EAW and evidence of an enforceable judgment (not necessarily definitive)

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
14/04/2026
Decision number
13714/2026
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The executing judicial authority is required only to verify the existence of a valid legal basis for the surrender, and cannot review either the validity of such basis or the merits of any remedies pursued within the legal system of the issuing State. Surrender is therefore lawful where the European Arrest Warrant has been issued on the basis of a conviction that is enforceable but not yet final, since Article 8 of the Framework Decision of 13 June 2002 attaches relevance solely to the enforceability of the judgment, and not to its finality, as an essential condition of the system of cooperation aimed at the surrender of requested persons between EU Member States. Accordingly, the filing of an application seeking leave to appeal out of time is irrelevant for the purposes of surrender, as such application does not, in itself, affect the enforceability of the judgment underlying the European Arrest Warrant.
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EAW and evidence of an enforceable judgment (not necessarily definitive), Italian Supreme Court, 14 April 2026, No 13714/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-evidence-enforceable-judgment-not-definitive-italy-romania-4-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna accoglieva la richiesta di consegna, in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 115/2025, emesso in relazione all’esecuzione della pena definitiva pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione, irrogata per i reati di danneggiamento e incendio doloso.

2. La difesa del ricorrente ha preliminarmente evidenziato come, nei confronti del ricorrente, siano stati emessi due distinti mandati di arresto europeo (rispettivamente il n.115/25 e il n.423/25), da cui scaturivano autonomi procedimenti dinanzi alla Corte di appello di Bologna (rispettivamente iscritti al n.5f26 e n.6f26 RG) trattati alla medesima udienza.

I giudici di appello disponevano la consegna esclusivamente in relazione al primo procedimento, mentre per il secondo rigettavano la richiesta ritenendo l’incompatibilità delle condizioni detentive con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

2.1. Fatta tale premessa, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 L. 22 aprile 2005, n.69, nonché degli artt.47 e 48 della CDFUE, rappresentando che la sentenza emessa in Romania, pur formalmente definitiva, era stata oggetto di ricorso volto ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello, sul presupposto che il condannato non aveva mai avuto conoscenza del procedimento.

La difesa ha dedotto di aver documentato la proposizione del ricorso per rimessione in termini, contenente anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione, elementi a fronte dei quali la Corte di appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento volto alla consegna.

2.2. La difesa eccepiva un ulteriore motivo di violazione dell’art. 2 L. 22 aprile 2005, n.69, segnalando come la Corte di appello, pur se in procedimenti separati, aveva riconosciuto la compatibilità delle condizioni carcerarie solo relativamente al presente giudizio, mentre per quello parallelo (relativo ad una condanna a pena superiore per reati diversi) aveva escluso che il regime detentivo chiuso fosse compatibile con la tutela dei diritti della persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La prima questione dedotta dal ricorrente attiene alla presunta efficacia ostativa del ricorso per rimessione in termini proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale rumena.

Il motivo è infondato, posto che l’autorità cui è richiesta la consegna è tenuta esclusivamente a verificare l’esistenza del titolo legittimante, non potendo certamente sindacare la sua validità, come pure la fondatezza dei mezzi impugnatori azionati nell’ordinamento interno dello Stato richiedente.

È opportuno ribadire che, in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna per l’estero nel caso in cui il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l’art. 8, paro 1, lett. c), della decisione quadro n. (Omissis) del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola “esecutività” e non alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’Unione europea (Sez.6, n. 23117 del 18/6/2025, Mouly, Rv. 288241; Sez.6, n. 14220 del 14/4/2021, Ziotea, Rv.280878-02).

In applicazione di tale principio, è agevole concludere nel senso dell’irrilevanza -ai fini della consegna -dell’avvenuta proposizione del ricorso volto ad ottenere la rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna, posto che tale ricorso non determina di per sé il venir meno dell’esecutività del titolo posto a fondamento del mandato di arresto europeo.

Peraltro, deve evidenziarsi come la stessa difesa del ricorrente, pur facendo riferimento al fatto che è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione della sentenza, non ha dedotto e tanto meno provato che tale richiesta sia stata accolta dall’autorità giudiziaria rumena.

Ne consegue che, a fronte di una condanna emessa dallo Stato estero che, al momento della decisione assunta dalla Corte di appello, risultava sicuramente esecutiva, correttamente è stata accolta la richiesta di consegna.

3. L’ulteriore questione dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata.

La difesa lamenta la difformità tra due decisioni, assunte dalla medesima Corte di appello nei confronti del ricorrente, lì dove in un caso si è ritenuto che il regime detentivo è tale da escludere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, mentre, nel secondo si è pervenuti alla soluzione opposta.

Invero, nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha fornito un’ampia e articolata motivazione in merito alle condizioni detentive, specificando che a fronte di un limitato periodo iniziale di 21 giorni, il restante periodo di detenzione verrà scontato in regime semiaperto (con restrizione in cella nelle sole ore notturne e per il tempo di consumazione dei pasti), cui seguirà il regime aperto (durante il quale le celle non vengono chiuse neppure di notte).

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto che le misure compensative siano ampiamente idonee a bilanciare la ristrettezza del luogo di detenzione, formulando un giudizio di merito, correttamente motivato, immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

Né conduce a diverse conclusioni il raffronto con la decisione, assunta nel proc. n.6/2026 RG, con la quale è stata negata la consegna del ricorrente sul presupposto dell’incompatibilità delle condizioni detentive riferite dall’autorità richiedente.

In quel caso, come riferito dalla stessa difesa, la pena complessiva da espiare era più elevata e avrebbe comportato la sottoposizione al regime detentivo “chiuso” per 9 mesi, ragion per cui la Corte di appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta.

A ben vedere, quindi, tra la decisione oggetto del presente procedimento e quella addotta dalla difesa non sussiste alcuna contraddittorietà logica, proprio perché i presupposti fattuali posti a fondamento delle due sentenze sono diverse e ben giustificano anche la diversità degli esiti.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.