EAW partially refused for lack of double criminality and surrender conditioned on return to Italy
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OMISSIS] all’Autorità Giudiziaria della Repubblica di Malta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Corte dei Magistrati di Malta in data 12 febbraio 2021, per i reati di associazione finalizzata al traffico di cocaina, importazione e detenzione di cocaina a fini di spaccio, e per il reato di violazione delle condizioni di libertà su cauzione concessale il 10 gennaio 2017, commessi dal 20 dicembre 2014 e successivamente al gennaio 2017.
La ricorrente, a mezzo del proprio difensore, Avv. Chiara Rizzo, deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge per mancanza del provvedimento giudiziario nazionale interno, presupposto necessario per la validità del mandato di arresto europeo.
Secondo la difesa, il mandato di arresto europeo emesso sarebbe invalido perché non indica il provvedimento giudiziario nazionale interno che ne costituisce il presupposto, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare dalla sentenza Bob-Dogi (C-241/15), secondo cui il MAE deve fondarsi su un autonomo mandato d’arresto nazionale; né il MAE e né la sentenza della Corte d’Appello indicherebbero quale autorità lo abbia emesso, se si tratti di misura cautelare o altro provvedimento restrittivo.
La Corte d’Appello avrebbe omesso ogni verifica sul punto e avrebbe dovuto, quantomeno, richiedere informazioni integrative allo Stato emittente.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 7 l. n. 69/2005 per insussistenza del requisito della doppia incriminazione relativamente al reato maltese di violazione delle condizioni della libertà su cauzione. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto sussistente la doppia incriminazione senza indicare quale reato italiano corrisponda a quello maltese.
2.3. Omessa valutazione del motivo di rifiuto correlato all’accertato radicamento in Italia e questione di costituzionalità dell’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005.
La difesa evidenzia che [OMISSIS] vive stabilmente in Italia dal 2005, è sposata con cittadino italiano e svolge attività lavorativa a tempo indeterminato, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello in sede di applicazione della misura cautelare del divieto di espatrio.
Si sostiene che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005, imporrebbe di estendere il motivo di rifiuto della consegna anche per il mandato di arresto processuale e non soltanto per quello esecutivo.
In subordine viene chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per possibile contrasto con gli art. 3,13,24,27,co.2,111 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.
2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 16 L. n. 69/2005 per mancanza di informazioni essenziali nel mandato di arresto europeo sul trattamento sanzionatorio riservato ai collaboratori di giustizia e sul periodo di custodia cautelare già sofferto a Malta.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto attivare il procedimento di acquisizione di informazioni integrative previsto dagli artt. 6 e 16 l. n. 69/2005.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Il primo motivo è infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE e che la finalità della sua emissione è quella di sottoporre la persona richiesta ad un ordine restrittivo in funzione dell’esercizio dell’azione penale, essendosi la predetta sottratta alla celebrazione del processo violando le prescrizioni relative alla concessa libertà su cauzione.
La ricorrente deduce la violazione della disciplina del mandato di arresto europeo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l’esistenza del provvedimento nazionale posto a fondamento del mandato emesso dalle autorità maltesi e che, in difetto di tale verifica, la consegna non avrebbe potuto essere disposta.
La difesa richiama, a sostegno della censura, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 1 giugno 2016, Bob-Dogi (C-241/15), assumendo che il sistema del mandato di arresto europeo richieda la preventiva individuazione e verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, di un autonomo titolo coercitivo nazionale.
L’assunto non può essere condiviso nei termini prospettati.
La giurisprudenza unionale successiva ha, infatti, chiarito che il sistema del mandato di arresto europeo deve essere letto alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale non consente che la contestazione concernente il titolo restrittivo interno venga scrutinata dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione prima della consegna.
In particolare, la Corte di giustizia, con sentenza 28 gennaio 2021, IR (C-649/19), ha affermato che la persona destinataria di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale acquisisce la qualità di imputato, con i correlati diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13/UE, soltanto dal momento della consegna alle autorità dello Stato membro emittente. È da tale momento che l’interessato beneficia in pienezza delle prerogative difensive, dell’accesso agli atti e degli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento dello Stato richiedente.
La medesima pronuncia ha altresì precisato che, nella fase antecedente alla consegna, risultano sufficienti, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, le informazioni contenute nel mandato di arresto europeo concernenti la natura e la qualificazione giuridica dei fatti contestati, nonché le circostanze essenziali della loro commissione.
La Corte ha, inoltre, escluso che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva imponga che i rimedi azionabili contro la decisione di emissione del mandato o contro il titolo interno presupposto debbano essere necessariamente esperibili prima della consegna.
