EAW, precautionary measures and assessment of custodial needs by the judicial authority of the requested State

EAW
🇮🇹Italy🇧🇪Belgium
Reversal and remand
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
01/04/2026
Decision number
15027/2026
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
It is certainly not for the Italian judicial authority to verify the existence of the custodial requirements set out in Article 274 of the Italian Code of Criminal Procedure for the adoption of a “domestic” precautionary measure by the foreign judicial authority. The only relevant consideration is that the European Arrest Warrant constitutes a judicial decision issued for the purpose of conducting criminal proceedings. It is therefore clear that the challenged decision confuses two distinct levels: on the one hand, the precautionary measure issued by the requesting State; on the other, the measure to be adopted by the requested State in order to ensure the execution of the warrant through the surrender of the requested person.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
EAW, precautionary measures and assessment of custodial needs by the judicial authority of the requested State, Italian Supreme Court, 1 April 2026, No 15027/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-custodial-needs-assessment-requested-state-italy-belgium-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di Me.Ne., in funzione della sua consegna al B, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria Belga in relazione al procedimento pendente nei suoi confronti per il reato di “associazione a delinquere, contrabbando di tabacchi”.

La Corte di appello ha motivato il rigetto affermando che le valutazioni in ordine all’attualità e permanenza delle esigenze cautelari sono di pertinenza dell’autorità giudiziaria straniera che ha emesso il mandato di arresto europeo, sollecitando il Pubblico Ministero a richiedere informazioni sullo stato del procedimento penale estero e sull’attualità e permanenza delle esigenze cautelari.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Me.Ne. ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge per avere l’ordinanza omesso di motivare sulla persistenza del pericolo di fuga, con riferimento alle deduzioni difensive in ordine all’assenza di elementi concreti da cui desumerlo, atteso il tempo decorso dall’applicazione della misura, pari quasi ad un anno, e considerato il rispetto della misura e l’assenza di segnalazioni di violazioni del relativo regime.

In particolare, si evidenzia che la Corte di appello ha omesso del tutto di valutare la richiesta di sostituzione della misura attribuendo la competenza a verificare la permanenza delle esigenze cautelari all’A.G. dello Stato richiedente, così violando la disciplina cautelare in tema di mandato di arresto europeo che a norma dell’art. 9 legge n. 69 del 2005 attribuisce al giudice nazionale la competenza a verificare la sussistenza del pericolo di fuga, dovendosi le esigenze cautelari sempre rapportare al decorso del tempo per il principio di proporzionalità che impone di adeguare la misura alle esigenze del caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge.

Nel caso di specie la decisione impugnata appare viziata da una evidente violazione di legge.

L’art. 9 della legge n. 69/2005 prevede, infatti, che l’emissione delle misure cautelari competa al Giudice dello Stato dell’esecuzione che dispone l’applicazione di misure coercitive alla persona richiesta tenendo conto unicamente dell’esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna.

Ciò in quanto lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l’impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell’Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.

Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 L. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente unicamente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna.

Certamente non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. peno per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente, il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, Laini, Rv. 267186).

2. È evidente, quindi, la confusione dei due piani che è stata operata dalla decisione impugnata tra la misura cautelare emessa dallo Stato richiedente e quella che deve emettere lo Stato richiesto al fine di garantire l’esecuzione del mandato attraverso la consegna della persona richiesta.

Giova anche rammentare che nella fase cautelare di competenza dello Stato richiesto, la mancata previsione di durata massima è compensata dalla previsione di tempi ristrettissimi per la decisione con ripercussioni sul mantenimento della misura cautelare, sebbene non più soggetta a caducazione immediata secondo le nuove disposizioni introdotte dall’art. 22-bis (aggiunto dall’art. 19 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10).

Si deve osservare che in base alla previgente disciplina dettata dall’abrogato art. 21 della legge n. 69 del 2005, era prevista la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza dei termini per la decisione sulla consegna.

