EAW and double criminality: issuing State has to transmit factual report or equivalent documentation

EAW
🇮🇹Italy🇨🇾Cyprus
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
10/08/2023
Decision number
34906/2023
Main ground
Double criminality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
EAW and double criminality: it is sufficient that the specific conduct is punishable as a criminal offence in both legal systems, regardless of any differences not only in the penalties but also in the legal classification and in all the elements required to establish the offence. To enable the Italian judge to carry out this assessment, the law provides that the issuing State shall transmit a “report on the facts attributed to the requested person”, indicating the time of their commission; such a report may be replaced by the documentation transmitted by the issuing State, provided that it allows the Italian judicial authority to perform the review entrusted to it by law.
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EAW and double criminality: issuing State has to transmit factual report or equivalent documentation, Italian Supreme Court, 10 August 2023, No 34906/2023, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-double-criminality-factual-report-documentation-italy-cyprus-8-2023
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di GDV
, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità
giudiziaria di Cipro in data 31 dicembre 2013 (Tribunale distrettuale di Limassol),
per il reato di truffa commesso nel 2011.
GDV è indagato, in Cipro, quale autore di una truffa
contrattuale per l’acquisto di merce in Germania con rimessa proveniente dalle
vittime cipriote; egli ha incassato le somme, non curando l’acquisto pattuito, e
rendendosi irreperibile.
È stato tratto in arresto in Italia dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino per il
mandato di arresto europeo “processuale” e, quindi, sottoposto, per questa
causa alla misura della custodia cautelare in carcere (ordinanza in data 9 giugno
2023).
2. GDV propone ricorso, con atto a firma dell’avv. GT
sviluppando tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.
2.1. Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione di legge, in
relazione agli artt. 7 e 17 legge 22 aprile, n. 69, da applicarsi nella formulazione
vigente in data anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.
10, nonché degli artt. 6, 16 e 18-ter I. n. 69/2005 e dell’art. 303 cod. proc. pen.
in relazione all’art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005.
Il ricorso stigmatizza, preliminarmente, l’errore nel quale è incorsa la Corte
di Appello dal momento che applicava la disciplina del mandato di arresto
europeo, così come modificata nel 2021 anziché quella antecedente, applicabile
in ragione della data di emissione del mandato, con conseguente mancato
rispetto del disposto degli artt. 6, 16 e 18-ter della I. n. 69 del 2005.
La Corte d’appello si soffermava, infatti, soltanto a verificare che il M.A.E.
avesse soddisfatto í criteri contemplati nell’art. 6, comma 1, lett. d), I. n. 69 del
2005, non peritandosi di verificare se fossero state rispettate anche le altre
condizioni previste dalle lettere c), e) e g).
Il mandato di arresto europeo è stato emanato dall’Autorità Giudiziaria di
Cipro in data 10dicembre 2013, in esecuzione dì un provvedimento restrittivo
della libertà personale emesso dal Giudice Distrettuale di Limassol in data 29
agosto 2013. La legge da applicare è, pertanto, quella previgente, giusto il
principio del tempus regit actum confermato, nello specifico, dalla disposizione
transitoria dall’art. 40 della novella che prevede come le disposizioni di detta
legge si applichino alle richieste di esecuzione di M.A.E. emessi e ricevuti dopo la
data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, entrato in vigore
il 20 febbraio 2021 (cfr. Cass. Sez. 6, 14.04.2021 – n. 14220).
In particolare, l’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo era
ammissibile solo nei casi in cui la richiesta dello Stato emittente (Repubblica di
Cipro) fosse basata su gravi indizi di colpevolezza, risultanti dalle fonti di prova
evidenziate nel mandato e nella relazione inviata, affinché potesse evincersi la
figura criminosa contestata all’indagato. Ne consegue che l’acquisizione degli
elementi di prova sui quali si fonda l’accusa appariva necessaria ed
insopprimibile per consentire, sia una valutazione del compendio indiziario, sia
per la verifica della configurabilità del reato di truffa, a dire della Corte di
Appello, riscontrabile dai fatti e dalla condotta genericamente indicata nel M.A.E.
