburgo, chiamati a definire i contorni applicativi dell’o.e.i., hanno in definitiva chiarito che «una decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda (…) di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23» – relativi al trasferimento temporaneo di detenuti «ai fini del compimento di un atto d’indagine» – esula dalla sfera operativa della direttiva del 2014.
Sulla base di quanto esposto, si può allora affermare che il trasferimento del detenuto mediante O.E.I. si contraddistingue per la sua finalità probatoria e, di riflesso, che l’emissione di un M.A.E. non può essere giustificata da esigenze esclusivamente investigative.
Nel caso di specie, come detto, la finalità esclusivamente investigativa del mandato di arresto europeo non risulta, ma è frutto di una mera ipotesi congetturale formulata del tutto genericamente dal ricorrente, per la prima volta, con l’atto di ricorso.
Con riguardo all’omessa verifica della effettiva esistenza di una procedura di estradizione in relazione ad un procedimento penale pendente in Montenegro a carico del consegnando, censurata con il primo motivo (lett. e) e con il quinto motivo di ricorso, la censura è del tutto generica, avuto riguardo a quanto evidenziato dalla Corte di appello in ordine al difetto di attuale pendenza di una richiesta di estradizione, risultando in atti solo una Red Notice, peraltro risalente all’anno 2020, e non rilevando, in senso contrario, la prospettata volontà del consegnando di esprimere il consenso ad una procedura di estradizione meramente eventuale.
Quanto alle censure formulate con il primo motivo (lett. d) e con il terzo motivo, la Corte di appello ha correttamente rimarcato l’insussistenza di un sindacato dell’autorità giudiziaria italiana sulla consistenza dei gravi indizi su cui si basa il provvedimento emesso dallo Stato di emissione e, per quanto qui rileva, in relazione all’ordine europeo di investigazione (cui era conseguita l’incriminazione dell’interessato), avuto riguardo all’ambito del giudizio rimesso all’autorità di esecuzione, chiamata a verificare che il MAE (i cui presupposti e finalità sono affatto differenti da quelli dell’OEI) contenga le informazioni di cui all’art. 6 l. n. 69/2005, nel caso si specie sussistenti.
Con tali doglianze, la difesa del ricorrente sollecita, in definitiva, la Corte di cassazione a sindacare le ragioni per cui l’autorità giudiziaria richiedente ha emesso il mandato d’arresto europeo e ancor prima quelle che hanno giustificato l’emissione dell’OIE nell’ambito del procedimento a carico del consegnando.
Trattasi, tuttavia, di questioni improponibili dinanzi al giudice dello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo e che andranno poste nella sede processuale dovuta, vale a dire dinanzi al giudice austriaco procedente, unico deputato a fornire le risposte a tali quesiti, come d’altro canto ammesso dalla stessa difesa del ricorrente, ciò che implica anche l’assenza di interesse.
Con riguardo alla censura relativa all’omessa acquisizione da parte della Corte di appello di notizie in ordine alle garanzie relative alla pena o alla misura privativa della libertà personale a vita, e comunque all’omessa subordinazione della consegna alla condizione prevista dall’art. 19, comma 1, l. n. 69 del 2005 (primo motivo, lett. f) e quarto motivo), va preliminarmente rilevato che si tratta di questione dedotta soltanto con l’odierno ricorso.
Va, tuttavia, osservato che la stessa Corte di appello dà atto della circostanza che il mandato di arresto è stato emesso (anche) per il delitto di omicidio, per il quale il codice penale austriaco prevede la pena massima dell’ergastolo.
L’art. 19, comma 1, legge n. 69 del 2005 prevede che, in tali casi, «l’esecuzione del mandato di arresto è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite».
Va, dunque, verificato se tale condizione costituisca (o meno) un requisito di legittimità della consegna, e se, dunque, l’omessa apposizione di tale condizione incida sulla stessa possibilità di dare corso alla consegna.
