EAW: detention conditions and assurances from the issuing State
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di Co.Ad. hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria rumena del Co.Ad. in forza del mandato di arresto europeo, emesso il 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Brasov per l’esecuzione della sentenza della Corte di appello di Brasov del 22 dicembre 2022, divenuta definitiva in pari data, che confermava la condanna alla pena di 8 anni e 945 giorni di reclusione (pari a 2 anni, 7 mesi e 5 giorni) irrogata in primo grado per il reato di traffico di droga continuato, aggravato dalla recidiva.
Ne chiedono l’annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 2 L. n. 69/2005, 4 e 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e 3 della Convenzione EDU in relazione alla presunzione non superabile di trattamenti disumani e degradanti in caso di consegna del ricorrente per assenza dello spazio minimo di 3 mq in regime chiuso ed in difetto della concorrenza congiunta dei tre criteri compensativi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Commisso.
1.1. L’Avv. xx premette che è la stessa sentenza impugnata a dare atto che al ricorrente non sarà garantito lo spazio minimo di 3 mq liberi, calcolati al netto dei servizi igienici, ma al lordo della mobilia, in tutte le strutture carcerarie in cui sconterà la pena e con riferimento a tutti i regimi previsti, in contrasto con l’inderogabilità dello spazio minimo cui questa Corte ha riconosciuto carattere assoluto. Anche il precedente richiamato, relativo agli stessi istituti in cui sarà ristretto il ricorrente, faceva riferimento allo spazio minimo di 3 mq, ma non comprensivo di strutture fisse e servizi igienici in regime chiuso e, quanto al regime semiaperto, le Sezioni Unite hanno affermato che uno spazio inferiore al minimo esclude la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU solo in presenza congiunta di fattori compensativi quali la breve durata della detenzione, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante svolgimento di adeguate attività e le dignitose condizioni carcerarie; fattori compensativi che non operano in caso di regime chiuso né potrebbero operare a fronte di una condanna a dieci anni di reclusione. La Corte di appello ha errato, non valutando i tre fattori compensativi congiuntamente, ma ritenendo sufficiente, a fronte della non breve durata della detenzione, la concorrenza degli altri due fattori per i primi due periodi ritenuti critici – 21 giorni di quarantena e il primo quinto della pena, nella specie pari a 2 anni, 1 mese e 13 giorni-, escludendo criticità per l’ultimo periodo in regime semiaperto senza considerare la durata affatto breve della pena da valutare congiuntamente agli altri due criteri.
1.2. L’Avv. xx denuncia la violazione di legge per inosservanza degli artt. 696-ter-705, comma 2, cod. proc. pen., 3Cedu, 4 e 19 Cdfue.
La Corte di appello ha omesso ogni approfondimento sul trattamento penitenziario che sarà riservato al Co.Ad. in caso di consegna e l’ha disposta, nonostante le informazioni fossero state trasmesse dalla Amministrazione Penitenziaria rumena e nonostante il contrasto tra dette informazioni e quelle offerte dalla difesa sul sovraffollamento carcerario risultanti dai dati ufficiali rilasciati dalla Amministrazione penitenziaria, aggiornati al 22 ottobre 2025 e relativi agli istituti in cui sarà ristretto il ricorrente. La Corte di appello non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa circa le criticità strutturali del sistema penitenziario rumeno, riscontrate dal CPT del Consiglio d’Europa nei rapporti del 2022 e 2024 in cui si ribadisce la situazione di grave sovraffollamento e risultanti anche dal rapporto dell’Associazione per la Difesa dei Diritti Umani in Romania a seguito delle visite nel carcere di Rahova nel febbraio 2023; la Corte territoriale si è, infatti, limitata a recepire le generiche informazioni trasmesse dall’Amministrazione penitenziaria rumena, trascurando che i fattori compensativi operano solo in caso di regime semiaperto e non in regime chiuso, come nel caso di specie. Già per il periodo di quarantena presso il carcere di Rahova non è dato conoscere il numero dei detenuti occupanti le 33 celle a ciò destinate; quanto al regime chiuso da scontare probabilmente presso la casa circondariale di Aiud non vi è alcun riferimento alle dimensioni della cella al netto degli arredi, al mobilio presente e al numero degli occupanti, sicché non è certo che possa essere assicurato lo spazio minimo; quanto al regime semiaperto presso il carcere di Codlea si rilevano le stesse carenze nelle informazioni trasmesse, scarsamente credibili a fronte delle criticità delle condizioni di detenzione evidenziate, ma la Corte di appello non ha tenuto conto della lunga durata della pena inflitta, considerando critici solo i primi periodi.
