Surrender to Poland granted: EAW sufficiently described requested person’s role in fraud scheme

EAW
🇮🇹Italy🇵🇱Poland
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
23/06/2026
Decision number
23350/2026
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by the District Court of Łódź-Śródmieście for participation in a criminal organisation, fraud, theft and impersonation of a public official. The Court of Appeal of Turin ordered surrender. The requested person challenged the decision, arguing that the EAW did not sufficiently describe his role, the specific contribution allegedly made to the offences, and the dates of commission of some of the alleged crimes. The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible. It held that, following the 2021 reform of Law No. 69/2005, the EAW must contain the elements necessary for the executing judicial authority to carry out its review, but it is no longer necessary to attach evidence or a detailed statement of the sources of proof. In this case, the warrant sufficiently described the requested person’s alleged participation in an organised criminal group involved in frauds against elderly persons, including the methods used, the purpose of money transfers and the role of the participants. The Court also held that the indication of a time frame for the offences is sufficient where the facts can be placed chronologically and their essential features are clear. The alleged lack of precise dates did not affect the right of defence. The appeal was therefore declared inadmissible.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Surrender to Poland granted: EAW sufficiently described requested person’s role in fraud scheme, Italian Supreme Court, 23 June 2026, No 23350/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-factual-description-formal-requirements-italy-poland-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di [OMISSIS] alla Autorità Giudiziaria polacca, in relazione ai reati di “partecipazione a una organizzazione criminale”, “truffa”, “furto”, “usurpazione di una carica”, di cui agli artt. 227, 258, 278, 286, comma 1, codice penale polacco, commessi nel periodo da gennaio al 30 giugno 2020, come descritti nel mandato di arresto europeo emesso il 12 gennaio 2026 dall’Autorità Giudiziaria della Polonia – Corte distrettuale di Lodz-Srodmiescie.
La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell’imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano, rappresentando altresì che il mandato contiene le informazioni prescritte dall’art. 6, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, rilevando la insussistenza di motivi ostativi alla consegna, in via obbligatoria o facoltativa, di cui alla legge n. 69 del 2005. Disattendendo la censura difensiva, la Corte ha altresì ritenuto che il mandato indicasse con sufficiente precisione la data di commissione dei reati, indicando quanto meno un lasso temporale specifico entro cui si ritengono commessi i fatti delittuosi. Riteneva inoltre inconferente la distanza temporale intercorrente fra la commissione dei fatti di reato e la data di emissione del mandato di arresto europeo, non integrando alcun motivo di rifiuto della consegna e non reputava necessario acquisire l’ordinanza cautelare, alla luce delle complete informazioni contenute nel mandato stesso.

La Corte ha inoltre ritenuto che non sussistano le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, la cui applicazione è stata invocata dalla Difesa, dal momento che il richiesto, pur asseritamente nato in Italia ma, comunque, cittadino polacco, non ha fornito prova efficace della residenza sul territorio nazionale da almeno un quinquennio, avendo provato una presenza in Italia del consegnando e del suo nucleo familiare solo a partire dalla fine del 2025.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico e articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla violazione dell’art. 2, l. 69 del 2005, a mente del quale il mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel caso di specie tale principio collide con la genericità delle indicazioni contenute nel mandato, ove non viene indicato con precisione il ruolo che [OMISSIS] avrebbe rivestito nell’esecuzione dei reati addebitati. In relazione alla truffa perpetrata in data 17 giugno 2020, non è fornita la descrizione del contributo offerto dai singoli concorrenti, così come, con riguardo al reato associativo, l’appartenenza alla consorteria viene descritta in termini di attribuzione al richiesto dei reati-fine. Inoltre, non è indicata con precisione, in relazione ad alcuni rei reati, la data di commissione dei reati, dato viceversa fondamentale per poter correttamente esercitare il diritto di difesa.
La Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare le prerogative di cui all’art. 16 l. 69 del 2005 e richiedere maggiori informazioni e documentazione integrativa per far emergere il collegamento probatorio concreto fra il soggetto richiesto e i reati allo stesso addebitati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure dedotte sono manifestamente infondate.
L’art. 6, comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto che il mandato contenesse una esposizione adeguata dei fatti, e pertanto non ha richiesto informazioni aggiuntive ex art. 16 della legge n. 69 del 2005. Le indicazioni contenute nel mandato d’arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative della partecipazione di [OMISSIS] a un gruppo criminale organizzato per commettere truffe ai danni di persone anziane, dopo averle precedentemente indotte in errore circa l’identità delle persone che le contattavano telefonicamente, qualificandosi mendacemente, a seconda dei casi, come familiare bisognoso di assistenza finanziaria, come dipendente dell’impianto di approvvigionamento idrico, come agenti di Polizia, nonché circa lo scopo del richiesto trasferimento di denaro, indicato in vari modi, dalla necessità di pagare la cauzione per un incidente stradale, alla necessità di verificare il funzionamento dell’impianto idrico (così accedendo illecitamente all’abitazione per sottrarre denaro) a quello di assistere le autorità di contrasto all’arresto degli autori dei reati.
Quanto alle date di commissione dei distinti reati, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero enunciate in modo generico e tale da non consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa basti osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata enunciazione specifica dell’ambito temporale delle condotte comporta una patologia solo quando non sia possibile collocare nel tempo l’episodio criminoso contestato. L’omissione è, invece, improduttiva di conseguenze allorché, come nel caso di specie, vi sia riferimento a un arco temporale entro cui si ritengono commessi i reati e, alla luce della descrizione del fatto, risultino individuati i parametri temporali e, dunque, chiari i profili essenziali del fatto nella sua dimensione cronologica (Sez. 5, n. 11024 del 09/12/2025, dep. 2026, C., Rv. 289596 – 01). A tali criteri corrispondono le truffe descritte nei “Fatti” III, IV e V del mandato, in relazione alle quali la connotazione temporale è adeguatamente indicata, facendo rispettivamente riferimento ai periodi gennaio-marzo 2020, marzo-aprile 2020 e giugno 2020.

Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell’incertezza fattuale e circostanziale degli addebiti, anche con riguardo al reato associativo, contestato da gennaio a giugno 2020, atteso che le descritte modalità di perpetrazione dei reati-fine e la identità soggettiva dei concorrenti ben evidenziano la sussistenza del quadro indiziante.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 23/06/2026