La violazione del previgente art. 7 L. n. 69 del 2005 è inconfutabile là dove
si consideri l’omessa ottemperanza agli obblighi di allegazione da parte della A.G.
emittente che avrebbe dovuto produrre, ai sensi del comma 4, una relazione sui
fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con
l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo del commesso reato;
allegazioni che mancano del tutto.
Erroneamente, inoltre, la Corte di Appello si astiene da ogni verifica della
sussistenza degli indizi di colpevolezza, in ragione di pretesi limiti di
sindacabilità, poiché questa spetterebbe esclusivamente alla valutazione
dell’Autorità cipriota.
In ogni caso, perché possa ipotizzarsi la truffa è necessario che vi sia stata
una condotta raggirante o un inganno, un artifizio che nella fattispecie non
appare dai fatti dedotti. Anzi, a ben vedere, è rilevabile un mandato conferito a
GDV per reperire in Germania degli pneumatici con corresponsione di un
fondo spese o comunque di un importo di €. 31.378,00 (finalizzato
probabilmente al suddetto fine).
Quindi, in sostanza, i Sigg. K e L avrebbero corrisposto la
suddetta somma in ragione di un incarico commerciale affidato a GDV, nel
lontano 2011, affinché quest’ultimo si recasse in Germania per rinvenire gli
pneumatici, da ricollocare sul mercato cipriota.
Ad ogni modo, appare evidente che l’asserito bonifico, fatto a GDV in
esecuzione di un mandato, non sia originato da un raggiro o da un inganno,
bensì da un atto unilaterale; trattasi comunque di una dazione spontanea e non
indotta, finalizzata all’acquisto della indicata merce. Se così è, come appare
rappresentato, trattasi al più di un inadempimento di natura civilistica.
In tal caso la condizione della doppia incriminabilità manca del tutto, non
essendo il fatto riconducibile ad una fattispecie penalmente rilevante.
Risulta, poi, meramente enunciato un mandato di arresto del 29 agosto
2013, senza che lo stesso sia stato prodotto, con conseguente mancata
valutazione e cognizione del provvedimento, non esaminato dalla Corte di
Appello e dalla difesa.
Il mandato indicato, infatti, non è stato prodotto nemmeno a seguito della
richiesta da parte della Corte di Appello di Roma, contenuta nella ordinanza del
22 giugno 2023, ex art. 16 I. n. 69 del 2005.
Infine, il presunto provvedimento cautelare del 29 agosto 2013 che ha dato
origine al M.A.E. è stato adottato in assenza di notifica all’indagato e con totale
omissione delle informazioni di garanzia previste dall’art. 6, comma 1-bis, citata
legge.
In particolare, rinviando il processo all’udienza del 18 luglio 2023 e
richiedendo alle competenti Autorità cipriote notizie in merito al trattamento
carcerario ed all’istituto penitenziario che lo avrebbe ospitato e “sul termine
massimo di custodia cautelare applicabile” per il reato ascritto a GDV , la
Corte d’appello non si esprimeva a seguito dell’inottemperanza dell’autorità
estera.
Il Ministero della Giustizia della Repubblica di Cipro, in riscontro alla richiesta
della Corte di Appello, con propria comunicazione del 4 luglio 2023, ottemperava
solo con riguardo all’istituto penitenziario al quale sarebbe stato destinato
l’indagato e al trattamento ed alle condizioni penitenziarie riservate al detenuto.
Nulla riferiva in ordine alla richiesta di conoscere il termine massimo di custodia
cautelare applicabile.
La durata massima della misura non risultava invero indicata nel M.A.E. né è
stata specificata nella nota di riscontro alla richiesta della Corte di Appello di
Roma, con la conseguenza della inesistenza, allo stato, di un limite temporale
della misura che può protrarsi sine die, in spregio all’art. 303 cod. proc. pen.,
applicabile alla fattispecie secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 5, L. n. 69
del 2005.