2. Con memoria l’Avv. xx ha ribadito e sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Con varie declinazioni i difensori pongono l’identico tema dell’esposizione del consegnando al rischio concreto di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti, non risultando dalle generiche informazioni trasmesse che al detenuto sarà garantito lo spazio minimo individuale di 3 mq, ritenuto parametro essenziale da questa Corte per assicurare dignitose condizioni di detenzione ed escludere la violazione dell’art. 3 CEDU.
La prospettazione è infondata alla luce delle informazioni e delle ripetute integrazioni richieste dalla Corte di appello, al fine di ottenere precisazioni ed indicazioni individualizzate sul trattamento cui sarà sottoposto il ricorrente.
1.2. Preliminarmente va respinta l’obiezione di inaffidabilità delle informazioni provenienti dall’Amministrazione penitenziaria anziché dall’Autorità giudiziaria, atteso che, contrariamente all’assunto difensivo, dall’esame degli atti risulta che le informazioni sono state recepite e trasmesse dal Giudice delegato alle esecuzioni penali del Tribunale di Brasov.
Peraltro, proprio sul punto in tema di mandato di arresto europeo si è affermato che l’autenticità e la provenienza dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione della documentazione integrativa richiesta è garantita dalla su trasmissione, in via ufficiale, da parte del Ministero della giustizia (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, Ruffini, Rv. 279279), come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (pag. 8).
2. Infondata è anche la censurata genericità delle informazioni trasmesse, invece, dettagliate, ritenute esaustive e idonee ad escludere il rischio paventato dalla difesa.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 3 della Convenzione, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non solo obblighi negativi, ma anche ben più incisivi obblighi positivi, di intervento, per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana (Corte EDU, Grande Camera, 26/10/2000, Kudla c. Poland), perché la pena non può tradursi in una eccessiva compressione dei diritti del detenuto in relazione alle modalità di esecuzione della restrizione in carcere.
Nel tentativo di individuare un parametro minimo unitario per i detenuti in celle collettive la giurisprudenza della Corte Edu, progressivamente evolutasi, ha quantificato lo spazio minimo individuale da garantire al detenuto, avendo riguardo alla superficie calpestabile di almeno tre metri quadrati, necessaria per consentire al detenuto di muoversi tra gli arredi; al contempo, ha ribadito che la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 metri quadrati in una cella collettiva determina una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 Cedu; presunzione, peraltro, relativa, che può essere vinta dall’esistenza di altri fattori in grado di compensare la carenza di spazio vitale, quali la brevità, l’occasionalità, la modesta entità della riduzione di spazio personale, la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all’esterno della cella; l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia).
A tali principi si è allineata la giurisprudenza nazionale (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433-02) che, sebbene pronunciando in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, ha ribadito che il mancato rispetto della soglia minima di spazio individuale fonda solo una presunzione relativa di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, che può essere superata dalla presenza dei suddetti fattori compensativi, in quanto il relativo giudizio, unitario e multifattoriale, deve tener conto delle complessive condizioni di detenzione; ha, altresì, chiarito che in tema di mandato di arresto europeo “esecutivo”, nella valutazione del trattamento che sarà riservato al consegnando, i fattori compensativi – costituiti, congiuntamente, dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività – possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al ed. regime “semiaperto” e non anche nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al ed. regime “chiuso” (Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554).
Proprio a tal fine, alla luce dei rilievi difensivi, la Corte di appello ha richiesto informazioni specifiche e ripetute integrazioni all’autorità giudiziaria rumena sulle condizioni di detenzione e sul trattamento destinato al ricorrente e le ha puntualmente vagliate.
