EAW remitted for individualised assessment of detention conditions in Greece

EAW
🇮🇹Italy🇬🇷Greece
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
13/08/2026
Decision number
31286/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person challenged an Italian appellate decision authorising surrender to Greece under a European Arrest Warrant issued for prosecution for attempted murder and aggravated robbery. The Court held that the risk of inhuman or degrading treatment must be assessed also in relation to prosecution EAWs and requires an individualised examination of the actual detention conditions awaiting the requested person, including available personal space, overcrowding, time outside the cell, staffing levels and other compensating factors. It found that the appellate court had accepted the information supplied by the Greek authorities without sufficiently assessing whether those conditions complied with Article 3 ECHR and Article 4 of the Charter of Fundamental Rights. The judgment was therefore quashed and remitted for a new assessment of prison conditions, while the separate complaint concerning an alleged risk of discrimination connected with the requested person’s Kurdish ethnicity was dismissed.
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EAW remitted for individualised assessment of detention conditions in Greece, Italian Supreme Court, 13 August 2026, No 31286/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-detention-conditions-individualised-assessment-italy-greece-8-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di [OMISSIS] in relazione al mandato di arresto europeo del 13 maggio 2025, emesso dal Tribunale di Salonicco (Grecia) per i reati di tentato omicidio e rapina aggravata, commessi in N, nel territorio della provincia di S, il 13 giugno 2022.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito esposti.
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 L. 69/2005, 4 e 19 co. 2 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e 3 Convenzione EDU (corrispondente all’art. 4 CDFUE), in relazione alla doglianza difensiva di presunzione di trattamenti inumani e degradanti ai danni del ricorrente in caso di consegna per l’assenza dello spazio minimo in cella di 3 mq (calcolati senza escludere la superficie occupata dal mobilio tendenzialmente fisso) e in difetto della concorrenza congiunta dei tre criteri compensativi di cui al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite “Commisso” n. 6551/2021.

Si osserva che la Corte d’Appello ha chiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena, ma ha poi deciso senza un adeguato vaglio dei dati forniti dalle stesse autorità greche circa le condizioni detentive negli istituti di N e S, dove il [OMISSIS] andrebbe collocato, ed in particolare sotto il profilo del rispetto degli standards europei sullo spazio individuale intramurario che deve essere pari ad almeno tre metri quadrati calpestabili. La Corte d’Appello avrebbe recepito acriticamente le rassicurazioni provenienti dalle autorità elleniche senza verificare se le condizioni concrete di detenzione superassero la soglia minima imposta dall’art. 4 CDFUE.

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 2 della legge n. 69/2005 per omessa valutazione del rischio discriminatorio connesso all’origine curda del consegnando. Secondo la difesa la Corte territoriale ha valutato in modo insufficiente il rischio derivante dalla condizione di cittadino turco di etnia curda senza dare conto che le garanzie offerte dalla Grecia sarebbero esclusivamente formali e non idonee ad escludere un rischio concreto di discriminazione o di violenze intramurarie nei confronti del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.
Deve preliminarmente osservarsi che il motivo di rifiuto della consegna fondato sul rischio di sottoposizione della persona richiesta a trattamenti inumani o degradanti non è circoscritto ai mandati di arresto europeo emessi a fini esecutivi, ma opera anche nell’ipotesi di mandato processuale, ogniqualvolta la consegna comporti la sottoposizione del ricercato a una misura privativa della libertà personale. La verifica demandata al giudice della consegna concerne infatti il rischio concreto derivante dalle condizioni di detenzione cui il consegnando sarà esposto nello Stato di emissione, a prescindere dal titolo della privazione della libertà, sia esso cautelare ovvero conseguente all’esecuzione di una pena (cfr. Sez. 6, n. 21486 del 5/06/2025, Livoroi Fiodor, non mass, sul punto).

Ciò premesso, va ricordato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto ex art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69, per accertare l’effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all’autorità dello Stato membro di emissione occorre l’acquisizione, da parte dell’autorità giudiziaria remittente, di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803).
Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).

Restano in particolare validi i criteri forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296).

Come già affermato più volte da questa Corte la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione in ossequio alle decisioni della Corte Edu e della Corte di Giustizia Europea (ex multis v. 20 ottobre 2016, Murisic c. Croazia; Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, par. 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia , n. 48562/06, par. 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, par. 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., parr. 52 – 58).

Quanto allo spazio individuale, come è già stato indicato da questa Corte, sussistono i fattori compensativi quando concorrono le seguenti circostanze 1) la breve durata della detenzione; 2) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) le dignitose condizioni carcerarie (fra le tante, vedi Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433, citata dal ricorrente con riferimento al nome del detenuto “Commisso”).

Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta in concreto, caso per caso, atteso che la Corte EDU ha indicato il metodo di calcolo per il computo dello spazio pro-capite riservato al detenuto, stabilendo che la superficie calpestabile di tre metri quadrati è individuata al netto dei servizi igienici, ma è comprensiva degli arredi, mentre la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto deve essere sganciata dal calcolo metrico e riguarda, piuttosto, un giudizio empirico, che la Corte ha volutamente lasciato al giudice di merito nel caso concreto.

Pertanto, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati può assumere rilievo nella prospettiva dell’art. 3 CEDU solo se l’esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari).

Allorché lo spazio individuale sia inferiore alla soglia di mq 3, calcolata escludendo solo gli arredi fissi (tra cui rientrano i letti a castello), occorre tenere conto delle altre condizioni del detenuto, rapportate anche alla durata della detenzione, imponendosi una valutazione congiunta delle modalità della detenzione e non solo il mero calcolo metrico dello spazio individuale riservato nella cella al singolo detenuto.

