Surrender to Romania granted: driving without a licence satisfied double criminality despite foreign recidivism
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Ci.Se. all’Autorità giudiziaria Romena, ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 209/2025 emessa il 27 giugno 2025 dal Tribunale di Calafat, provincia di D, esclusivamente per il reato di guida senza patente commesso in M il 16 giugno 2022;
ha invece rifiutato la consegna per i fatti di rifiuto di prelievo di campioni biologici al fine di accertare lo stato di ebbrezza e di guida con veicolo non immatricolato.
L’arresto di Ci.Se., avvenuto il 23 aprile 2026, è stato convalidato il giorno seguente ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di espatrio.
2. Ha proposto ricorso il consegnando con atto del difensore, avv. Stefano Parretta, articolato in sei motivi, di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione ali’ art. 7, comma 1, legge 22 aprile 2025, n. 69, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e all’art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito della doppia punibilità con riferimento alla fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio, previsto dall’art. 116, comma 15, cit.
Ed invero, la recidiva, quale elemento costitutivo della fattispecie indicata, presuppone che il soggetto abbia riportato la precedente condanna in Italia ovvero che la condanna irrogata all’estero sia stata riconosciuta nell’ordinamento nazionale, là dove la pregressa condanna a carico di Ci.Se. è stata pronunciata dal Tribunale rumeno di Calafat.
In difetto di tale elemento costitutivo, residua l’ipotesi base del reato di guida senza patente punito con la sola sanzione pecuniaria, rispetto al quale non sussiste il requisito della doppia incriminazione, perché depenalizzato per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005 e all’art. 8 CEDU.
La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di rifiuto della consegna, sul rilievo che il ricorrente non avesse dimostrato il proprio radicamento quinquennale in Italia; a tal fine, ha valorizzato esclusivamente elementi datati ed in malam partem (tra cui il matrimonio e la nascita della figlia, entrambi avvenuti in R nel 2020), omettendo di considerare correttamente e compiutamente la documentazione prodotta dalla difesa.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, all’udienza del 30 aprile 2026 il difensore ha prodotto un certificato di residenza storico.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 2023, ha precisato che l’art. 18-bis cit. non esige che i cinque anni di residenza sul territorio nazionale siano immediatamente antecedenti all’emissione dell’euromandato o all’arresto, né che siano consecutivi, sicché si sarebbero dovuti valutare i periodi di effettiva presenza del Ci.Se. in Italia documentati dalla difesa, anche successivi alla commissione del reato.
Ancora, non sono stati valutati in sentenza la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, legami familiari, la formazione della figlia minore del Ci.Se., benché si tratti di parametri rilevanti, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, ai fini dell’apprezzamento del radicamento reale e non estemporaneo del soggetto richiesto in consegna con mandato di arresto europeo.
Sotto altro profilo, è stata indebitamente sottovalutata la patologia lamentata dal ricorrente (affetto da “sospetta ernia lombare”), là dove, ai sensi dell’art. 3 CEDU, sarebbe stato necessaria l’acquisizione, da parte della Corte di appello di informazioni preventive sulla presa in carico da parte di una struttura carceraria appositamente attrezzata per il trattamento della patologia.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 17, 19e 22 della legge n. 69 del 2005 e 5 CEDU.
Avendo ordinato la consegna in relazione ad uno solo dei reati per cui è stata richiesta, la sentenza avrebbe dovuto specificare la quota di pena corrispondente ed effettivamente eseguibile, al fine di evitare che l’Autorità giudiziaria rumena possa mettere in esecuzione l’intera pena oggetto di cumulo indicata nel mandato di arresto, in violazione del principio di specialità previsto dall’art. 19 della legge n. 69 del 2005, e del diritto alla libertà personale garantito dall’art. 5 CEDU.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis della legge n. 69 del 2005 e 7 e 8 CEDU.
L’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) impone che, in tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del bambino costituisca una considerazione preminente.
La Corte di appello ha omesso di valutare il superiore interesse della figlia minore del ricorrente, quale elemento autonomo e prevalente ai fini del rifiuto della consegna, ai sensi dell’art. 8 CEDU, necessariamente implicato in tutte le decisioni che possono incidere sulla vita familiare del bambino, incluse le decisioni in materia di privazione della libertà del genitore (cfr. Corte EDU, Grande Camera, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, n. 41615/07; Corte EDU, Stranel Lobben e altri c. Norvegia, n. 37283/13).