Ne consegue che non può ravvisarsi una lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la persona richiesta sia posta nella condizione di conoscere integralmente il fascicolo processuale e di contestare il titolo coercitivo nazionale soltanto dopo essere stata consegnata alle autorità dello Stato emittente (Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Bojchenko Roman, Rv. 287965).
Il sistema delineato dal diritto dell’Unione si fonda, infatti, sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri e presuppone che il controllo pieno sulla legittimità del provvedimento restrittivo interno sia esercitato, in via principale, dalle autorità giurisdizionali dello Stato emittente, dinanzi alle quali l’interessato può far valere tutte le proprie doglianze una volta avvenuta la consegna.
Pertanto, dalla giurisprudenza europea invocata dalla ricorrente non è dato desumere il principio secondo cui la consegna debba essere subordinata alla preventiva ostensione o alla completa verifica, da parte dello Stato di esecuzione, del titolo coercitivo nazionale.
Al contrario, ciò che rileva è che il mandato di arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria competente e indipendente e che l’interessato conservi la possibilità di contestare il titolo interno e di esercitare i rimedi difensivi predisposti dall’ordinamento dello Stato emittente), sicché, nella fase precedente alla consegna, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa avverso il provvedimento custodiale emesso dallo Stato richiedente le informazioni inserite nell’euromandato, riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata (vedi, Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Bojchenko Roman, Rv. 287965/già sopra richiamata).
Ne consegue l’infondatezza della censura, posto che la dedotta mancanza, nel mandato, di ulteriori specificazioni concernenti il provvedimento interno non determina, di per sé, alcuna violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva né costituisce ragione ostativa alla consegna.
Al riguardo, si deve ricordare che .per giurisprudenza consolidata di legittimità/può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, poiché l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211).
È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 22223 del 9/6/2010, Liberati, Rv. 247820).
Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (ed. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio (n. 45043/2010).
A conforto di tale orientamento, va considerato che al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea con le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all’art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che “l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile”.
Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l’art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all’emissione di provvedimento cautelare mancante di motivazione.
Non si ignora che dopo l’introduzione dell’Ordine europeo d’indagine è stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41/UE (cfr. Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski Rv. 284251, relativa ad un mandato emesso dall’Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere in una fattispecie in cui risultava mancante l’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona richiesta).
Tuttavia, rimane fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europeo emesso allorché una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della partecipazione ad un processo in corso, il mandato può essere legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare- ma l’A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenza in funzione dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davanti all’A.G. dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, non essendo il presupposto del MAE processuale l’emissione di una ordinanza cautelare, ma qualunque provvedimento giudiziario che ne disponga l’arresto per dare corso all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Inoltre, avendo l’A.G. maltese giustificato l’emissione dell’ordine restrittivo per la violazione della libertà su cauzione dell’imputata, si deve ritenere soddisfatto quel principio di proporzionalità secondo cui per garantire un uso proporzionato del Mae “L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa” (cfr. il considerando 26 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale).
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso nella parte in cui prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005.
La ricorrente assume che la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente di valorizzare il radicamento stabile nel territorio nazionale soltanto nell’ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena e non anche nell’ipotesi di mandato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deducendo la violazione degli artt. 3, 13, 24, 27, secondo comma, 111 e 117 Cost.
L’assunto è privo di coerenza perché non si confronta con il generale sistema europeo di cooperazione giudiziaria.
La diversità di disciplina tra mandato di arresto europeo processuale e mandato di arresto europeo esecutivo trova, infatti, una evidente e ragionevole giustificazione nella diversità di funzione assolta dai due istituti.
Nel caso del mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena definitiva, il rilievo attribuito al radicamento del soggetto nel territorio dello Stato di esecuzione risponde alla finalità di favorire il reinserimento sociale del condannato attraverso l’espiazione della pena nello Stato nel quale egli abbia stabilmente concentrato i propri interessi familiari, sociali e lavorativi.
Diversa è la situazione del mandato di arresto europeo processuale, il quale è funzionalmente preordinato a consentire lo svolgimento del procedimento penale davanti all’autorità giudiziaria competente dello Stato emittente. In tale ipotesi, l’esigenza primaria perseguita dal sistema della decisione quadro è quella di assicurare la presenza della persona ricercata nel procedimento instaurato dall’autorità giudiziaria che esercita la giurisdizione sul fatto.
Ne consegue che la sottoposizione dell’interessato alle eventuali misure cautelari disposte nello Stato emittente e la sua partecipazione al processo davanti all’autorità giudiziaria competente costituiscono effetti strettamente correlati alla funzione stessa del mandato processuale e non sono assimilabili alla fase esecutiva conseguente ad una condanna definitiva.