In particolare, la Corte di appello ha dato atto che dalle informazioni trasmesse il 16 ottobre, il 24 novembre e il 22 dicembre 2025, risulta garantito al detenuto uno spazio individuale minimo di 3 metri quadrati con l’assicurazione che beneficerà di un sistema compensativo rispetto all’occupazione di uno spazio minimo individuale di 3 mq, al netto dei servizi igienici, ma incluso il mobilio, in tutte e tre le strutture carcerarie in cui sconterà la pena e con riferimento ai differenti regimi previsti (periodo di adattamento, chiuso, semi aperto, aperto).
Richiamando il contenuto delle informazioni ricevute, la Corte di appello ha precisato che il Co.Ad., dopo un primo periodo di osservazione della durata di ventuno giorni in cui sarà detenuto nel carcere di Bucarest-Rahova – dove è previsto un piano di valutazione individualizzato e di intervento educativo e terapeutico, assicurata una passeggiata al giorno di due ore e la partecipazione ad attività esterne a scelta-, sarà trasferito presso il carcere di Aiud in regime detentivo “chiuso” per scontravi un quinto della pena.
Con specifico riferimento a tale regime la Corte di appello ha dato atto che il detenuto beneficerà di programmi giornalieri di lavoro, attività educative, culturali e sportive, consulenza psicologica e assistenza sociale, sportiva e religiosa, istruzione scolastica e di passeggiate per un minimo di quattro ore al giorno nel caso in cui non possa essere utilizzato in attività di lavoro; in caso di mancata partecipazione a dette attività, tre ore di passeggiata al giorno o, per coloro che partecipano a dette attività e trascorrono molte ore all’esterno della cella, almeno un’ora di passeggiata.
Decorso 1/5 della pena e riesaminato il comportamento tenuto dal detenuto, si valuterà se sottoporlo ad un regime semiaperto presso il carcere di Codlea, con uno spazio minimo individuale sempre di 3 mq, inclusi il letto ed il mobilio, ma caratterizzato da ampia libertà di movimento in quanto le celle restano aperte tutto il giorno, eccetto al momento dei pasti e del riposo notturno.
Infine, sempre presso detto carcere, se supererà positivamente l’attività di osservazione, il consegnando sarà ammesso al regime aperto che prevede l’accesso illimitato ai cortili di passeggio e l’apertura delle celle. In sostanza, il regime di evoluzione dell’esecuzione ed i suoi margini, sino a quello più ampio, dipende dalla condotta della persona condannata durante il periodo di esecuzione della pena.
La Corte di appello ha, inoltre, dato atto delle rassicuranti informazioni fornite in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, alla salubrità delle suddette strutture penitenziarie, alla disponibilità di acqua calda, riscaldamento e ventilazione degli ambienti e alla disponibilità di servizi igienici nonché alle possibilità di accesso a cure mediche adeguate e ricovero anche con particolare riferimento alle specifiche patologie croniche da cui è affetto il consegnando, evidenziate dalla consulenza di parte (informazioni del 24.11.2025).
3. Ciò posto, le censure difensive si concentrano sul mancato rispetto dello spazio minimo individuale e fanno leva sul sistema di calcolo della soglia minima di tre metri quadrati, che va riferita alla “superficie calpestabile” funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello spazio individuale minimo, l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo.
3.1. A tale obiezione la Corte di appello ha fornito congrua risposta, confutando il metodo di calcolo proposto dalla difesa e precisando che lo spazio occupato dal letto a castello, normalmente destinato a due persone, deve essere sottratto non dai 3 mq individualmente garantiti, ma dalla superficie disponibile per due detenuti (pag. 13).
Alla luce delle dettagliate informazioni trasmesse e, soprattutto, della assicurazione che al detenuto sarà garantito lo spazio minimo individuale di 3 metri quadrati, la Corte di appello ha escluso la violazione dell’art. 2 della legge n. 69/2005 per come integrato dal parametro convenzionale offerto dall’art. 3 CEDU, non potendosi qualificare il trattamento riservato al ricorrente come disumano e degradante (in questi termini, tra gli altri, per m.a.e. emessi dall’Autorità giudiziaria rumena Sez. 2, n. 37235 del 30/09/2022, Purcaru; Sez. 6, n. 8080 del 03/03/2022, Ionit).