Nel caso in esame tale verifica non risulta essere stata compiuta.
La Corte territoriale, infatti, pur dando atto delle informazioni trasmesse dalle autorità elleniche in ordine alle condizioni degli istituti penitenziari di N e S, non ha sottoposto tali dati ad alcun effettivo vaglio critico.

In particolare, non ha valutato quale spazio individuale sarebbe stato concretamente assicurato al consegnando nei predetti istituti, limitandosi a recepire le indicazioni provenienti dalle autorità greche senza confrontarle con i parametri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale in materia di sovraffollamento carcerario.

Parimenti, la Corte di appello non ha esaminato il rilievo che assumevano, ai fini della valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, i dati concernenti il marcato sovraffollamento delle strutture individuate, la presenza di celle ospitanti un numero di detenuti superiore alla capienza originaria, nonché la grave carenza di personale penitenziario espressamente segnalata dalle stesse autorità elleniche.

Tali elementi, lungi dall’essere marginali, erano suscettibili di incidere significativamente sulle concrete condizioni di vita intramuraria e imponevano, pertanto, una motivazione specifica circa la loro effettiva compatibilità con gli standard convenzionali.

La sentenza impugnata si limita, invece, ad affermare in modo assertivo che le informazioni acquisite sarebbero “chiare, concrete e precise” e che la situazione di sovraffollamento accertata non sarebbe sufficiente a integrare un rischio reale e attuale di trattamento inumano o degradante, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale conclusione alla luce dei dati numerici acquisiti e delle ulteriori criticità emerse dall’istruttoria.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente, affinché proceda ad una nuova e più analitica valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità elleniche, verificando in modo effettivo se, nel caso concreto, la consegna possa esporre il ricorrente ad un rischio reale di trattamento inumano o degradante.

Dalla motivazione impugnata non è dato comprendere quale sia stato il percorso argomentativo seguito per escludere tale rischio, poiché il giudice di merito si è limitato a recepire le informazioni provenienti dallo Stato di emissione senza confrontarsi criticamente con il loro contenuto.

In particolare, la Corte territoriale non ha chiarito quale concreto regime detentivo sarebbe riservato al consegnando presso gli istituti di N o S; non ha verificato se, durante l’eventuale custodia cautelare, egli possa beneficiare di effettivi periodi di permanenza fuori dalla cella e di accesso agli spazi comuni; non ha accertato se tali opportunità siano concretamente fruibili anche in presenza delle condizioni di sovraffollamento descritte dalle stesse autorità elleniche; né ha considerato la circostanza che, proprio a causa dell’eccedenza dei detenuti rispetto alla capienza regolamentare, parte della popolazione carceraria risulta sistemata mediante materassi collocati sul pavimento, con evidente incidenza sulla qualità delle condizioni detentive complessivamente considerate. Analogamente, la sentenza non si confronta con il tema della possibile promiscuità tra detenuti in custodia cautelare e detenuti già condannati, espressamente emergente dalla documentazione acquisita, né valuta l’incidenza che il rilevantissimo sovraffollamento e la riconosciuta carenza di personale possano esercitare sulla concreta fruibilità dei fattori compensativi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale.
È infatti proprio la verifica dell’effettività di tali elementi compensativi che consente di escludere il superamento della soglia di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte di appello ha, invece, apoditticamente ritenuto che gli istituti di N e S offrano condizioni conformi agli standards convenzionali, senza esaminare il dato concernente lo spazio individuale concretamente disponibile, senza verificare l’effettiva operatività dei criteri compensativi e senza spiegare perché il sovraffollamento, la carenza di personale penitenziario e le ulteriori criticità documentate non incidano sulla valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.

Ne deriva una motivazione soltanto apparente, che, in una materia nella quale il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di legge, integra essa stessa vizio di violazione di legge per omissione della verifica imposta dai parametri convenzionali ed eurounitari richiamati dall’art. 2 della legge n. 69 del 2005.

La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio affinché il giudice del merito proceda ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, accertando, sulla base di dati concreti, individualizzati ed aggiornati, se le condizioni di detenzione prospettate dalle autorità elleniche siano effettivamente idonee ad escludere il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti.

Qualora la Corte di appello a seguito di un concreto ed effettivo vaglio delle informazioni già assunte, o di quelle eventualmente richieste ad integrazione, dovesse ritenere che il rischio non sia escluso e che debba rifiutare la consegna, la sentenza che non dispone la consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).

Il secondo motivo è infondato, poiché non evidenzia alcuna violazione di legge, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice della consegna.
Diversamente da quanto riscontrato con riguardo alle condizioni detentive, la Corte territoriale ha svolto uno specifico approfondimento istruttorio sul rischio di discriminazione connesso alla cittadinanza turca e alla dedotta appartenenza del consegnando all’etnia curda, richiedendo alle autorità elleniche informazioni integrative e valutandone il contenuto nella motivazione della decisione.

La sentenza impugnata dà conto delle risposte ricevute circa l’assenza di trattamenti discriminatori nell’ordinamento penitenziario greco, delle procedure predisposte per la tutela dei detenuti che rappresentino esigenze di protezione personale e delle verifiche svolte in ordine ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa. Sulla base di tali elementi la Corte di appello ha escluso, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, la sussistenza di un rischio individualizzato e attuale per il consegnando.

Ne consegue che le censure del ricorrente non denunciano una motivazione apparente o l’omesso esame delle informazioni acquisite, ma tendono unicamente a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’adeguatezza delle rassicurazioni fornite dalle autorità elleniche, operazione estranea ai limiti del giudizio di legittimità in materia di mandato di arresto europeo, che dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è proponibile solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque unicamente per violazione di legge.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini sopra esposti.
P.Q.M

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari della Repubblica Ellenica e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 agosto 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2026.