Infatti, prima delle modifiche introdotte dal D.L.gs. n. 10/21, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell’art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421).

Con le nuove disposizioni normative di cui all’art. 22-bis, introdotto dal citato D.Lgs. n.10/21 e con l’abrogazione dell’art. 21 della citata L. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall’art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell’adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stata rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall’art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.

I nuovi termini disciplinati dai commi l, 2 e 4 dell’art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite· alla decisione “definitiva” sulla richiesta di consegna, con competenza funzionale rimessa sempre alla Corte di appello, anche ove il procedimento penda davanti alla Corte di cassazione.

3. Le nuove disposizioni di cui all’art. 22-bis della legge n. 69 del 2005, recante il titolo “Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari”, prevedono, al comma 1, alla scadenza di sessanta giorni decorrente dall’esecuzione della misura cautelare o dall’arresto della persona ricercata -prescindendo dalla decorrenza dello stesso termine anche dalla deliberazione di non applicare alcuna misura ­soltanto obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente), e, ai commi 2 e 3, alla scadenza prolungata di altri trenta giorni, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia cautelare o la sua sostituzione con altre misure cautelari da parte della Corte di appello.

È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o, se necessario, la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza funzionale attribuita sempre alla corte di appello.

Con riferimento, invece, alla durata del procedimento pendente davanti alla Corte di appello per la decisione sulla richiesta di estradizione, l’art. 17, ai commi 2 e 2-bis, prevede il termine massimo di giorni quindici dall’esecuzione della misura cautelare o dall’arresto della persona ricercata, prorogabile fino a dieci giorni per esigenze istruttorie o per altre circostanze oggettive.

Quindi, i termini previsti dall’art. 22-bis cit. oltre ad essere più lunghi rispetto a quelli previsti dall’art. 17 cit., essendo rapportati alla durata complessiva del procedimento estradizionale fino alla definitività della sentenza, regolano la durata della custodia cautelare anche con riferimento alla fase del giudizio che si svolge eventualmente davanti alla Corte di cassazione e la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna né comporta l’automatica caducazione della misura, come già affermato da questa Corte di cassazione con specifico riferimento all’inosservanza dei termini di cui all’art. 17 (Sez.6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui Thamer, Rv. 282749).

In conclusione, considerate tutte le cadenze temporali previste dall’art. 22­bis della legge n. 69 del 2005, e sommando i termini stabiliti agli effetti sopra specificati, si evince che la misura della custodia cautelare alla scadenza del termine di centottanta giorni dall’inizio della sua esecuzione o dalla data dell’arresto senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna deve essere obbligatoriamente revocata dalla Corte di appello ed, eventualmente, ove necessario a garantire l’esigenza che la persona non si sottragga alla consegna, sostituita con l’applicazione delle misure cautelari non detentive, applicate se del caso cumulativamente, di cui agli artt. 281, 282e 283 del codice di procedura penale.

4. La Corte di appello ha sostanzialmente omesso di vagliare il presupposto della permanenza della necessità della misura cautelare per prevenire il pericolo che la persona richiesta si sottragga alla consegna.

A tale proposito va ricordato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per le peculiarità proprie del procedimento cautelare in questo settore non possono estendersi i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.

Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 L. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna correlate con l’esito del procedimento di consegna per la traditio in vinculis della persona richiesta (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu Constantin, Rv. 285178).

Con riguardo all’ulteriore parametro della proporzionalità della durata della custodia, a tale riguardo il citato art. 22-bis, al comma 3, prevede che alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Corte di appello deve verificare che la sua durata sia proporzionata rispetto ai parametri previsti dall’art. 6, comma 1, lett. f) che attengono alla durata della pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, o negli altri casi alla pena minima e massima stabilita dalla legge vigente nello Stato di emissione.

L’annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta affinché, in applicazione dei principii di diritto sopra enunciati e ferme le proprie valutazioni discrezionali, proceda a nuovo esame della richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il giorno 1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.