Surrender to Romania set aside: detention conditions required assessment of defence sources
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale veniva accolta la richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria rumena, emessa in relazione al procedimento penale nel corso del quale [OMISSIS] è stato condannato, con sentenza non definitiva, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due distinti ricorsi che, ponendo le medesime questioni, possono essere congiuntamente sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 2 l. 22 aprile 2005, n.69 sul presupposto che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. La difesa richiama le plurime fonti, tutte attendibili in quanto provenienti da istituzioni penitenziarie rumene, dalle quali risulterebbe il notevole sovraffollamento dei penitenziari presso i quali [OMISSIS] sarà detenuto, evidenziando come dalle stesse relazioni inviate risulta che in nessuno di tali istituti viene garantito lo spazio minimo di 3 mq, posto che in tale misura non si possono computare gli arredi fissi delle celle. A ciò si aggiunge che le condizioni di detenzione non garantirebbero affatto la presenza di misure compensative e, peraltro, la detenzione risulterebbe di per sé destinata a protrarsi per un lungo periodo (stante la condanna ad oltre 5 anni di reclusione).
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2 l. 22 aprile 2005, n.69 in quanto la Corte di appello avrebbe accolto la richiesta di consegna nonostante la sentenza di condanna non sia definitiva, in tal modo violando la presunzione di innocenza costituente un principio fondamentale del diritto interno, oltre che della CEDU.
2.3. Con memoria difensiva depositata l’8 giugno 2026, l’Avvocato Calabrese ha chiesto che dedotto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.6 l. 22 aprile 2005, n.69 nella parte in cui non prevede, quale requisito per la consegna, la definitività della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve darsi atto che la Corte di appello ha esaminato la documentazione inviata dall’autorità rumena, limitandosi ad affermare che si prospetta la detenzione in regime sia aperto sia chiuso, con indicazione degli orari di permanenza al di fuori della cella e, con specifico riguardo alle dimensioni di quest’ultima, si afferma che le relazioni attesterebbero uno spazio minimo individuale di tre 3 mq non comprensivo di arredi.
La risposta offerta dalla Corte di appello si traduce in una motivazione apparente e, in quanto tale, sindacabile in sede di legittimità, posto che non si offre alcuna valutazione delle plurime fonti, in astratto pienamente valide ed attendibili, sottoposte all’esame del giudice di merito.
A fronte della generica attestazione dell’idoneità del regime detentivo a salvaguardare i diritti fondamentali della persona, difetta una analitica risposta in ordine ai plurimi punti evidenziati dalla difesa e che, in astratto, si porrebbero in contrasto con quanto affermato dalla Corte di appello.
In particolare, la difesa ha documentato il deposito in appello delle dichiarazioni rese dai direttori degli istituti di pena presso i quali il ricorrente sarà presumibilmente ristretto, dalle quali emergerebbe un quadro incompatibile con le garanzie cui genericamente si riferisce la sentenza impugnata.
Nel caso di specie, pertanto, non si tende a confutare l’adeguatezza della motivazione, bensì si rappresenta l’esistenza di fonti conoscitive, debitamente allegate, rispetto alle quali manca una qualsivoglia valutazione da parte dell’organo giudicante.
Il ragionamento seguito dalla Corte di appello, pertanto, risulta sostanzialmente privo di un effettivo confronto con le documentate deduzioni difensive, tale da dar luogo ad un’ipotesi di motivazione apparente e non già ad un mero vizio della motivazione, non deducibile nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale si dà esecuzione al mandato di arresto europeo (Sez.6, n.8299 dell’8/3/2022, Rv.282911).
Premesso che il ricorso per cassazione è ammesso, nel caso di specie, esclusivamente per dedurre la violazione di legge, deve ribadirsi che in tale nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.6, n. 21525 del 18&6/2020, Rv.279284).
Quanto detto conduce all’accoglimento del primo motivo di ricorso, posto che con riguardo alle specifiche censure dedotte dal ricorrente e, quindi, con riguardo all’effettivo spazio disponibile e alle complessive condizioni di detenzione, la Corte di appello ha dato una risposta assertiva, senza fornire un’adeguata spiegazione dei motivi per cui le fonti addotte dal ricorrente non sarebbero idonee a superare le rassicurazioni fornite dall’autorità richiedente.
Il corretto percorso decisionale cui dovrà attenersi il giudice del rinvio presuppone la compiuta valutazione di tutte le fonti di conoscenza acquisite al giudizio e, nel caso di perdurante incertezza non altrimenti risolvibile, occorrerà procedersi ad una richiesta di informazioni aggiuntive volta a fugare i dubbi residui circa le condizioni individuali di detenzione.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente rappresenta che la sentenza di condanna non è passata in giudicato, essendo pendente il ricorso in cassazione dinanzi all’autorità rumena.
Si tratta di una circostanza non dirimente ai fini della consegna, dovendosi applicare il consolidato principio secondo cui è legittima la consegna per l’estero nel caso in cui il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola “esecutività” e non alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’Unione europea (Sez.6, n.23117 del 18/6/2025, Rv.288241; Sez.6, n.14220 del 14/4/2021, Rv.280878-02).
3.1. In merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, si sottolinea come la Decisione quadro 2002/584/GAI prevede espressamente la possibilità che la consegna avvenga anche sulla base di un titolo non definitivo. La giurisprudenza ha da tempo sottolineato come l’art. 8, par. 1, lett. c), della predetta decisione quadro ha inteso dare rilevanza alla sola “esecutività” e non alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689).
Una volta che l’autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all’autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell’ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276; Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449).
La scelta di prevedere quale requisito per l’emissione del mandato di arresto europeo la mera “esecutività” della sentenza e non già la “definitività” dipende dalla necessità di armonizzare ordinamenti nazionali diversi.
L’adesione dello Stato alla normativa sovrannazionale comporta la prevalenza di quest’ultima, senza che possa ipotizzarsi la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati che non ammettono compressioni per effetto della necessità di adeguare l’ordinamento interno a quello sovrannazionale.
Quanto detto consente di affermare che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere al nuovo giudizio sulla base delle indicazioni fornite al §2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Così deciso, l’11/06/2026