2.2. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 1,
paragrafi 3, 5 e 6, della Decisione Quadro 2002/584/GAI, e all’art. 3 CEDU, e
agli artt. 2 e 18 I. n. 69 del 2005.
Sulla base di dati conoscitivi, oggetto di produzione difensiva, circa
l’esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o
degradanti nelle carceri cipriote, la Corte di appello richiedeva informazioni
integrative alle quali l’autorità cipriota rispondeva con nota del 4 luglio 2023.
A fronte, però, di informazioni che si caratterizzano per la loro impersonalità
e generalizzazione, non lasciando minimamente intendere le caratteristiche del
regime di detenzione al quale GDV sarà concretamente sottoposto, la Corte
di appello di Roma riteneva le informazioni sufficienti ed analitiche.
Da fonti qualificate è emerso che nella Repubblica di Cipro esiste un unico
carcere, sito a Nicosia, caratterizzato da un elevato tasso di sovraffollamento
(978 detenuti, a fronte di una capienza massima di 424) con la evidente
impossibilità di garantire uno spazio minimo per ciascun detenuto.
È risultata, altresì, la prassi diffusa all’interno del carcere di tenere i detenuti
in isolamento per giorni a causa di presunte infrazioni disciplinari, pur se non
ancora accertate e neppure contestate, e senza alcun tipo di controllo
dell’applicazione della sanzione stessa da parte del personale penitenziario.
È emersa, inoltre, la sussistenza di rischi per la sicurezza e per la vita dei
detenuti, anche sulla scorta di una dichiarazione ufficiale del Procuratore
Generale della Repubblica di Cipro in data 25/11/2022.
Da tali reports trapela, quindi, un importante problema strutturale degli
istituti carcerari ciprioti per sovraffollamento, indisponibilità dello spazio minimo
vitale, pericoli per la sicurezza e incolumità dei detenuti.
Veniva prodotta una sentenza della Corte di appello di Trento del gennaio
2023 (n.1/23) con la quale è stata rifiutata la consegna alla Repubblica di Cipro
per una serie di dati preoccupanti rispetto alle condizioni di vita nelle carceri
cipriote con la quale la Corte non si è confrontata.
Nessuna verifica, poi, è stata fatta su quanto emerso nel febbraio 2017
durante la verifica effettuata dalla Commissione Europea per la Prevenzione della
Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto e
affetto da genericità in ogni sua articolazione.
2. Il ricorso, anzitutto, è manifestamente infondato là dove pretende di poter
contestare, nella procedura di consegna a seguito del mandato di arresto
europeo, gli elementi di gravità indiziaria e le fonti di prova posti a fondamento
del provvedimento da parte del giudice straniero, come già previsto dall’art. 17,
comma 4, legge n. 69 del 2005, nel testo vigente in epoca precedente alle
modifiche introdotte con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
In particolare, la porzione della disposizione invocata dalla difesa, ma oggi
abrogata, stabiliva: «In assenza di cause ostative la Corte di appello pronuncia
sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna»; il
testo vigente dal 21 febbraio 2021 prevede: «In assenza di cause ostative la
Corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona
ricercata».
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di mandato di
arresto europeo, è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 28 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli
artt. 3 e 25 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui non consente la prosecuzione del
procedimento con l’applicazione della normativa anteriormente vigente, nei casi
in cui sia già stato emesso il mandato di arresto alla data di entrata in vigore
della novella, in quanto la scelta di applicare la nuova disciplina ai m.a.e. ricevuti
dalla Corte di appello dal 21 febbraio 2021, ovvero a quelli per i quali l’arresto è
avvenuto a partire da tale data, non contrasta né con il parametro della
ragionevolezza, né con il principio di legalità» (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021,
Zlotea, Rv. 280878 – 01).