Si è considerata la circostanza che il luogo di nascita della minore è in Romania, senza svolgere alcuna indagine sulla sua attuale situazione, sulla residenza, sulla scolarizzazione e sul legame affettivo con il padre, nonché sull’impatto concreto che la consegna del padre per l’esecuzione di una pena detentiva in R avrebbe sulla sua vita, là dove il diritto alla vita familiare avrebbe imposto una valutazione di proporzionalità tra l’interesse dello Stato richiedente all’esecuzione della pena (per un reato che, nella specie, è di scarso allarme sociale) e l’interesse della minore alla presenza del genitore.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005 e all’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Il principio di proporzionalità, riferito dall’art. 49 della Carta, per coerenza sistematica non può che estendersi alla consegna finalizzata alla esecuzione della pena.
Nella specie, il reato per cui è stata disposta la condanna è risalente nel tempo (anno 2022), di modesta entità, non implica violenza né danno a persone e la pena ben potrebbe essere eseguita in Italia, come richiesto dalla difesa davanti alla Corte di Appello di Milano, con minore sacrificio per i diritti fondamentali del ricorrente e della sua famiglia e senza pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e speciale.
La Corte avrebbe dovuto operare un giudizio di proporzionalità tra i costi umani della consegna (separazione dalla figlia, perdita del lavoro, allontanamento dal contesto di reinserimento) e i benefici in termini di esecuzione della pena, valutando se strumenti alternativi -come l’esecuzione della pena in Italia ex art. 18-ter legge n. 69 del 2005 -potessero soddisfare le medesime esigenze con minore sacrificio dei diritti fondamentali.
2.6. Violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, artt. 3 e 9 della Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell’Unione Europea.
In linea gradata, si deduce la nullità della sentenza per avere la Corte omesso di motivare sulla istanza, pure avanzata in via subordinata, intesa ad ottenere che fosse disposta l’esecuzione in Italia della pena inflitta all’estero ai sensi dell’art. 18-bis comma 2-bis, ai fini del reinserimento sociale del soggetto.
3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.
2. Il primo motivo, afferente alla configurabilità del requisito della doppia punibilità, è manifestamente infondato.
La Corte ha correttamente ravvisato la condizione della doppia punibilità, prevista dall’ art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, in relazione al solo reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio, di cui alla sentenza n. 209 del 2025, emessa il 27 giugno 2025.
Nell’ordinamento nazionale tale ipotesi di reato, contemplata dall’art. 116, comma 15, D.Lgs. conserva la sua rilevanza penale, posto che la depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 8 del 2016 per i reati puniti con pena pecuniaria -come stabilito dall’art. 1 di tale D.Lgs. -non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato (in tal senso, Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus, Rv. 282748 -01; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio in forza del quale, perché sia soddisfatta la condizione della punibilità biunivoca dei fatti reato oggetto di richiesta di consegna tra Stati della Unione europea (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 69 del 2005, art. 7, commi 1 e 3) non si rende necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice del sistema penale straniero trovi perfetta corrispondenza in una fattispecie prevista dal sistema penale italiano; è sufficiente che la condotta penalmente illecita sia prevista e punita come reato in entrambi gli ordinamenti, non potendo assumere rilievo dirimente l’eventuale diversità del regime o della tipologia punitivi, del titolo del reato e di tutti gli altri elementi circostanziali della condotta (Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, Vacarciuc, Rv. 260436 -01; nello stesso senso Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405 -01; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard Pascale, Rv. 269918 -01).
Tale esegesi è stata positivizzata nell’art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, così come modificato dall’ art. 4 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il quale prevede che debba darsi esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il reato per cui è avanzata la richiesta sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, e ciò indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi.
Dovendosi comparare fattispecie incriminatrici appartenenti a due distinti ordinamenti, non ha, dunque, alcun pregio il rilievo difensivo secondo cui la recidiva nel biennio, ritenuta nel titolo emesso dall’Autorità di emissione, non sarebbe rilevante se non in relazione ad una condanna definitiva pregressa pronunciata dall’Autorità giudiziaria italiana, o almeno riconosciuta da tale Autorità.
Vale, invece, osservare che la recidiva è categoria giuridica generale che, nel suo significato di reiterazione dell’illecito, non è esclusiva dell’ordinamento nazionale ed è stata ritenuta in tale accezione dal Giudice rumeno; peraltro, la Corte d’Appello ha anche evidenziato come la reiterazione dell’illecito sia avvenuta entro il circoscritto periodo di due anni, in cui essa ha rilevanza secondo la fattispecie incriminatrice dell’art. 116, comma 15, cit., termine che ha decorrenza dall’accertamento definitivo del precedente illecito, così come stabilito da Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 2025; sicché, sotto ogni profilo, vi è analogia strutturale del reato per cui è stata richiesta la consegna con l’omologa fattispecie punita dall’ordinamento nazionale.
