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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di PD alla competente Autorità Giudiziaria della Romania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Olt per l’esecuzione della sentenza di condanna emessa ai danni del consegnando dal medesimo Tribunale, irrevocabile in data 19 dicembre 2025, per fatti di reato riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 601 cod. pen. o comunque a quella di cui agli artt. 3, 4e 8 della legge n. 75 del 1958, commessi tra il 2020 e il 2022.
2. Propone ricorso la difesa di PD e adduce tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 18-bis, commi 2 e 2-bis, °n. 69 del 2005. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata sarebbe in aperto contrasto con il radicamento in Italia della persona chiesta in consegna, a fronte del quale la Corte di appello di Milano si sarebbe limitata a prendere atto del mancato invio del certificato dì cui all’art. 4 della decisione quadro 2008/909/Gai e del mancato consenso dell’autorità giudiziaria emittente alla esecuzione della pena in Italia.
2.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge prospettata viene riferita alla rilevata assenza di accertamenti resi dalla Corte del merito quanto al pericolo riguardante la sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani e degradanti correlata alle condizioni del sistema carcerario del jj°ese di destinazione.
2.3. Con il terzo motivo si adduce violazione di legge riferita all’art. 18 bis, comma 1, I. n. 69 del 2005, perché le condotte illecite poste a fondamento del mandato sarebbero state integralmente consumate in Italia, così da dare sostanza all’ipotesi di rifiuto facoltativo tipizzato dalla disposizione richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento perché riposa su censure quantomeno infondate.
2. Giova evidenziare che la Corte di appello di Milano, alla luce delle emergenze acquisite, ha dato atto, ai sensi dell’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, del radicamento in Italia del ricorrente, cittadino romeno, ai fini del rifiuto della
consegna e della esecuzione della pena in Italia ai sensi dell’art. 18-bis, n. 69 del 2005. La stessa Corte, in attuazione dei principi dettati dalla sentenza della CGUE 4 settembre 2025, C-305/22, C.J., e della successiva applicazione fattane da questa Corte (Sez.6, n. 30618 dell’8/09/2025) ha chiesto all’Autorità Giudiziaria romena il consenso alla esecuzione in Italia della pena irrogata al consegnando, previo invio del certificato previsto dall’art. 4 della decisione quadro n. 2008/909/GAI; richiesta, come puntualizzato nella sentenza gravata da ricorso, negativamente esitata dalla Autorità emittente, che ha espresso il proprio disaccordo al riconoscimento della sentenza funzionale alla esecuzione, in Italia, della pena.
In ragione di tanto, la Corte milanese ha dunque ritenuto di non poter valorizzare l’accertato radicamento quale ragione idonea a legittimare il rifiuto della consegna, non potendo mettere in discussione le valutazioni rese sul punto dall’Autorità richiedente.
La decisione assunta non merita censure perché coerente alle indicazioni di principio rese sul tema da questa Corte di legittimità.
La questione, infatti, è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento al mandato ed. esecutivo, affermando la necessità del consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna.
Si è precisato che, per effetto della citata sentenza della Grande Sezione della CGUE del 4 settembre 2025, C305/22 la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell’art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l’esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, K., Rv. 288619 – 01).
In questa cornice, si è ribadito, inoltre, che la Corte di appello non può rifiutare la consegna, dando esecuzione nello Stato alla sentenza straniera, là dove l’Autorità emittente ometta di rispondere alla detta sollecitazione, dando così implicita conferma alla richiesta in tal senso già formulata con l’emissione del mandato di arresto europeo, precisando altresì che l’autorità richiesta non ha il potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito che sia, manifestato dallo Stato richiedente (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Rv. 288897, da ultimo ribadita in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 5896 del 2026 del 17/02/2026).
Il che determina l’infondatezza del primo motivo.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché privo di specificità, avendo il ricorrente dedotto in modo generico l’omessa richiesta di informazioni all’autorità rumena circa le condizioni di detenzione cui egli sarà sottoposto.
Va premesso che, stante il principio di reciproco affidamento tra gli Stati facenti parte dell’Unione europea, deve presumersi che le condizioni detentive applicate in Romania non siano tali da ingenerare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. Tale presunzione può essere superata, con il conseguente obbligo per l’autorità richiesta di attivarsi mediante la richiesta di informazioni, solo ove venga rappresentato un rischio specifico e concreto di violazione dei diritti fondamentali del consegnando (da ultimo, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 13034 dell’8 aprile 2026). La richiesta di informazioni, pertanto, non è un obbligo automaticamente conseguente alla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 – 01), ma deve essere supportata da elementi specifici addotti dal ricorrente o, comunque, noti alla Corte di appello.
In coerenza, si e sostenuto che la censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti impone ai giudici di merito di compiere accertamenti, anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive, solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità. Condizioni, queste, che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie, in linea con quanto ribadito, di recente, da questa Corte, secondo cui la Romania ha superato le strutturali criticità originarie (Sez. 6, n.36082 del 4/11/2025, Porumb, n.m.; Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 13143 del 28/03/2024, Rus, n.m.; Sez. 6, n. 51751 del 28/12/2023, Cavaleru, n. m.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, n.m.).
Ne consegue che era onere del ricorrente dedurre elementi specifici in ordine alla sua condizione: onere, però, non assolto, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, in linea, del resto, alla genericità dell’assunto manifestato con il ricorso in esame.
4. Il terzo motivo è manifestamente inconferente.
In disparte l’assenza di indicazioni difensive in tale senso prospettate innanzi alla Corte del merito e la stessa assorbente pregiudiziale natura esecutiva del mandato di arresto in esame, tale da rendere non applicabile l’ipotesi di rifiuto facoltativo tipizzata dalla disposizione evocata dal ricorso, espressamente limitata ai casi di mandato processuale, resta da dire che, secondo il costante orientamento di questa Corte, già formatosi con riferimento alla formulazione previgente, che prevedeva una ipotesi di rifiuto obbligatorio, va valutato non un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544 e, in motivazione da ultimo, n. 31298 del 17/09/25): aspetto nel caso neppure prospettato dal ricorrente.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2025.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2026.
Depositato in cancelleria il 29 aprile 2026.
