EAW: “degree of participation” requires only minimum information

EAW
🇮🇹Italy🇫🇷France
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
03/06/2026
Decision number
20603/2026
Main ground
EAW formal requirements
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
EAW must contain only the minimum formal information necessary to allow the executing judicial authority to decide promptly on surrender. The description of the offence and of the requested person’s role, including the “degree of participation”, need only be sufficient to enable the executing State to carry out the checks required by law, such as judicial origin, double criminality, ne bis in idem and territoriality. The warrant is not required to provide a detailed evidentiary account of the requested person’s conduct, nor may the executing authority review the evidential basis relied upon by the issuing authority. The expression “degree of participation” does not refer to the intensity of the person’s involvement, but to the different ways in which European legal systems classify participation in criminal associations, complicity, inchoate offences, incitement, attempt or conspiracy. Those distinctions are not decisive under Italian law, which is based on the equal liability of all participants in the offence. Therefore, where the warrant makes clear that the requested person provided essential assistance to the material perpetrator, the information is sufficient for surrender.
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EAW: “degree of participation” requires only minimum information, Italian Supreme Court, 3 June 2026, No 20603/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-degree-of-participation-minimum-information-italy-france-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Sc.Al. risulta destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale giudiziario di Grasse, in Francia, per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del giudice istruttore di quel Tribunale, nell’ambito di un procedimento che lo vede indagato per i delitti di tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto, previsti e puniti dagli artt. 311, 450 e 131 del codice penale francese, e corrispondenti a quelli di tentata rapina ed associazione per delinquere dell’ordinamento penale italiano (artt. 56, 628 e 416, cod. pen.).

Secondo l’ipotesi accusatoria, egli era parte di un gruppo di cinque italiani giunti a Cannes nell’aprile scorso, i quali, dopo aver seguito un cittadino russo, hanno tentato di rapinarlo dell’orologio indossato, del valore di circa duecentomila euro. Nell’occasione, in particolare, Sc.Al. era alla guida dello scooter che ha affiancato l’autovettura “Rolls Royce” della vittima designata, dal quale è sceso l’autore materiale dell’azione ed a bordo del quale entrambi si sono poi dileguati, abbandonandolo poco dopo e raggiungendo gli altri loro complici, che li attendevano a bordo di un’automobile, con la quale sono quindi fuggiti verso l’Italia.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna.

2. Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, sulla base di cinque motivi.

2.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 6, 16 e 17, legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato conterrebbe esclusivamente la descrizione dei fatti di reato, senza l’indicazione del grado di partecipazione di esso ricorrente, per quel che riguarda, in particolare, il suo contributo all’azione delittuosa materialmente realizzata da altri, il collegamento di tale singolo episodio all’associazione, la sua consapevolezza e volontà di concorrere con gli autori del reato.

2.2. La violazione dell’art. 16, cit., viene dedotta, con il secondo motivo, anche con riferimento ai dati attraverso i quali egli è stato identificato (dna, tabulati del traffico telefonico, immagini di impianti di video sorveglianza), che non sarebbero sufficientemente indicativi.

2.3. Con il terzo motivo si censura come meramente apparente la motivazione con la quale la sentenza ha ritenuto esaurienti tali informazioni.

2.4. La quarta doglianza consiste nella violazione degli artt. 7, 8 e 17 della citata legge n. 69, perché la sentenza avrebbe omesso la verifica puntuale della condotta tenuta da esso ricorrente alle fattispecie astratte di reato dell’ordinamento francese alle quali è stata ricondotta.

2.5. L’ultima, invece, è costituita dalla violazione degli artt. 19, 25 e 26 della stessa legge n. 69, poiché la Corte d’Appello si è limitata ad apporre la condizione che, all’esito del processo, egli venga inviato in Italia per scontarvi l’eventuale pena, ma non si è accertata che tale condizione sia stata recepita dallo Stato francese, né ha indicato le garanzie attraverso le quali essa verrebbe resa operativa.

2.6. La difesa ricorrente ha motivatamente ribadito tali censure con memoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere (secondo la previsione dell’art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali – per quanto d’interesse nello specifico – vi è il “grado di partecipazione del ricercato”, sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).

Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-6/s, legge n. 69 del 2005): tra i quali, a sèguito del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Nel caso in rassegna, dunque, l’assenza di più precise indicazioni sulle modalità di coinvolgimento del ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandato non incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l’autorità giudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposti per la consegna (provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bis in idem, extraterritorialità e così via).

In particolare, non deve trarre in inganno il riferimento normativo al “grado di partecipazione del ricercato”. Tale locuzione, infatti, non si riferisce alla maggiore o minore intensità del coinvolgimento del soggetto nella vicenda delittuosa, ma si giustifica per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reato associativo ed il concorso di persone nel reato presentano una disciplina diversa da quella italiana: in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle varie figure di correi, perciò considerando l’autore del reato ed i partecipanti come due diverse categorie; in altri, come nei paesi di common law, calibrata sulla diversa tipologia di condotta: reati preparatori (preliminary or inchoate offences), istigazione (incitement), tentativo (attempt), accordo (conspiracy). Aspetti, questi, che invece non rilevano nel sistema italiano, fondato sul principio della pari responsabilità dei concorrenti nel reato (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Chernenkaia, Rv. 285356).

Correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha reputato sufficienti le informazioni indicate nel mandato, anche con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, essendo indiscutibile, nella descrizione dei fatti ivi contenuta (in questa sede non sindacabile), l’ausilio essenziale da lui prestato all’autore materiale del reato nella fase esecutiva, e quindi il suo concorso nello stesso secondo la legge italiana.

2. Quanto appena detto sulla funzione del mandato d’arresto europeo, e sulle informazioni che, di conseguenza, esso deve contenere, determina la manifesta infondatezza dei successivi motivi dal secondo al quarto.

Attraverso di essi, infatti, dietro lo schermo della violazione di legge, la difesa in realtà lamenta l’assenza di elementi utili a delineare un quadro di gravità indiziaria secondo gli standard dell’ordinamento interno, rassegnando rilievi che potranno essere fatti valere, semmai, dinanzi al giudice francese nel procedimento per l’accertamento della colpevolezza.

3. Anche l’ultima doglianza è inammissibile, per manifesta infondatezza.

Il compito dell’autorità giudiziaria è quello, ove ne ricorrano i presupposti, di apporre le condizioni di cui agli artt. 19, 25 e 26, legge n. 69 del 2005 (rinvio in Italia per l’esecuzione della pena, divieto di consegna od estradizione ad altri Stati, principio di specialità), non anche quello di accertarsi che lo Stato di consegna ne garantisca il recepimento o, a maggior ragione, quello di adottare determinazioni per assicurare che tanto avvenga. Eventuali iniziative in tal senso, infatti, sono riservate in via esclusiva all’autorità politica, nel quadro dei rimedi previsti dal diritto europeo, considerando che il mancato rispetto di quelle condizioni, laddove apposte, costituirebbe grave violazione dell’art. 1, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo cui “gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro”.

4. Il rigetto del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026..

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2026.