Va rammentato che la Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri prevedeva, originariamente, all’art. 5 (Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari): che «L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni: 1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio. 2) Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. 3) Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
Il legislatore nazionale, nel dettare le disposizioni per conformare il diritto interno alla citata Decisione quadro, aveva recepito, con l’art. 19 della legge n. 69/2005 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione) le tre condizioni previste dall’art. 5 (alle lettere a, b e c) del comma 1) non come facoltative (come pure consentito dalla Decisione quadro) bensì come obbligatorie, ciò che risultava chiaramente dall’incipit della disposizione («1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni: […]».
Il testo originario della disposizione di cui all’art. 19 è stato, nel tempo, novellato da interventi normativi volti a dare coerente attuazione alla richiamata Decisione quadro, anche alla luce della successiva Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato.
Un primo intervento ha riguardato i presupposti per procedere alla consegna in caso di procedimento celebrato in absentia (già oggetto dell’art. 19, comma 1, lett. a): con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31 di attuazione della richiamata Decisione quadro 2009/299/GAI, si erano introdotte una serie di condizioni (dettate dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, 2, 3 e 4) in presenza di una delle quali la Corte di appello poteva comunque dare luogo alla consegna, anche se la pena o la misura di sicurezza erano state comminate a seguito di una pronuncia in assenza dell’interessato, non comparso personalmente nel processo, condizioni che «alternativamente, legittimano comunque la consegna dell’interessato» e che «debbono essere attestate nel certificato che accompagna il mandato di arresto europeo» (cfr. lavori parlamentari, ed in particolare la scheda di lettura relativa allo schema di decreto legislativo, Atto governo n. 232)
Con il successivo decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, il legislatore ha proceduto ad un riassetto complessivo della normativa di recepimento della decisione quadro, intervenendo, per quanto qui rileva, anche sull’art. 19, per espungere dalla disposizione la disciplina delle garanzie relative al processo in absentia, in coerenza con quanto previsto dalla Decisione quadro 2009/299/GAI che, quanto alle «decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», ha introdotto, all’art. 4-bis, una nuova ipotesi di rifiuto facoltativo (recepito nell’art. 18-ter, della l. n. 69 del 2005, introdotto dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 10 del 2021) contestualmente sopprimendo la corrispondente «garanzia» prima prevista dall’articolo 5 della Decisione quadro.
Per effetto di tale modifica, alla consegna sono divenute apponibili condizioni in due casi, ovvero
quando «il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita (art. 19, comma 1, lett. a): in tal caso «l’esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite»;
quando «la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni» (art. 19, comma 1, lett. b): in tal caso «l’esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».
La formulazione dell’art. 19, comma 1, lett. b) da ultimo richiamata conseguiva ad una ulteriore modifica introdotta dal medesimo d.lgs. n. 10 del 2021, volta a riallineare l’ambito soggettivo della condizione “di reinvio” a quello del motivo di rifiuto di cui all’articolo 18-bis, comma 2, opponibile nei casi di consegna su MAE esecutivo, estendendolo al cittadino (non solo italiano ma anche) di altro Stato membro dell’Unione europea: estensione già operata, quanto all’originario motivo di rifiuto obbligatorio previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r (poi ricollocato nel nuovo art. 18-bis, comma 2, quale motivo di rifiuto facoltativo dall’art. 3, comma 5, legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018), per effetto dell’intervento additivo della Corte cost., sent. 26/6/2010, n. 227.
Si è, infine, registrata una ulteriore modifica della disposizione in esame, introdotta dal d. l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, il cui art. 18-bis ha integralmente sostituito l’art. 19 (immutata rimanendo la rubrica) con il seguente: «Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite. 2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18-bis, comma 2-bis».
La modifica, al di là della ricollocazione delle disposizioni già rispettivamente previste al comma 1, lett. a) e b) della norma negli attuali commi 1 e 2, ha riguardato esclusivamente la disciplina della condizione di “reinvio” (art. 19, comma 2), da un lato estendendo, ulteriormente, l’ambito soggettivo ai cittadini extra UE, e dall’altro rendendo facoltativa quella che era una condizione, invece, obbligatoria.