Nell’affermare il condiviso principio, dal quale discende che la novella si
applica ai m.a.e. ricevuti dopo il 21 febbraio 2021, quale quello eseguito in
danno di GDV , la sentenza Zlotea, cit., ha anche chiarito che è infondata «la
prospettata possibilità di fornire un’interpretazione adeguatrice dell’art. 28, d.lgs.
n.10 del 2021, valorizzando la previsione contenuta all’art.40, I. n. 69 del 2005,
secondo cui “Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di
esecuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua
entrata in vigore”. Invero, il dato letterale non consente di interpretare l’art.28,
cit., superando il riferimento alla sola data di “ricezione” del mandato di arresto,
per valorizzare il momento dell’emissione. Né, peraltro, una simile operazione
ermeneutica appare giustificata dalla ratio della disciplina in esame, posto che la
norma contenuta all’art.40, I. n. 69 del 2005, non ha affatto una valenza
generale, bensì si tratta di una previsione che ha regolamentato esclusivamente
la specifica fase intertemporale conseguente al momento dell’introduzione
nell’ordinamento interno della normativa in tema di mandato di arresto
europeo».
È priva di rilievo, quindi, la data di emissione del mandato, dovendosi avere
riguardo alla data di “ricezione” da parte della Corte d’appello.
2.2. Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
la Corte d’appello, per i m.a.e. ricevuti dopo il 21 febbraio 2021, non può più
sindacare, ai fini di rifiutare la consegna, la sussistenza della gravità indiziaria,
dovendosi limitare alle valutazioni compiute dall’autorità giudiziaria straniera che
ha emesso il mandato di arresto.
2.3. Del resto, a seguito della novella del 2021, l’art. 6 I. n. 69 del 2005 non
richiede più “l’indicazione delle fonti di prova” per la consegna di tipo
processuale.
Sicché, quanto alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), I. cit. –
che prevede che il m.a.e. debba contenere “la descrizione delle circostanze della
commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione
del ricercato” – correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il fatto fosse
chiaramente descritto dalla documentazione trasmessa dalle autorità cipriote
anche con riferimento al coinvolgimento del ricorrente nella truffa avvenuta nel
2011 (si contesta al ricorrente di avere indotto due cittadini ciprioti a
consegnargli una somma di denaro per effettuare un acquisto in Germania,
acquisto mai portato a termine, con successiva irreperibilità del ricorrente).
La doglianza al riguardo è anche generica perché non evidenzia le lacune che
non hanno consentito allo Stato italiano di esercitare i prescritti controlli sul
«fatto» per il quale è chiesta la consegna (tra le tante, in tema di completezza
delle informazioni, Sez. 6, n. 6758 del 06/02/2018, Rv. 272162).
3. Del pari manifestamente infondata è la censura che riguarda la
“preventiva” notifica del provvedimento cautelare all’indagato.
Il ricorso deduce che il provvedimento cautelare del 29 agosto 2013, che ha
dato origine al M.A.E., è stato adottato in assenza di notifica all’indagato e con
totale omissione delle informazioni di garanzia previste dall’art. 6, comma 1 -bis,
I. n. 69 del 2005.
3.1. Si tratta, tuttavia, di una doglianza manifestamente infondata perché il
richiamato requisito è previsto soltanto per il mandato di arresto esecutivo,
quello cioè reso per dare esecuzione a una sentenza di condanna definitiva, in
relazione alla quale è doveroso verificare, nel caso il procedimento si sia svolto in
“assenza”, l’effettiva conoscenza del procedimento.
Tenuto conto che il mandato di arresto del quale si discute è di tipo
“processuale”, emesso cioè per assicurare l’esecuzione di un provvedimento
cautelare che riguarda l’indagato, appare evidente come la richiamata condizione
sia priva di rilievo.
4. È, del pari, manifestamente infondata la questione della doppia punibilità.
4.1. Va ribadito che, perché sia sussistente la condizione prevista dall’art. 7
I. n. 69 del 2005, è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato
da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del
trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la
configurazione del reato (ex multis, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007,
Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass.
sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n.
19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017,
Bernard, non mass.).
Per consentire al giudice italiano tale verifica, la stessa legge prevede che lo
Stato di emissione trasmetta una «relazione sui fatti addebitati alla persona della
quale è domandata la consegna», con l’indicazione del tempo di commissione dei
fatti stessi (art. 6, comma 4, lett. b, I. cit.); relazione che ben può essere
sostituita dalla documentazione trasmessa dallo Stato di emissione che consenta
comunque all’autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla
legge (tra tante, Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, Estrada Ortiz, Rv. 250793).