Proprio per tale ragione la Decisione quadro 2002/584/GAI all’art. 4, punto 6, in tema di mandato di arresto europeo, ha ragionevolmente riservato il rilievo del radicamento territoriale all’ipotesi esecutiva, nella quale viene in considerazione il luogo di esecuzione della pena, mentre nel caso del mandato processuale prevale l’interesse al regolare svolgimento del giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato competente, ed il radicamento assume rilievo non come motivo di rifiuto ma come condizione cui la legislazione nazionale degli Stati membri può subordinare la consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente (cfr. art. 5 della cit. Decisione quadro 2002/584/GAI).
La diversità delle situazioni poste a confronto esclude, pertanto, qualsiasi violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., risultando differenziate discipline riferite a fattispecie ontologicamente diverse.
Del pari non sono ravvisabili le dedotte violazioni degli artt. 13, 24, 27, secondo comma, 111 e 117 Cost., atteso che la consegna richiesta ai fini processuali costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza la sottoposizione dell’interessato alla giurisdizione dello Stato competente, ferma restando l’integrale fruizione, nello Stato emittente, di tutte le garanzie difensive e processuali riconosciute dall’ordinamento unionale e nazionale.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente risulta perciò manifestamente infondata.
Diversamente, il medesimo motivo è fondato nella parte in cui censura l’omessa considerazione delle conseguenze derivanti dal pacifico radicamento della ricorrente nel territorio dello Stato.
La stessa sentenza impugnata ha accertato che la ricorrente risiede stabilmente in Italia da molti anni (da oltre un decennio), è coniugata con cittadino italiano ed è inserita nel tessuto lavorativo nazionale mediante rapporto di lavoro a tempo indeterminato; circostanze che la Corte territoriale ha espressamente riconosciuto in sede di applicazione della misura cautelare del divieto di espatrio e che non risultano oggetto di contestazione, (vedi ordinanza cautelare emessa il 16 luglio 2026 espressamente richiamata nella nota 2 a pag. 2 della sentenza impugnata).
Una volta accertata la stabile integrazione della persona richiesta nel territorio nazionale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto subordinare la consegna, ai sensi dell’art. 19 l. 69 del 2005, come modificato dall’art. 18-bis del D.L. 13 giugno 2023, n.69 conv. con l.10 agosto 2023 n.103, alla condizione che l’eventuale pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale irrogata all’esito del giudizio nello Stato emittente fosse eseguita in Italia.
L’omissione di tale prescrizione non trova alcuna giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata, tanto più a fronte dell’espresso accertamento del radicamento della ricorrente sul territorio nazionale.
Trattandosi di statuizione doverosa conseguente ad un accertamento di fatto già definitivamente compiuto dal giudice di merito, non essendo necessari ulteriori apprezzamenti discrezionali o accertamenti in fatto, la relativa omissione può essere emendata direttamente in sede di legittimità.
Questa omissione di pronuncia, tuttavia, non comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Posto, infatti, che il ricorrente è persona radicata stabilmente in Italia da oltre dieci anni che ha manifestato il proprio interesse alla esecuzione della pena in Italia, questa omissione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato d’arresto europeo, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano o di persona stabilmente residente nello Stato è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall’art. 19, lett. c), della L. 22 aprile 2005, n. 69 (ora lett. b, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.2 febbraio 2021, n.10), pertanto la Corte d’Appello è tenuta a verificare quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, in mancanza di un’espressa diversa richiesta dell’interessato, deve subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia, salvo restando che, qualora tale condizione non sia contenuta nella sentenza della Corte d’Appello, deve essere apposta dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 18798 del 22/05/2026, Cordua, Rv. 290065 – 01; Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, Kacorri, Rv. 278120 – 01; Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, Mahmutovic, Rv. 247830).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente a tale punto, disponendosi che la consegna sia subordinata alla condizione che, in caso di condanna definitiva, la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente irrogata dalle autorità giudiziarie maltesi sia eseguita nel territorio dello Stato italiano.
Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto soddisfatto il requisito della doppia incriminazione anche con riguardo al reato previsto dall’art. 579, co. 2, del codice penale maltese, concernente la violazione delle condizioni della libertà su cauzione.
La doglianza merita accoglimento.
Invero, mentre nessun dubbio può porsi con riferimento ai reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, per i quali il requisito della corrispondenza tra l’illecito contestato nello Stato emittente e una fattispecie prevista dall’ordinamento italiano risulta pacificamente integrato, diversa conclusione deve essere raggiunta con riguardo all’ulteriore addebito concernente la violazione delle prescrizioni imposte nell’ambito del regime di libertà su cauzione.