3. È infondato il secondo motivo, relativo ai presupposti applicativi per ritenere il radicamento del soggetto in Italia, ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.
Alla stregua della documentazione prodotta dalla difesa, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il requisito della presenza quinquennale, stabile e continuativa, del ricorrente sul territorio nazionale.
Ciò, anche considerando il periodo successivo alla commissione del reato, secondo le coordinate esegetiche tracciate dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 178 del 2023, ha affermato che l’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 non vieta di considerare la permanenza in Italia anche se durante il periodo considerato lo straniero abbia commesso all’estero il reato per il quale è stato emesso mandato di arresto e anche se la permanenza si sia protratta successivamente, fino a completare il quinquennio dimostrativo del radicamento.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che gli elementi di collegamento del ricorrente con il territorio italiano risalgono, al più tardi, al 2024 (partecipazione ad un corso di formazione professionale di sedici ore nel 2024; assunzione da parte di una impresa edile italiana in data 11 agosto 2025, con contratto a tempo indeterminato dal 14 gennaio 2026; rilascio della carta di identità italiana il 22 gennaio 2026).
Quanto al mancato apprezzamento del certificato di residenza, il rilievo del ricorrente che si tratta di un certificato di residenza storica è corretto, come risulta dagli atti; ma il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello è ininfluente, posto che la data di iscrizione del ricorrente nel registro della popolazione residente è il 7 maggio 2024.
La stessa Corte ha altresì valorizzato l’ulteriore dato che il ricorrente non parla e non comprende la lingua italiana.
A fronte di tale quadro ricostruttivo, la Corte non era tenuta a svolgere ex officio -come invece ha sostenuto la difesa -accertamenti ulteriori e non meglio precisati al riguardo, per acquisire elementi di conoscenza che non possono che essere nella disponibilità esclusiva della persona richiesta in consegna.
Neppure è fondato il rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe trascurato i criteri significativi di un radicamento reale e non estemporaneo del territorio, richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010, costituiti dalla residenza, dal luogo principale degli interessi, dai legami familiari, dalla formazione dei figli.
Si tratta, a ben vedere, di criteri confluiti nell’art. 18-bis, comma 2-bis, legge cit., che ha positivizzato e puntualizzato le elaborazioni di questa Corte, formatesi in relazione alla interpretazione del previgente art. 18, lett. r), legge n. 69 del 2005, a sua volta ispirate alle direttrici della giurisprudenza di legittimità.
Con motivazione, dunque, affatto illogica né apparente, che ha riguardato la documentazione prodotta in rapporto ai diversi indici normativamente definiti -significativi di un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione, come affermato da CGUE sentenza del 6 giugno 2023, in causa C-700/21, O. G, paragrafo 52 -la Corte di appello ha escluso che l’esecuzione della pena sul territorio sia in concreto idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona richiesta.
4. Il terzo motivo, inerente alla mancata specificazione, nel dispositivo, della durata della pena da espiare, è infondato.
Essendo stato indicato il titolo per il quale è stata accordata la consegna -la sentenza n. 209 emessa dal Tribunale di Calafat il 27/06/2025, “esclusivamente per il reato di guida senza patente”, non vi è alcuna indeterminatezza della statuizione decisoria; tanto più che, nelle premesse della decisione, il cumulo era stato di fatto scorporato, con la precisazione che la condanna irrogata per il reato per cui sussisteva la doppia incriminazione è pari a nove mesi di reclusione.
5. Il quarto motivo, attinente alla omessa considerazione del superiore interesse della figlia minore del ricorrente, è del tutto genericamente formulato e perciò inammissibile.
Lamenta, senza avere offerto alcun dato di conoscenza al riguardo, che la bambina sia stata privata del diritto alla vita familiare, tutelato ex art. 8 Convenzione EDU, suscettibile di essere negativamente inciso da decisioni riguardanti la privazione della libertà del genitore.
Sul tema del superiore interesse del minore, in rapporto al mandato di arresto europeo, questa Sezione -riguardo alla madre di figli minori -ha disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, con ordinanza n. 15143 del 14/01/2022 -richiamata dal ricorrente -al fine di comprendere: a) se l’art. 1, parr.2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI dovessero essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; b) se, in caso di positiva risposta alla prima questione, l’art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI fossero compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare “best interest of the child”.
