EAW and double criminality: assessment on the facts and not on the exact correspondence of crimes

EAW
🇮🇹Italy🇸🇪Sweden
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
08/11/2022
Decision number
42595/2022
Main ground
Double criminality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminality
🇬🇧 Summary
For the purposes of double criminality, it is necessary that, at the time of the decision on the extradition request, the Italian legal system classifies as an offence the conduct for which surrender is sought. However, it is not required that the abstract legal definition of the offence under the requesting State’s law finds an exact counterpart in a provision of Italian law. What must be established is that the conduct, described in its factual (naturalistic) elements, can be subsumed under a criminal offence provided for by the legal system of the requested State.
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EAW and double criminality: assessment on the facts and not on the exact correspondence of crimes, Italian Supreme Court, 8 November 2022, No 42595/2022, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-double-criminality-factual-conduct-no-exact-correspondence-italy-sweden-11-2022
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna all’Autorità giudiziaria del Regno di Svezia di L.M.C., destinataria di un mandato di arresto Europeo processuale per il reato di sottrazione di minore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la consegnanda articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 7; il tema attiene alla doppia incriminazione del fatto.

Si assume che la ricorrente, al momento del suo arresto in Italia, era l’unico genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore e non aveva alcuna restrizione o limitazione sulla minore.

Il mandato di arresto sarebbe stato emesso a seguito di una segnalazione degli assistenti sociali in Italia a maggio del 2022, dopo cinque mesi “dall’allontanamento della minore” dalla Svezia; si sostiene che non sarebbe noto né ilò provvedimento in forza del quale la minore sarebbe stata collocata in comunità- in Svezia – né l’autorità che lo avrebbe emesso; sarebbero elementi decisivi al fine di ritenere configurabile il reato anche secondo la legge italiana.

In assenza di un provvedimento limitativo della capacità genitoriale o indicativo di altri soggetti quali tutori legali non sarebbe configurabile il reato; sarebbe noto solo un provvedimento del 23.7.2022 limitativo della potestà genitoriale, emesso nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione in favore dei servizi sociali di Viareggio che, su incarico della stessa Autorità Giudiziaria, starebbero verificando lo stato di salute della minore, che comunque risulterebbe buono e con un forte legame con la madre e il fratello.

La tesi è che non vi sarebbe la condotta di sottrazione del minore da parte di un genitore che esercita su di esso la responsabilità genitoriale; la Corte di appello non avrebbe rilevato la genericità degli elementi posti a fondamento della richiesta di consegna.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla L. n. 69 del 2005, art. 18 bis.

La condotta del reato per cui si procede, che ha natura permanente, sarebbe stata compiuta in parte in Italia e vi sarebbe un interesse dell’Autorità giudiziaria italiana a procedere in ordine ai fatti contestati alla ricorrente; in tal senso si valorizza l’intervento del Pubblico Ministero che avrebbe chiesto l’affidamento dei minori ai servizi sociale e quello dello stesso Tribunale dei Minori che ha disposto una indagine sulla condotta della ricorrente e sullo stato di salute della minore; il tema attiene anche alla esigenza di non separare il genitore dal figlio e in tal senso si richiama l’art. 8 Cedu; sarebbe irrilevante che non sia pendente un procedimento penale, essendoci comunque una notizia criminis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato la necessità che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda di estradizione, il fatto per il quale la consegna è richiesta.

Si è precisato che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che il fatto – per come in concreto descritto-corrisponda sul piano qualificatorio ad una concreta fattispecie punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernardo Pascale, Rv. 270405).

Ciò che è necessario accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell’ordinamento dello Stato richiesto.

Il Giudice interno deve a esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: in tal senso è necessario che il fatto sia decritto sul piano naturalistico e strutturale.

Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto della finalità perseguita dalla condizione della c.d. doppia incriminazione, in un corretto effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Al giudice spetta il dovere d’accertare la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi ascrivibile alla “realtà effettuale” e non a quella “virtuale”.

Alla luce di detti principi il motivo rivela la sua genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato, da una parte, che la minore era stata collocata in Svezia in una comunità familiare provvisoria dal 27 maggio 2021 in ragione di un provvedimento assunto sulla base della normativa relativa all’affidamento dei minori che vivono in una situazione di degrado o pericolo, e, dall’altra, che la madre, odierna ricorrente aveva indebitamente allontanato la minore dalla casa familiare per condurla all’estero.

Dunque un provvedimento con cui la minore era stata sottratta alla madre per essere affidata ai servizi social e una condotta di sottrazione della bambina dai servizi sociali.

3. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo.

In tema di mandato di arresto Europeo, il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13.6.2018, M, Rv. 273544).

Nel caso di specie nessune elemento concreto è stato dedotto non solo in relazione alla esistenza di atti di indagine, ma nemmeno quanto alla esistenza attuale di un procedimento penale a carico della ricorrente per i fatti oggetto del presente procedimento.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022