Tale fattispecie, infatti, non trova effettiva corrispondenza né nell’ordinamento penale né in quello processuale italiano, i quali non prevedono una autonoma figura criminosa riconducibile alla mera inosservanza delle condizioni della libertà su cauzione come configurata dalla legislazione maltese.
Ne consegue che, con riferimento a tale specifico reato, difetta il requisito della doppia incriminazione richiesto dall’art. 7 della l. 69/2005, non essendo ravvisabile quella sostanziale corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici che consente di ritenere realizzata la previsione bilaterale del fatto.
La Corte territoriale ha pertanto errato nel ritenere estensibile il giudizio di doppia punibilità all’anzidetta fattispecie, valorizzando esclusivamente la presenza, nel medesimo mandato, di contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.
Tale vizio, tuttavia, non incide sulla legittimità della consegna con riguardo ai residui reati per i quali il requisito della doppia incriminazione risulta certamente sussistente.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della consegna per il reato di violazione delle condizioni della libertà su cauzione previsto dall’ordinamento maltese, potendo questa Corte provvedere direttamente all’eliminazione di tale capo senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
La consegna resta conseguentemente autorizzata con esclusivo riferimento ai reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti contestati alla ricorrente, per i quali non è stata dedotta né è comunque ravvisabile alcuna violazione della disciplina in materia di doppia incriminazione.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto richiedere allo Stato emittente ulteriori informazioni concernenti, da un lato, il trattamento sanzionatorio concretamente applicabile nel caso di collaborazione con la giustizia e, dall’altro, il periodo di custodia cautelare già sofferto a Malta e destinato ad essere eventualmente computato in detrazione. Si tratta di una interpretazione del tutto erronea.
Con riferimento al primo profilo, occorre osservare che la disciplina del mandato di arresto europeo processuale richiede che il mandato contenga l’indicazione della natura dei fatti contestati e della cornice edittale prevista dall’ordinamento dello Stato emittente, non anche l’indicazione della pena che sarà in concreto applicata all’esito del giudizio né delle possibili modulazioni del trattamento sanzionatorio derivanti da circostanze sopravvenute o da specifiche scelte processuali dell’imputato.
La determinazione della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione riservata all’autorità giudiziaria dello Stato emittente all’esito dell’accertamento processuale e dipende da una pluralità di fattori che non possono essere anticipatamente definiti nella fase di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Né la normativa unionale, né la legge n. 69 del 2005 prevedono che costituisca requisito di validità del mandato la preventiva indicazione dell’eventuale riduzione di pena correlata alla collaborazione con la giustizia o di ogni altra circostanza suscettibile di incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio finale.
Correttamente la Corte territoriale ha, quindi, ritenuto sufficienti le indicazioni contenute nel mandato circa i reati contestati e le relative pene previste dalla legge maltese, non essendo tenuta ad acquisire informazioni ulteriori concernenti l’esito sanzionatorio concretamente prevedibile del procedimento penale.
Parimenti infondata è la censura relativa al periodo di custodia cautelare già sofferto dalla ricorrente presso lo Stato emittente.
La questione del computo del cosiddetto “presofferto” ove attenga all’applicazione e durata di un provvedimento restrittivo emesso nello Stato emittente – e non anche alla durata della misura cautelare emessa dallo Stato di esecuzione – concerne un profilo destinato ad essere valutato esclusivamente dall’autorità giudiziaria dello Stato emittente nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell’interessata.
Dagli stessi atti richiamati dalla difesa emerge che la ricorrente era stata sottoposta a custodia cautelare a Malta nella fase iniziale della vicenda processuale e che soltanto successivamente si era sottratta al procedimento trasferendosi in Italia.
L’eventuale riconoscimento e detrazione del periodo già sofferto costituiscono, pertanto, questioni che devono essere dedotte e fatte valere davanti all’autorità giudiziaria dello Stato emittente, la quale è l’unica competente a determinare gli effetti del pregresso periodo custodiale sul trattamento sanzionatorio o cautelare applicabile.
Ne consegue che l’assenza, nel mandato di arresto europeo, di specifiche informazioni sul computo del presofferto non integra alcuna causa di invalidità del mandato né impone l’attivazione del meccanismo di acquisizione di informazioni supplementari previsto dagli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai punti relativi alla consegna per il reato previsto dall’art. 579 del Codice penale Maltese e alla omessa subordinazione della consegna alla condizione che la ricorrente sia rinviata in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti, con rigetto nel resto del ricorso.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di violazione delle condizioni della libertà su cauzione, per il quale esclude la consegna.
Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza medesima limitatamente all’omessa subordinazione dell’esecuzione del mandato alla condizione che la ricorrente, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato di emissione, subordinazione che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 13 agosto 2026.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2026.
