Surrender to Germany set aside: Court failed to assess whether breach of conduct supervision was also punishable in Italy
RITENUTO IN FATTO
1. Ma.Di. è stato condannato dal Tribunale di Amburgo, con sentenza del 5 aprile 2023, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, integralmente scontata. Il Tribunale ha previsto che, dopo l’espiazione della pena, il condannato fosse sottoposto a un “obbligo di sorveglianza”, ordinandogli di presentarsi periodicamente all’ente o persona che lo avrebbe dovuto affiancare nel percorso di recupero e di comunicare all’autorità ogni eventuale mutamento di domicilio.
Poiché egli non ha adempiuto agli obblighi connessi alla sorveglianza, è stato sottoposto a procedimento penale per violazione dell’art. 145.a del codice penale tedesco (violazione delle istruzioni della sorveglianza sulla condotta), nell’ambito del quale è stata disposta ordinanza custodiale.
Il 26 maggio 2026 la Pretura di Rostock ha emesso mandato di arresto processuale nei suoi confronti.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona ha disposto la sua consegna alla Germania, in base a tale mandato di arresto.
2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso il difensore di Ma.Di., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 18 e 18-bis I. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto, essendo il ricorrente radicato in Italia, sussisterebbero le condizioni per l’esecuzione nel nostro Paese tanto della misura di sicurezza connessa alla pena principale inflitta dal Tribunale di Amburgo quanto della pena che potrebbe essere applicata con la condanna per il reato previsto dall’art. 145.a del codice penale tedesco.
2.2. Violazione dell’art. 2 I. 22 aprile 2005, n. 69, e dell’art. 6 CEDU in relazione al principio di proporzionalità, in quanto, tenuto conto che la pena connessa al reato principale è stata integralmente scontata, la misura della custodia in carcere per la violazione commessa dall’arrestato appare sproporzionata rispetto al fatto commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69 stabilisce che “quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
La nozione di “legittima ed effettiva residenza e/o dimora”, rilevante ai fini del rifiuto della consegna presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, che è desumibile da una serie di indici rivelatori, quali indicati nel comma 2-bis, introdotto dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 20 agosto 2023, n. 103: sta di fatto, che nel caso di specie non è stato neppure allegato il requisito fondamentale del radicamento almeno quinquennale.
Va ancora osservato che nel caso di specie viene in rilievo un mandato processuale, rispetto al quale il tema evocato dal motivo non avrebbe potuto in nessun caso comportare il rifiuto della consegna ma semmai l’applicazione della condizione di cui all’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005.
Di qui la manifesta infondatezza della censura.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il tema della proporzionalità posto dal ricorso sottende la formale configurabilità dei presupposti per dare esecuzione al mandato di arresto europeo.
Tali presupposti, tuttavia, non risultano adeguatamente verificati nel provvedimento impugnato.
Infatti, il mandato di arresto è stato emesso dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per la violazione delle prescrizioni inerenti alla cosiddetta “sorveglianza della condotta”, misura da eseguirsi successivamente all’espiazione della pena detentiva.
La Corte di appello ha dato per presupposta la rilevanza penale della condotta contestata senza, tuttavia, soffermarsi sulla natura giuridica della misura prevista dall’ordinamento tedesco e sul suo inquadramento sistematico.
Tale accertamento, invece, è indispensabile ai fini della verifica della condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, della I. 22 aprile 2005, n. 69.
La disposizione richiamata stabilisce che “l’Italia dà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato”. Come chiarito da questa Corte, tale requisito non implica la necessaria coincidenza tra le fattispecie incriminatrici dei due ordinamenti, né richiede una perfetta sovrapponibilità degli elementi costitutivi del reato. È sufficiente che il fatto storico posto a fondamento della richiesta di consegna sia penalmente rilevante in entrambi gli ordinamenti, a prescindere dalle differenti qualificazioni giuridiche, o dal diverso trattamento sanzionatorio previsto (Sez. 6, n. 21336 del 26 maggio 2021, Bracai, Rv. 281509-01).
Proprio per tale ragione, la verifica della doppia punibilità non può prescindere dall’esatta individuazione della natura della misura la cui violazione è contestata al ricorrente. Solo una volta chiarito tale profilo sarà possibile stabilire se la condotta addebitata integri o meno un fatto costituente reato anche secondo la legge italiana, non essendo peraltro configurabile, secondo una valutazione condotta prima facie l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 388 cod. pen.
Ebbene, la “sorveglianza della condotta” prevista dall’ordinamento tedesco potrebbe, in astratto, essere ricondotta a differenti fattispecie, con differenti conseguenze ai fini dell’art. 7 citato.
Qualora la misura presenti caratteristiche assimilabili a quelle di una pena accessoria, la trasgressione delle prescrizioni ad essa inerenti sarebbe penalmente rilevante anche nell’ordinamento italiano. L’art. 389 cod. pen., infatti, incrimina l’inosservanza delle pene accessorie e sanziona la condotta di chi viola i divieti o gli obblighi derivanti dalla loro applicazione.
Analoga conclusione dovrebbe essere raggiunta nell’ipotesi in cui la misura tedesca fosse equiparabile alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevista dal sistema delle misure di prevenzione. Anche in questo caso, infatti, l’ordinamento interno attribuisce rilevanza penale alla violazione delle prescrizioni imposte al destinatario della misura, come espressamente previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Diversa sarebbe, invece, la conclusione qualora la “sorveglianza della condotta” dovesse essere qualificata come istituto funzionalmente assimilabile a una misura di sicurezza e, in particolare, alla libertà vigilata disciplinata dal codice penale italiano. In tale evenienza verrebbe meno il requisito della doppia punibilità, poiché l’ordinamento interno non configura come reato la mera violazione delle prescrizioni inerenti alla misura. L’art. 231 cod. pen., infatti, non prevede alcuna autonoma fattispecie incriminatrice, limitandosi a stabilire che la trasgressione degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a libertà vigilata comporta conseguenze esclusivamente sul piano dell’esecuzione della misura stessa, potendo determinare l’aggiunta di una cauzione di buona condotta ovvero la sostituzione della misura con altra più gravosa.
Ne consegue che l’accertamento della natura giuridica della “sorveglianza della condotta” è un presupposto imprescindibile ai fini della decisione sulla richiesta di consegna.
L’omessa valutazione di tale profilo impedisce, infatti, di verificare la ricorrenza della condizione della doppia punibilità richiesta dall’art. 7, comma 1, della I. 22 aprile 2005, n. 69.
Poiché nella sentenza impugnata tale verifica non è stata effettuata se ne impone l’annullamento con rinvio, per l’acquisizione di informazioni integrative e per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 04 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.
