EAW and double criminality: a “manifestly excessive” disparity (and not a mere difference) is required to refuse surrender

EAW
🇮🇹Italy🇪🇪Estonia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
17/01/2025
Decision number
2348/2025
Main ground
Double criminality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
For the purposes of double criminality, differences in the level of penalties are, as a rule, irrelevant, save where there is a “manifestly excessive” disparity compared to the domestic legal system, such as to undermine the very premise of identity or comparability of the offences. In the present case, no such “manifestly excessive” disparity exists between the sanction provided by the foreign legal system and that under Italian law. For the offence under Article 421 of the Estonian Criminal Code, the basic penalty ranges from 3 to 12 years’ imprisonment and, only in the event of repeated conduct, from 5 to 20 years. For the corresponding offence identified under Article 20(1) of Legislative Decree No. 221/2017, the maximum penalty is 6 years’ imprisonment. However, even under Italian law, in the event of repeated conduct, the penalty may be increased pursuant to Article 81 of the Criminal Code (which provides for a more lenient regime than simple cumulative sentencing), up to three times the base penalty. Therefore, whether the comparison is made between the basic penalties in the two systems (with maximums of 12 and 6 years respectively), or with regard to repeated conduct (where maximum penalties may reach 20 and 18 years respectively), no absolute disproportion emerges between the two sanctioning frameworks. Certain discrepancies can be identified, but they are not such as to negate the requirement of double criminality. This requirement may be considered lacking only where the sanctions differ so markedly that the offence appears merely formally identical, while in substance reflecting a fundamentally different assessment of harmfulness and a different legal characterisation of the conduct.
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EAW and double criminality: a “manifestly excessive” disparity (and not a mere difference) is required to refuse surrender, Italian Supreme Court, 17 January 2025, No 2348/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-double-criminality-manifestly-disparity-sanctions-italy-estonia-1-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano disponeva la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria estone, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso dal Pubblico ministero di Tallin, per i reati previsti dal par. 93 e par. 421-2 del codice penale estone, che sanzionano rispettivamente la violazione di una “sanzione internazionale”, nonché il trasporto e fornitura di merci strategiche vietate. In particolare, si assume che il ricorrente – violando i divieti introdotti con normativa Europea – avrebbe fatto pervenire in Russia attrezzature di cui è vietata la commercializzazione nei confronti di tale nazione.

2. Avverso tale sentenza, il difensore ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che, in concreto, difetterebbe il requisito della doppia punibilità. Osserva il ricorrente che i reati per i quali si procede sono puniti, nella legislazione estone, con pene notevolmente superiori rispetto a quelle previste per le corrispondenti fattispecie interne.

In particolare, per il reato di cui al 421-2 del codice penale estone, sarebbe prevista la pena detentiva compresa tra 5 e 20 anni di reclusione; per il corrispondente reato individuato nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 221 del 2017, la pena massima prevista è pari a 6 anni di reclusione.

Ne consegue che la forbice tra le pene massime previste dalle due ipotesi di reato poste in comparazione è pari a 14 anni, il che darebbe luogo a quella macroscopica discrepanza che, in base ad un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe idonea a far venir meno l’assimilazione dei fatti in comparazione.

Aggiunge il ricorrente che la possibile sottoposizione ad una pena sproporzionata integrerebbe di per sé una violazione dell’art. 3 CEDU, idonea ad impedire la consegna ai sensi dell’art. 2 L. 22 aprile 2005, n. 69.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della causa di rifiuto facoltativa prevista dall’art. 18-bis, comma 1, lett. B), L. 22 aprile 2005, n. 69.

Si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la pendenza in Italia di un procedimento penale a carico del ricorrente per lo stesso fatto posto a fondamento del mandato di arresto. Tale affermazione risulterebbe contraddetta dal decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio, in data 13 dicembre 2024, con il quale si ipotizza il reato di contrabbando per omessa dichiarazione (di cui all’art. 78 D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141). Né è dubitabile che il procedimento iscritto in Italia riguardi i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto, dato che la perquisizione e sequestro sarebbero stati disposti proprio in adempimento di espressa richiesta dell’autorità estera richiedente la consegna.

2.3. Il ricorrente depositava una memoria contenente motivi aggiunti, adducendo la sussistenza del fondato rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, in quanto in Estonia sarebbero in atto forme di discriminazione ai danni della popolazione di origine russa.

È stata depositata un’ulteriore memoria difensiva con l’allegazione della nota ufficiale del Ministero della Giustizia, relativa alla revoca della richiesta di consegna in una procedura di estradizione a carico di altro soggetto, nella quale si darebbe atto dell’insussistenza, in quell’ipotesi, del requisito della doppia incriminazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso si fonda sulla ritenuta esistenza di una macroscopica diversità di trattamento sanzionatorio riscontrata nel raffronto tra le norme incriminatrici estoni e quelle nazionali.

Occorre dar atto del principio di diritto secondo cui in tema di mandato di arresto Europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non rileva l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, salva l’ipotesi di una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto nell’ordinamento interno, tale da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in comparazione (Sez. 6, n. 41133 del 30/9/2014, Vacarciuc, Rv. 260436).

Pur condividendosi l’affermazione di principio sopra richiamata, deve escludersi che, nel caso di specie, sussista una “macroscopica esorbitanza” della sanzione prevista dall’ordinamento estero rispetto a quella dell’ordinamento interno.

Deve rilevarsi che per il reato di cui al 421 del codice penale estone, la pena base è compresa tra 3 e 12 anni di reclusione e, solo nel caso di reiterazione della condotta, è prevista la sanzione da cinque a venti anni.