4.2. Orbene, la sentenza impugnata dà atto che la Corte di appello aveva
acquisito il mandato di arresto emesso dal Tribunale cipriota nei confronti del
ricorrente e che risultavano chiaramente delineati i fatti addebitati, che il ricorso
contesta nel merito proprio sulla base della descrizione che si desume dagli atti
trasmessi.
Del resto, secondo la Corte d’appello, è risultata la riconducibilità della
condotta alla ipotesi prevista nel nostro sistema dall’art. 640 codice penale.
Il limitato sindacato consentito al giudice, richiesto in ordine alla sussistenza
degli indizi di colpevolezza del soggetto, preclude la possibilità di un ulteriore
approfondimento della qualificazione comportamentale dell’imputato che spetta
esclusivamente al giudice della cognizione cipriota.
Fuoriesce, in ogni caso, dalla verifica della doppia punibilità di cui all’art. 7 I.
n. 69 del 2005, il controllo da parte del giudice italiano circa la effettiva
consistenza dei fatti addebitati.
Va, in ultimo, ricordato che la verifica della condizione di cui all’art. 7 I. n. 69
del 2005 non richiede che il fatto per il quale è stata chiesta la consegna sia
punibile in concreto nello Stato italiano, né tantomeno che siano applicate (o
applicabili) le stesse regole probatorie previste dall’ordinamento nazionale.
5. Manifestamente infondata e priva, infine, di capacità critica è la deduzione
concernente la mancata indicazione del termine di durata massima della custodia
cautelare.
5.1. Va, anzitutto, evidenziato che l’art. 18, comma 1, lett. e) della legge n.
69 del 2005, nel testo vigente fino al 20 febbraio 2021, prevedeva il rifiuto della
consegna: «e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i
limiti massimi della carcerazione preventiva».
Tale disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, sicché,
richiamato quanto si è già detto sulla normativa applicabile, deve concludersi per
la manifesta infondatezza della doglianza.
5.2. D’altra parte, il richiamo al termine previsto dall’art. 300, comma 4,
cod. proc. pen., è oggi operato dall’art. 9, comma 5, I. n. 69 del 2005, solo ed
esclusivamente con riguardo alle disposizioni di diritto interno applicabili alle
misure cautelari, adottate dall’autorità italiana, per assicurare la procedura di
consegna, sicché la questione della durata riguarda soltanto la misura cautelare
applicata in Italia per assicurare la consegna all’estero.
Il requisito in discorso non è, infatti, più previsto quale causa di rifiuto della
consegna dall’art. 6 e dagli artt. 18 e segg. della legge n. 69 del 2005.
6. Quanto al terzo motivo di ricorso, è opportuno sottolineare che il
ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto
erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico
parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritamente
erronee – secondo il ricorrente – sulla base del documento trasmesso dalle
autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta.
Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello ha effettuato
l’indagine mirata, già delineata da questa Corte sin dalla sentenza Barbu (Sez. 6,
n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le
informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni
“individualizzate” circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando
sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo “astratto” di violazione
dell’art. 3 CEDU) e sulla base di esse – delle quali è tenuta a prendere atto senza
pretendere garanzie di sorta su( loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017,
Rv. 269211) – ha motivatamente escluso il siffatto rischio.
Sulla base dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili
come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni
fornite dalle autorità cipriote sul trattamento carcerario.
6.1. Del resto, il ricorso richiama documentazione che si riferisce all’anno
2017 e sottopone a questa Corte di legittimità questioni che attengono al merito
della valutazione compiuta dalla Corte d’appello.
Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione,
né tantonneno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo
effettuato in sede di merito possa condurre a differenti esiti (in tal senso,
espressamente Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911; Sez. 6,
n. 11028 del 24/03/2022).

7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n.
69 del 2005.
Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge.
Così deciso il 10 agosto 2023.