La prima delle segnalate modifiche muove dall’esigenza di assicurare, nuovamente, il riallineamento all’ambito soggettivo della condizione di rientro a quello del motivo di rifiuto facoltativo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, esteso anch’esso alla “persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano” (e non più, soltanto, al cittadino di un altro Stato membro) dallo stesso legislatore del 2023, che si è, in tal modo, allineato all’intervento della Corte Cost. che, con sentenza n. 178, 6 – 28 luglio 2023, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, comma 2, nella parte in cui escludeva dall’ambito di applicazione il caso di “una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia” ed alle plurime pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea in punto di interpretazione dell’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI che prevede i motivi di rifiuto facoltativo della consegna (si veda, ex multis, Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 6 giugno 2023, C-700/21 che ha precisato, in sede di rinvio pregiudiziale, che il diritto dell’Unione osta a una normativa di uno Stato membro che escluda in maniera assoluta e automatica dal beneficio di detto motivo di non esecuzione facoltativa del MAE qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro.
Il secondo intervento è volto ad attribuire coerenza, anche sul piano oggettivo, con il motivo facoltativo di rifiuto previsto dal già menzionato art. 18-bis, il cui comma 2-bis (inserito dall’art. 18-bis, comma 1, n. 2, del d.l. n. 69/2023) declina gli elementi di cui deve tenersi conto, ai fini della verifica dell’effettivo radicamento onde accertare se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, la cui specifica indicazione e valutazione è prescritta, dal medesimo art. 18-bis, comma 2-bis, a pena di nullità della sentenza. Il nuovo art. 19, comma 2, nel rendere facoltativa la condizione del “reinvio” (in piena simmetria con la facoltatività del motivo di rifiuto di cui all’art 18-bis, comma 2) richiama espressamente le disposizioni di cui all’art. 18-bis, comma 2-bis, con la conseguenza che, anche ai fini della valutazione circa l’apposizione della condizione di reinvio (in alternativa al motivo di rifiuto facoltativo), la Corte di appello è tenuta, a pena di nullità, ad effettuare le verifiche imposte dall’art. 18-bis, comma 2-bis.
Le modifiche normative esaminate al punto che precede costituiscono espressione della finalità che caratterizza i diversi interventi del legislatore in materia di mandato di arresto europeo, ovvero quella di garantire «una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (così la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 10 del 21): essi rivelano una logica di “favor executionis”, attuata attraverso il progressivo affievolimento dei motivi ostativi alla consegna, in coerenza con il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra gli Stati membri, fermi i limiti connessi alla tutela dei diritti fondamentali.
Ebbene, in tale prospettiva non può sottacersi il rilievo che assume la circostanza che nessuna modifica è intervenuta, invece, in relazione alla garanzia prevista dall’art. 19, comma 1, l. n. 69 del 2025, che non solo non ha subito alcun ridimensionamento quanto al suo ambito applicativo, ma ha mantenuto la sua natura di condizione obbligatoria della consegna, ogni qual volta il reato, per il quale il mandato di arresto europeo è emesso, risulta punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita.
La scelta del legislatore nazionale di prevedere obbligatoriamente, in tali casi, la subordinazione della consegna alla condizione che «lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite» è rimasta immutata, pur nel progressivo restringimento dei limiti all’esecuzione dell’euromandato.