Considerato, infatti, che la Corte EDU non assume il criterio geometrico-spaziale, pur rilevante ai’ fini del sovraffollamento carcerario, come canone esclusivo per riconoscere un trattamento carcerario inumano e degradante, ma accede ad una valutazione ponderata di tutti gli elementi ambientali tali da rendere il trattamento contrario al rispetto della dignità personale, si può ritenere che lo spazio (quand’anche al di sotto dei 3 metri quadrati per la presenza del letto e del mobilio) assicurato al ricorrente nella cella concerne comunque un periodo limitato (l’osservazione di 21 giorni nel carcere di Bucarest-Rahova) che si inserisce in un regime che rispetta le esigenze personali individuali, nella prospettiva di uno standard dì libertà di movimento del detenuto stabilita, in modo personalizzato, da un’apposita commissione specializzata che elabora un piano di intervento individuale. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, nelle informazioni del 16 ottobre 2025 risulta indicato il numero delle camere di detenzione e la diversa superficie delle stesse nonché gli elementi di arredo che ne costituiscono la dotazione.
Quanto al periodo successivo nelle altre due strutture carcerarie (in regime chiuso e semiaperto) la Corte di appello ha richiamato le pronunce di questa Corte in cui si è osservato che, anche se lo spazio disponibile per ciascun detenuto – in regime di detenzione c.d. “chiuso” – risulti temporaneamente di poco inferiore alla soglia minima di tre metri quadri, ciò non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, con i precedenti analoghi di Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, Mihai, Rv. 2690089; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moise, Rv. 274296).
Sul punto la difesa denuncia la violazione di legge, mancando la compresenza dei fattori compensativi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare, la breve durata della detenzione, atteso che un quinto della pena corrisponde nel caso di specie a più di due anni di reclusione; durata che la stessa Corte territoriale ha considerato non breve, sebbene compensata dalla compresenza degli altri fattori indicati.
Tuttavia, la difesa trascura di rilevare che in tutte le informazioni trasmesse l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente ha chiaramente assicurato che il Co.Ad. “beneficerà di uno spazio individuale minimo di 3 metri quadrati per tutta la durata dell’esecuzione della pena, ad eccezione del periodo di detenzione in regime aperto, durante il quale beneficerà di 4 metri quadrati, incluso il letto e i relativi arredi”, sicché la presenza del letto e degli arredi si riferisce solo a detto regime; trascura, altresì, di rilevare che, stante l’impossibilità di predeterminare il numero degli occupanti di ogni cella, trattandosi di un dato evidentemente variabile (come precisato nella nota di risposta dell’Amministrazione Penitenziaria alla richiesta difensiva del 22.10.2025 sul sovraffollamento carcerario), è stato chiarito che, proprio al fine di ottemperare ai rigorosi obblighi assunti dall’Amministrazione penitenziaria nei confronti degli Stati richiesti, è stato elaborato un sistema di monitoraggio delle garanzie, consistente in un sistema di registrazione progettato per analizzare ogni spazio di detenzione in cui si trovano i detenuti monitorati ed in grado di segnalare eventuali inosservanze delle garanzie per allertare sia il personale dell’unità che i rappresentanti dell’Amministrazione
penitenziaria nazionale al fine di adottare le misure appropriate (informazioni del 24.11.2025).
3.2. Anche in ordine alla possibilità di assistenza sanitaria garantita in regime penitenziario la Corte di appello ha ritenuto soddisfacente la risposta fornita dalle autorità rumene, sottolineando che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa sulla scorta della consulenza medico legale di parte, le condizioni di salute del consegnando non risultavano critiche né incompatibili con il regime detentivo inframurario secondo le valutazioni del dirigente medico della Casa Circondariale di Verona (pag. 15 sentenza impugnata).
3.3. Alla luce di tali informazioni, delle quali le autorità dello Stato di esecuzione non possono dubitare, la valutazione della Corte di appello si sottrae alle censure del ricorrente, non potendo affermarsi che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell’accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari rumeni e della assenza di elementi specifici di segno contrario.
È, infatti, principio consolidato in tema di mandato di arresto europeo, che, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante- come nel caso di specie-, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 40498 del 31/10/2024, Calinescu, n.m.; Sez. 6, n.18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301-02). In ogni caso, va ribadito che, come già detto, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione e della presenza di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355).
Da ultimo, deve aggiungersi che, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, a seguito di criticità segnalate dalla Corte di Strasburgo, la Romania ha adottato iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, non mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026.
