Surrender to Romania granted: drug transfer satisfied double criminality and postponement remained discretionary

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
17/06/2026
Decision number
22623/2026
Main ground
Double criminality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsinhuman
🇬🇧 Summary
The case concerned a European Arrest Warrant issued by the Romanian judicial authorities for the execution of a prison sentence resulting from two convictions: one for unlawful drug trafficking committed in December 2020 and one for personal injury committed in February 2016, the latter conviction having led to the revocation of a previously suspended sentence. The Court of Appeal of Florence ordered surrender, finding that the offences satisfied double criminality, that no refusal grounds applied, that the requested person was not genuinely integrated in Italy, and that postponement of surrender was not justified despite pending Italian criminal proceedings. The requested person challenged the decision, arguing that the drug offence concerned only the free transfer of 1.04 grams of cannabis and would amount merely to an administrative violation under Italian law; that surrender should have been postponed because the Italian proceedings concerned more serious facts and were already at trial stage; and that his family ties in Italy established sufficient social integration. The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible. It held that the Romanian drug offence concerned the transfer of drugs to another person and therefore corresponded to the offence under Article 73 of Presidential Decree No. 309/1990, not to the administrative offence relating only to possession for personal use. The Court further held that postponement of surrender under Article 24 of Law No. 69/2005 is discretionary and had been reasonably refused, given that the Romanian sentence was final and significant, while the Italian proceedings were still pending at first instance. Temporary transfer to Italy was also unavailable because no request had been made by the issuing judicial authority. Finally, the Court held that the mere presence of the requested person’s mother and partner in Italy did not prove stable integration, especially in the absence of evidence of lawful employment, identity documents or genuine social roots. The surrender order was therefore upheld.
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Surrender to Romania granted: drug transfer satisfied double criminality and postponement remained discretionary, Italian Supreme Court, 17 June 2026, No 22623/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-drug-transfer-double-criminality-postponement-italy-romania-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze dichiarava sussistenti le condizioni per l’esecuzione del Mandato di arresto europeo (MAE) in relazione alla sentenza emessa il 23 luglio 2021 dalla Autorità Giudiziaria Rumena con le quali [OMISSIS] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre a due anni di “pena complementare” per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti commesso il 3 dicembre 2020. Detta condanna aveva altresì comportato la revoca della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione concessa con sentenza emessa il 25 maggio 2017 dalla Pretura di Brasov per il reato di lesioni personali commesso il 7 febbraio 2016, di tal che la pena da scontare è pari ad anni quattro di reclusione, oltre a due anni di “pena complementare”.
Rilevava la Corte di appello: che il mandato di arresto europeo (MAE) del 15 dicembre 2021 era stato emesso dalla A.G. rumena per dare esecuzione alla pena di cui alle sentenze citate; che sussisteva il requisito della doppia punibilità, essendo entrambi i reati addebitati sussumibili rispettivamente nelle fattispecie di cui agli artt. 582 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pen.; che non sussistevano le cause ostative di cui agli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, non essendo i reati coperti da amnistia, non risultando essere stati gli stessi già giudicati in Italia o in altro Stato membro della UE, non essendo il consegnando minore degli anni 14 all’epoca dei fatti, essendo stati i reati interamente commessi in territorio estero, non risultando pendente in Italia un procedimento per gli stessi fatti e non risultando il consegnando risiedere o dimorare legittimamente in Italia, né essendo effettivamente radicato sul territorio italiano, trattandosi di soggetto sprovvisto di documenti di identità e munito di una patente con false generalità. Riteneva altresì la Corte che la mera presenza della madre e di una compagna sul territorio nazionale non fossero elementi idonei a sostenere il radicamento. Sotto diverso profilo riteneva che la censura difensiva relativa ai trattamenti inumani o degradanti che avrebbe subito nel Paese richiedente non potesse essere condivisa, in difetto di una specifica allegazione. Riteneva infine la Corte che non vi fossero le ragioni per disporre il richiesto rinvio della consegna ai sensi dell’art. 24, comma 1, l. 69 del 2005. [OMISSIS] è sottoposto a procedimento penale anche in Italia, pendente nella fase del primo grado. Da un lato la maggiore gravità dei fatti è frutto di una mera asserzione difensiva, dall’altro la pena indicata nel MAE è stata irrogata con sentenze divenute irrevocabili. Neppure è praticabile il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione (previsto dall’art. 24, comma 2, l. 69 del 2005) dal momento che ciò presuppone una richiesta della Autorità Giudiziaria richiedente, non pervenuta.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione:
alla ritenuta sussistenza della doppia punibilità in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il reato, nei termini in cui è descritto, sarebbe nel nostro ordinamento una mera violazione amministrativa, trattandosi della cessione a titolo gratuito di gr. 1,04 di cannabis. La pena risulta in ogni caso sproporzionata rispetto alla entità del fatto;
alla negata applicazione dell’art. 24, commi 1 e 2, l. 69 del 2005. La Corte di appello non ha adeguatamente considerato che il reato per cui si procede in Italia a carico di [OMISSIS] è connotato da una maggiore gravità rispetto a quelli per i quali è stato richiesto, trattandosi della illecita cessione di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a fronte della cessione di poco più di un grammo di sostanza del tipo cannabis; in Italia il processo è già in fase istruttoria e un eventuale rinvio per il legittimo impedimento dovuto alla detenzione all’estero inciderebbe in maniera negativa sulla ragionevole durata del processo;
al negato riconoscimento del requisito del radicamento sul territorio nazionale, dal momento che [OMISSIS] è stato tratto in arresto presso l’abitazione della compagna. Anche la madre risiede stabilmente in Italia. A ciò si aggiunge la considerazione relativa al lasso temporale fra l’emissione della sentenza da eseguire e l’esecuzione del mandato di arresto, occorsa a cinque anni di distanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Quanto alla pretesa mancanza del requisito relativo alla doppia punibilità, da un lato si rileva che la complessiva condanna ad anni quattro di reclusione cui si riferisce il mandato di arresto riguarda anche il delitto di lesioni personali, avendo la condanna per il reato in materia di stupefacenti comportato la revoca della sospensione condizionale della pena ad anni due di reclusione, che era stata concessa in ordine al precedente delitto con la sentenza della Pretura di Brasov, emessa in data 25 maggio 2017. Dall’altro lato, con specifico riguardo alla cessione di sostanze stupefacenti, basti rilevare che, indipendentemente dalla tipologia della sostanza e dal quantitativo, è addebitata al richiesto una cessione ad altro soggetto che, in quanto tale, integra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e non invece la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del d.P.R. citato che afferisce alla sola ipotesi di detenzione per uso esclusivamente personale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, immune da fratture logiche, al motivo sollevato dalla Difesa. Va premesso che la norma di cui all’art. 24, comma 1, legge 69 del 2005 conferisce alla discrezionalità del giudice la valutazione dell’opportunità o meno di disporre un rinvio della consegna stabilendo che “Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto”.
Orbene, la Corte ha motivatamente esercitato la propria discrezionalità, sottolineando che, a fronte di condanne derivanti da sentenze irrevocabili, doveva considerarsi minusvalente un procedimento pendente nella fase del giudizio dibattimentale di primo grado. Quanto alla maggiore gravità, rilevava la Corte che l’Autorità Giudiziaria Rumena aveva comminato una pena significativa pari ad anni quattro di reclusione. Quanto all’applicabilità del trasferimento temporaneo nello Stato di emissione (previsto dall’art. 24, comma 2, l. 69 del 2005) in modo ineccepibile la Corte ha rimarcato che non è pervenuta in tal senso alcuna richiesta della Autorità Giudiziaria richiedente, mancando così il presupposto necessario.