In proposito, va rammentato che già con riferimento alla condizione di cui al secondo comma dell’art. 19, quanto la garanzia “di reinvio”, ricorrendo i casi ivi previsti, costituiva condizione obbligatoria della sentenza che disponeva la consegna, questa Corte aveva avuto modo di rimarcarne la natura di “requisito di legittimità della decisione di consegna”, proprio in ragione della sua previsione ex lege, la cui mancanza era stata ritenuta rilevabile anche ex officio dalla Corte di cassazione in considerazione, quanto alla fattispecie decisa, della non necessità di accertamenti in fatto a fronte del riscontro positivo dei requisiti previsti dal testo della disposizione allora vigente (vedasi sul punto Sez. 6, Sentenza n. 49978 del 28/12/2012, Rv. 254013-01; Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, Rv. 278120-01), e ora, come già evidenziato, profondamente mutati
Sul punto va osservato che, quanto al riconoscimento alla condizione (all’epoca obbligatoria) della natura di ‘requisito di legittimità della consegna, non è dato da intravvedersi alcuna ragione per escludere che analoga natura rivesta la condizione, obbligatoria, di cui all’art. 19, comma 1, l. n. 69/2005, ove pure si consideri lo specifico rilievo che tale garanzia assume rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona (espressamente evocata dall’art. 2 della l. n. 69 del 2005), vertendosi in tema di pena detentiva perpetua.
E tuttavia, l’omessa apposizione, nella sentenza, della condizione di cui all’art. 19, comma 1, l. n. 69 del 2005 rileva quale violazione di legge solo ove non risultino, in concreto, attestate le garanzie al cui soddisfacimento tale condizione è finalizzata, ovvero la previsione, nell’ordinamento giuridico dello Stato membro di emissione, delle misure di revisione o di clemenza prevista dalla norma in esame
Ove, invece, tale attestazione, pur non espressamente menzionata nella sentenza, risulti contenuta nel mandato di arresto europeo, soddisfa pienamente l’esigenza posta a base della garanzia prevista dalla norma, rimanendo invece del estraneo al meccanismo delineato dalla norma in esame ogni apprezzamento discrezionale sul contenuto delle misure previste dall’ordinamento giuridico dello Stato di emissione, la cui autorità attesta la sussistenza.
Una tale valutazione è da ritenersi preclusa non solo in ragione del tenore della disposizione, dal quale non è dato ricavare uno spazio di valutazione discrezionale in capo all’autorità di esecuzione, ma ancor prima in ragione del principio di reciproca fiducia e di mutuo riconoscimento su cui si fonda tutta la disciplina, nazionale e unionale, del mandato di arresto europeo.
In altri termini, ciò che è necessario e sufficiente al fine di assicurare il rispetto dell’art. 19, comma 1, l. n. 69/2005 è che l’autorità di emissione abbia formalmente attestato la sussistenza delle misure ivi previste, con ciò risultando soddisfatta la condizione cui la consegna è, ex lege, subordinata, non rilevando, invece, il mancato richiamo, nella sentenza, di tale attestazione né l’omessa espressa apposizione della condizione (già soddisfatta).
Nel caso di specie, nel mandato di arresto europeo è espressamente attestato (riquadro h, pag. 5) che “il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita e/o che il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.”
Sotto tale profilo, la censura formulata dal ricorrente è, in parte manifestamente infondata, nella parte in cui lamenta l’omessa acquisizione delle necessarie informazioni rispetto alle misure di “salvaguardia” disponibili nello Stato di emissione, e in parte non sorretta dal necessario interesse, a fronte della positiva attestazione delle dette garanzie, espressamente previste nel mandato di arresto.
Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse ed è comunque manifestamente infondato.
Va premesso che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la pendenza di un procedimento penale in Italia a carico dell’interessato non è ostativa all’esecuzione del mandato di arresto europeo, non integrando neppure un motivo facoltativo di rifiuto che, ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, si riferisce ai casi, diversi da quello in esame, in cui vi sia identità tra il fatto oggetto del procedimento penale e quello posto a base del mandato di arresto europeo.
La pendenza di un procedimento penale può, al più, costituire presupposto per l’esercizio della facoltà, riconosciuta alla Corte di appello dall’art. 24 l. 69/2005, di disporre il rinvio della consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, il cui esercizio implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, Sentenza n. 13994 del 20/03/2018, Rv. 272768-01).
Un tale interesse non risulta prospettato né innanzi alla Corte di appello né con l’odierno ricorso.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso, il 17/06/2026
Il Consigliere estensore
Roberta Licci
Il Presidente
Ercole Aprile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GIU 2026
