Surrender to Romania granted: detention assurances and lack of pleaded integration defeated refusal grounds
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 maggio 2026 ha disposto la consegna di Te.Cl. all’autorità giudiziaria della Romania per la esecuzione della pena di anni due, mesi undici e giorni quindici di reclusione irrogatagli con sentenza del 29 gennaio 2026 del Tribunale di Motru per i reati di percosse, lesioni e altro, commessi il 12 marzo 2024 quando il Te.Cl., in concorso con altri, aggrediva, picchiandolo al volto e al corpo, Ge.Ga. e cagionandogli lesioni guaribili in giorni dieci-dodici, come da referto medico.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di Te.Cl. chiede l’annullamento della sentenza e denuncia:
2.1. violazione di legge (art. 2 I. n. 69 del 2005), anche per apparenza della motivazione, perché dalle informazioni inviate dall’autorità rumena non risulta se la persona richiesta in consegna sarà effettivamente destinata al carcere di Targu Jiu, indicato come luogo di “probabile” esecuzione della pena, e se potrà beneficiare di uno spazio minimo, esclusi gli arredi, di tre metri quadrati, spazio che costituisce la superficie minima per assicurare condizioni di detenzione dignitosa, nella casa circondariale di Rahova, dove sarà inizialmente assegnato.
Le informazioni trasmesse sono, infatti, generiche perché non precisano se lo spazio è calcolato al netto degli arredi della stanza di detenzione.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 18-bis, I. n. 69 del 2005) non essendo stato verificato il radicamento della persona chiesta in consegna sulla base dei parametri indicati dal comma 2-bis, L. n. 69 cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Te.Cl. deve essere rigettato.
2.Il primo motivo di ricorso è infondato poiché, come precisato nella sentenza impugnata, le notizie fornite dall’autorità penitenziaria rumena sono specifiche e corrispondenti alle informazioni richieste in cui, anche richiamando i noti precedenti della Corte EDU in materia, si indicava con chiarezza che le notizie sulle modalità di detenzione della persona richiesta in consegna dovevano essere specifiche sia sulla superficie delle celle che sulle condizioni di detenzione riferite alla salubrità, alla illuminazione, all’areazione e alle generali condizioni delle celle e degli arredi che la compongono, compresi i servizi igienici.
Dalle informazioni trasmesse (pag. 8) si evince, con chiarezza, che presso la Casa di Reclusione di Bucarest-Rahova la persona chiesta in consegna sconterà due soli giorni e mezzo di detenzione, in regime di quarantena, e che lo spazio della cella, indicato in tre mq., non ricomprende anche il letto e i relativi arredi della cella, contrariamente a quello di 4 mq., riferito, invece, alla detenzione in regime semiaperto o aperto.
Vero è, invece, che il penitenziario di Targu Jiu è indicato come destinazione molto probabile – e, quindi, non in termini di certezza – ma è altrettanto vero che il luogo di effettiva destinazione è collegato a quello di domicilio della persona consegnata e che il regime di detenzione, inizialmente in regime semiaperto con la possibilità di partecipare a regime aperto, in caso di positiva valutazione a cura di una commissione specializzata, garantisce la partecipazione ad attività esterne alla cella di detenzione per gran parte della giornata.
Risulta, inoltre, che il regime di detenzione tiene conto anche della volontà del condannato di svolgere attività lavorativa e partecipare al percorso rieducativo, oltre che della durata della pena detentiva e del grado di rischio del condannato, dei suoi precedenti e dell’età e stato di salute e che, in ogni caso, le decisioni della Commissione in materia possono essere impugnate dalla persona condannata dapprima dinanzi al giudice che sovrintende alla privazione della libertà e poi al Tribunale nella cui giurisdizione si trova il penitenziario.
3. Nelle informazioni trasmesse dall’autorità penitenziaria rumena, che richiamano i principi recati dalle direttive europee e dalla Corte Edu, si ribadisce, in particolare, che lo spazio individuale, che nel corso della detenzione finale non sarà corrispondente ai tre mq. poiché nei quattro mq. sono computati anche il letto e l’arredo delle stanze di detenzione, può essere oggetto di misure compensative, riconoscendo la massimizzazione del tempo trascorso fuori dalla stanza di detenzione attraverso la partecipazione ad attività educative, culturali, terapeutiche, sportive e rieducative in generale, oltre che lo svolgimento di attività lavorative, sia nel regime semiaperto che in quello aperto.
Va ricordato, a tal riguardo, che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta, ove lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, nel solo caso in cui, in base ad elementi precisi, riscontri, comunque, il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie al disposto dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 6770 del 17/02/2026, C., Rv. 289347 -01).