Decidendo sul rinvio, la Corte di Giustizia -Grande Sezione, con sentenza del 21 dicembre 2023, nella causa c-261/22, ha anzitutto ribadito: a) il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri in ragione del quale, quando attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri devono ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e in particolare i diritti fondamentali; b) il principio di riconoscimento reciproco, pilastro fondativo della cooperazione giudiziaria in materia penale, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo conformemente alle disposizioni della decisione quadro n. 2002/584/GAI, potendo il rifiuto essere opposto soltanto sulla base dei motivi fondati sulla decisione quadro, i quali, costituendo eccezioni alla regola, vanno interpretati restrittivamente.
L’esecuzione dell’euromandato deve avvenire, comunque, nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare: a) dell’art. 7, il quale sancisce il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; b) dall’art. 24, paragrafo 2, in quale stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse del minore deve essere considerato preminente.
Come risulta dall’art. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, a tali fini rilevano anche decisioni, quale un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti della madre di minori in tenera età, che non abbiano come destinatari diretti i minori, ma comunque esplichino significativa incidenza sulla loro posizione.
La Corte europea ha dunque stabilito che, tenendo conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione (v., n tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88), l’Autorità giudiziaria dell’esecuzione deve -escluso ogni automatismo -valutare l’effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 7 nonché dall’art. 24, paragrafi 2 e 3, della Carta mediante una verifica bifasica, articolata in due segmenti distinti e non sovrapponibili, da compiere secondo il seguente ordine sequenziale: in primis, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di tali diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche e generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura di tali minori nello Stato membro emittente, oppure che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità, rischio che può risultare da fonti aperte affidabili; nella fase successiva deve verificare in quale misura dette carenze possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se questi siano esposti ad un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali.
Se tanto si è statuito con riguardo alla posizione della madre di minore, va anche detto che nulla risulta a favore del padre; figura che, invero, non fruisce delle garanzie invocate dal ricorrente neanche nell’ordinamento nazionale (si pensi al disposto dell’art. 275, comma 4, cod. proc. peno che pone il divieto di applicazione della custodia carceraria, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti del padre del bambino infraseienne, solo in caso di decesso della madre o di assoluta impossibilità della stessa a dare assistenza) .
Tornando alla fattispecie che occupa, se anche dovessero ritenersi estensibili al padre le tutele previste per la madre di bambini in tenera età, vi è quantomeno un difetto di prospettazione -non solo nella illustrazione del pregiudizio che risentirebbe la minore, della quale non è stato neppure allegato che conviva con il padre -ma anche nella indicazione di carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni detentive assicurate ai genitori di minori nello Stato di emissione; deficit che, nel rispetto della sequenza indicata dalla Corte di giustizia, non consentirebbe neppure di disporre ulteriori approfondimenti ex officio presso lo Stato richiedente.
6. Il quinto motivo, attinente al difetto di proporzionalità della pena e, comunque della misura della consegna in relazione alla minima dimensione lesiva del fatto, è infondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 202 ha evidenziato -sia pure ad altri fini -che la guida senza patente rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un’attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, e dunque per l’incolumità di persone e cose -quale la conduzione di veicoli a motore -in difetto del titolo abilitativo che attesta l’idoneità del soggetto ad esercitarla.
Già nella disciplina antecedente al D.Lgs. n. 8 del 2016, quando il fatto assumeva in generale rilevanza penale, la recidiva nel biennio provocava, dunque, un mutamento qualitativo della risposta punitiva, essendo configurata come circostanza aggravante autonoma, che implicava l’aggiunta di una pena detentiva alla pena pecuniaria prevista per l’ipotesi base. La trasformazione di quest’ultima in illecito amministrativo ha poi ampliato lo scarto, ma senza con ciò rendere la reazione alla nuova violazione, in termini sanzionatori, eccedente i limiti della proporzionalità.
Tali i rilievi della Corte costituzionale.
E comunque, in una lettura sistematica, osserva il Collegio che l’art. 7, comma 4, legge n. 69 cit., nello stabilire che, in caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi, individua la minima misura ritenuta congrua per l’attivazione della procedura di consegna; misura che è decisamente inferiore a quella di nove mesi di irrogata al ricorrente.
7. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
La richiesta di esecuzione in Italia quale misura alternativa alla consegna -su cui la Corte di merito non si sarebbe pronunciata -si risolve nella sostanziale vanificazione della procedura di cooperazione, che non può essere rimessa alla volontà del soggetto richiesto in consegna al fuori dei tassativi motivi di rifiuto tipizzati dal legislatore, in ragione dei principi di fiducia reciproca e di riconoscimento. Si rinvia, al riguardo a quanto esposto al paragrafo 5.
8. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2026.