Per il corrispondente reato individuato nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 221 del 2017, la pena massima prevista è pari a 6 anni di reclusione, salvo restando che pur nel nostro ordinamento, in caso di reiterazione della condotta, è previsto un aumento della pena che, in base all’art. 81 cod. pen. (contemplante un’ipotesi di favore rispetto al mero cumulo materiale), la pena base può essere aumentata fino al triplo.

Ciò detto, sia che il raffronto venga effettuato tra la pena base prevista nei due ordinamenti (rispettivamente indicata nel massimo in 12 e 6 anni), sia che la comparazione riguardi l’ipotesi di reiterazione della condotta (nel qual caso le pene massime in astratto possono giungere, rispettivamente, a 20 e 18 anni di reclusione), non emerge affatto una assoluta sproporzione tra i due trattamenti sanzionatori posti in comparazione.

Sono ravvisabili delle discrepanze che, tuttavia, non sono idonee a far venir meno il requisito della doppia incriminazione, desumibile solo in presenza di trattamenti sanzionatori talmente differenziati da far ritenere che, negli ordinamenti dello Stato richiedente e di quello richiesto, la condotta delittuosa è solo formalmente la medesima, dovendosi in concreto ritenere che il giudizio di offensività sia del tutto difforme e risponda ad una configurazione diversa degli illeciti.

Quanto detto consente anche di escludere che, per effetto della consegna allo Stato estone, il ricorrente è esposto al rischio di sottoposizione a trattamenti incompatibili con le garanzie di cui all’art. 3 CEDU.

Infine, si rileva che la memoria (del 14.1.2025) con l’allegazione dell’informazione circa la revoca della richiesta di consegna in una procedura di estradizione a carico di altro soggetto, nella quale si darebbe atto dell’insussistenza, in quell’ipotesi, del requisito della doppia incriminazione, non è dirimente. Si tratta di informazione riferita ad altro procedimento, senza che sia possibile in alcun modo desumerne argomenti di valutazione relativamente alla procedura in questione.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a dimostrare la sussistenza della condizione ostativa alla consegna derivante dalla pendenza in Italia di un procedimento per fatti analoghi a quelli oggetto del mandato di arresto.

Dalla mera lettura dei verbali di perquisizione e sequestro emerge pacificamente che tali atti sono stati compiuti non già nell’ambito di un procedimento già pendente presso l’autorità giudiziaria italiana, bensì sono atti che si inseriscono a margine dell’arresto del ricorrente, essendo stati espressamente richiesti dall’autorità estera.

Quanto detto consente agevolmente di superare l’eccezione difensiva, posto che, per condivisibile giurisprudenza, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/5/2022, Radulovic, Rv. 283600).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che, prima dell’esecuzione dell’arresto in adempimento del mandato di arresto Europeo, non vi era alcun procedimento penale iscritto a carico del ricorrente.

A ciò occorre aggiungere che il motivo di rifiuto della consegna originariamente previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico, si sia verificato in territorio italiano, purché idoneo a collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero (Sez. 6, n. 40831 del 18/9/2018, Rv.274121).

Nel decreto di convalida del sequestro si indica quale luogo di accertamento del fatto l’Estonia e non si fornisce alcun elemento per asserire che quella condotta illecita sia stata commessa, sia pur in parte, in Italia, sicché viene meno l’ulteriore requisito fondamentale che rende applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna.

4. Con i motivi aggiungi, il ricorrente ha dedotto per la prima volta il rischio di sottoposizione a forme di discriminazione in quanto cittadino di nazionalità russa.

Si tratta di questione non dedotta con il ricorso e, quindi, del tutto avulsa dai motivi devoluti all’esame della Corte.

La natura devolutiva del ricorso in cassazione comporta che la cognizione della Corte è circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti dall’impugnante, non essendo consentita la proposizione di motivi aggiunti del tutto avulsi dal contenuto originario dell’impugnazione.

Tale principio non può ritenersi superabile neppure richiamando la particolarità della cognizione attribuita in cassazione in tema di mandato di arresto Europeo, posto che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito”.

Quanto detto determina di per sé l’inammissibilità dei motivi nuovi con i quali si è introdotto un tema – comportante necessariamente accertamenti di merito – non devoluto all’attenzione della Corte di appello e, comunque, non oggetto del ricorso per cassazione.

Ove pure si ritenesse di superare il profilo di inammissibilità sopra evidenziato, il motivo aggiunto risulterebbe comunque inammissibile.

A supporto di tale conclusione deve richiamarsi la recente pronuncia con la quale si è affermato che il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez.6, n. 10119 del 7/3/2024, Sindilaru, Rv. 286166).

Il ricorrente ha dedotto in maniera generica la sussistenza di forme di discriminazione ai danni della popolazione di origine russa, riferendo essenzialmente della compressione del diritto a preservare l’identità culturale. Con specifico riguardo, invece, all’esistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, nell’ambito di procedimenti giudiziari, le deduzioni non sono formulate con riguardo a fatti suscettibili di immediato apprezzamento in sede di legittimità, il che rende il motivo inammissibile per aspecificità.

Si è poi già rilevato come l’ulteriore memoria con l’allegazione dell’informazione circa la revoca della richiesta di consegna in una procedura di estradizione a carico di altro soggetto, nella quale si darebbe atto dell’insussistenza, in quell’ipotesi, del requisito della doppia incriminazione, non sia dirimente. Si tratta di informazione riferita ad altro procedimento, senza che sia possibile in alcun modo desumerne argomenti di valutazione relativamente alla procedura in questione.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 17 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2025.