La giurisprudenza di questa Corte ha, peraltro, accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie del proprio sistema penitenziario (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, Rus, non massimata; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, non massimata; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non massimata).
Infatti, a seguito di passate condizioni negative circa la situazione detentiva in Romania, segnalate anche da organismi internazionali, sono state adottate iniziative organiche ed un piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025, già favorevolmente valutato dalle istituzioni europee per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in Romania (in questo senso Sez. 6, n. 20030 19/05/2022, Sava, non massimata).
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, dunque, attestato come la situazione carceraria nello Stato rumeno sia obiettivamente mutata proprio grazie ai massicci interventi sopra menzionati, conseguenti alla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives e altri contro Romania del 25 aprile 2017, che ha condannato quel Paese per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU (ex plurimis: Sez. 6, n. 23297 del 13/06/2024, Matac, non massimata).
Ove, come nel caso in esame, il tenore di dette informazioni escluda in via generale siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie ulteriori sul rispetto delle condizioni di detenzione.
4.La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi di diritto, in quanto, dopo aver acquisito informazioni aggiornate e specifiche dall’Autorità rumena sulle condizioni detentive che saranno riservate al ricorrente all’atto della consegna, ha escluso il rischio di trattamenti inumani e degradanti sia nel carcere di Bucarest-Rahova, ove il ricorrente sarà sottoposto ad una brevissima quarantena, sia nel penitenziario di Targu Jiu, al quale lo stesso “molto probabilmente ” successivamente verrà associato, tenuto conto che dalle informazioni risultano assicurate, in generale, condizioni di detenzione in ambienti conformi agli standard convenzionali quanto allo spazio minimo individuale disponibile, richiamati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433 – 02), avuto riguardo alla rilevanza dei fattori compensativi indicati, con riferimento a tutti i regimi detentivi in cui sconterà la pena (periodo semiaperto e/o aperto).
In particolare nel penitenziario di Targu Jiu – indicato come quello di probabile destinazione – lo spazio minimo individuale, nella detenzione in regime semiaperto è di 4 mq., inclusi il letto e il mobilio, ma la detenzione è caratterizzata da ampia libertà di movimento, in quanto le celle restano aperte durante il giorno, anche nel regime di detenzione semiaperto, e vi è la possibilità per il ricorrente di partecipare ad attività lavorative, educative, culturali e, in caso di positiva osservazione, egli potrà anche accedere al regime aperto, che prevede l’accesso illimitato ai cortili di passaggio oltre all’apertura delle celle.
5. Il secondo motivo di ricorso è generico e meramente assertivo nella denuncia della sussistenza del vizio di violazione di legge.
La Corte di appello ha rilevato che non erano stati allegati né risultavano dagli atti elementi che denotassero l’affettivo radicamento del Te.Cl. in Italia.
L’art. 18-bis L. n. 69 del 2005 prevede il rifiuto facoltativo della consegna, quando la pena o la misura di sicurezza possano essere eseguiti in Italia conformemente al diritto interno, nei casi in cui la persona richiesta in consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva sia un cittadino di altro Stato membro residente o dimorante in Italia, purché tale condizione risulti “legittima” ed “effettiva” e perduri altresì “da almeno cinque anni”.
Il comma 2-bis dell’articolo citato stabilisce, inoltre, che “Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d’arresto Europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora…”.
La valutazione della corte di appello in materia di radicamento deve essere orientata ad accertare, sulla base di un bilanciato apprezzamento del complesso degli indici normativi indicati nel comma 2-bis dell’art. 18-ò/’s cit., se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona richiesta in consegna, tenendo conto di ciascuno degli elementi di cui al primo periodo -singolarmente e globalmente considerati – ed esplicitando con adeguata motivazione, a pena di nullità della sentenza, i relativi criteri di valutazione.
Cionondimeno, la sussistenza delle condizioni di radicamento in Italia, a meno che non risulti evidente dagli atti, deve essere allegata dalla persona chiesta in consegna che deduca la sussistenza del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, comma 2-bis, L. n. 69 cit. onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l’acquisizione d’ufficio degli elementi rilevanti ai fini della decisione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l’accoglimento: la deduzione difensiva svolta dinanzi alla corte di merito, non può, pertanto, avere carattere esplorativo né risolversi nella mera allegazione della esistenza del motivo di rifiuto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrare la necessità e la funzionalità degli eventuali accertamenti richiesti nella prospettiva della decisione da adottare all’esito della procedura passiva di consegna, requisiti di cui, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la richiesta difensiva di rifiutare la consegna ai fini dell’esecuzione della pena in Italia era del tutto sprovvista.
6.Consegue al rigetto del ricorso la condanna di Te.Cl. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2026.