Quanto al lasso temporale che separa l’emissione della sentenza dall’esecuzione del MAE, basti considerare che il mandato è stato emesso il 15 dicembre 2021 e che, fino all’avvenuto arresto, il ricorrente si è sottratto volontariamente.

Manifestamente infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla mancata considerazione dello stabile radicamento in Italia del richiesto nel quinquennio, in quanto la rappresentazione offerta dal ricorrente è del tutto inidonea a suffragare l’assunto.
Va infatti rimarcato come a sostegno della consolidata presenza in Italia sia stato fatto riferimento alla presenza della madre e di una donna legata da relazione sentimentale. Orbene, sulla base di quanto dedotto non può dirsi che sia stato comprovato l’effettivo radicamento del ricorrente, che presuppone una consolidata scelta, espressa in primo luogo dalla continuità e stabilità della presenza, nonché dalla fissazione in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, oltre che dall’eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296; Sez. 6, n. 33865 del 30/07/2015, Hetes, Rv. 264372). Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita della ricorrenza di tali condizioni. Anzi, va sottolineato, in senso decisamente contrario, il fatto che il ricorrente è privo di documenti di identità, che è invece munito di una patente con false generalità e che non risulta avere alcuna stabile attività lavorativa, di tal che correttamente, dunque, la Corte d’appello ha escluso la prova di uno stabile radicamento sul territorio, non potendosi considerare tale la presenza della madre, né quella di una persona legata da relazione sentimentale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 17/06/2026

Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi

Il Presidente
Ercole Aprile