EAW and failure to assess allegations on detention conditions
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2015 la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Croazia nei confronti di C.E. limitatamente all’espiazione della pena di anno uno e mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale regionale di Pola del 30 settembre 2008, in relazione al reato di frode nell’esercizio di operazioni commerciali previsto dall’art. 293 c.p. croato, comma 2 (sentenza richiamata, ai fini del cumulo delle pene, dalla sentenza del Tribunale comunale di Pola del 30 marzo 2011).
La Corte d’appello, inoltre, ha provveduto a detrarre dalla pena su indicata la custodia cautelare sofferta dall’8 agosto 2000 al 21 febbraio 2011 e dal 19 gennaio 2015 al 22 gennaio 2015 (mesi sei e giorni diciotto).
2. Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 700 e 705 cod. proc. pen., art. 10 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonchè vizi della motivazione con riferimento al fatto che la sentenza sulla quale si basa la domanda di estradizione è un titolo diverso da quello per cui è stata ritenuta concedibile e che, in relazione a questo secondo titolo, non è stata prodotta la documentazione di cui all’art. 700 cod. proc. pen..
Si deduce, inoltre, che agli atti non esiste alcuna certificazione inerente la data di passaggio in giudicato della sentenza K-54/01 del 30 settembre 2008, nè risulta alcuna specificazione in merito alla prescrizione della pena ivi inflitta (ove già esecutiva), ovvero del reato per cui è intervenuta condanna (ove non esecutiva), precludendo in tal modo ogni valutazione ai sensi del su citato art. 10 della Convenzione europea.
Si lamenta, infine, l’illegalità della pena che l’Autorità croata intende eseguire, poichè non corrisponde al risultato derivante dalla sottrazione del pre-sofferto, nonostante abbia provveduto (con la sentenza K-747/2010) al cumulo delle pene inflitte all’estradando con due distinte sentenze di condanna, indicando una pena complessiva da espiare pari ad anni due e mesi tre di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza si deducono violazioni di legge ex artt. 698 e 705 cod. proc. pen. e vizi della motivazione con riferimento al pericolo di atti persecutori e discriminatori a causa della nazionalità italiana del ricorrente, sulla base di quanto rappresentato nella memoria difensiva prodotta nel giudizio innanzi alla Corte distrettuale, riguardo all’esistenza di problemi ancora attuali di convivenza con la minoranza italiana in Croazia e alla possibilità di trattamenti inumani e degradanti negli istituti carcerari dello Stato di destinazione, a causa del riconoscimento – da parte delle stesse Autorità croate – di problemi sistemici per l’attuale sovraffollamento delle carceri croate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Con riferimento al primo motivo di ricorso la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento del petitum estradizionale limitatamente al reato oggetto della sentenza di condanna alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, inflitta al C. con la su indicata sentenza del Tribunale regionale di Pola (K-54/01) del 30 settembre 2008, dunque con riferimento ad un titolo estradizionale adeguatamente precisato ed autonomamente ricostruibile nel suo contenuto, poichè comunque richiamato, ai fini del cumulo delle pene, nell’altra sentenza del Tribunale comunale di Pola del 30 marzo 2011 (K-747/2010), avente ad oggetto altro illecito per il quale è stata invece esclusa la fondatezza della domanda per difetto della condizione relativa alla doppia incriminabilità.
Per il reato di frode in operazioni commerciali che costituisce l’oggetto del titolo in relazione al quale è stata parzialmente ritenuta accoglibile la domanda, la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha correttamente provveduto a determinare la durata della custodia cautelare presofferta sulla base delle indicazioni chiaramente emergenti dagli atti processuali, ed in tal senso esplicitate dalle stesse Autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
Non risultano invece individuati con chiarezza, sulla base degli atti disponibili, i decisivi profili attinenti alla intervenuta irrevocabilità della menzionata pronuncia di condanna (K-54/01) del 30 settembre 2008 e alla data di prescrizione della pena prevista per il reato che ne costituisce l’oggetto.
3. Per quel che attiene, inoltre, al secondo motivo di ricorso, assumono carattere decisivo ed assorbente – rispetto ai rilievi dal ricorrente solo genericamente formulati in merito ai problemi di convivenza con la minoranza italiana in Croazia – le ulteriori doglianze prospettate con riguardo all’incidenza, sulla effettiva sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda estradizionale, delle attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente, non avendo la Corte d’appello compiutamente esaminato la documentazione prodotta con specifico riguardo sia alle connotazioni, sistematiche o meno, delle violazioni oggetto delle numerose pronunce di condanna emesse dalla Corte EDU per la infrazione, sotto tale profilo, dell’art. 3 C.E.D.U. (v., ad es., Corte EDU, 6 novembre 2012, n. 49268/2010, Longin c. Croazia), sia al contenuto del Rapporto CPT/Inf (2014) 9 del 18 marzo 2014 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, che ha visitato la Croazia dal 19 al 27 settembre 2012.
In tale rapporto, infatti, il su indicato organismo del Consiglio d’Europa ha rilevato il problema del sovraffollamento carcerario in Croazia, esprimendo raccomandazioni che invitano le Autorità croate:
a) ad adottare misure volte a ridurre i livelli di occupazione delle celle in tutte le carceri visitate (e nelle altre carceri della Croazia), in modo tale da fornire almeno 4 metri quadrati di spazio abitabile per detenuto nelle celle con più occupanti (par. 36); b) a migliorare il programma di attività, comprese le opportunità di lavoro e di formazione professionale, per i detenuti del carcere statale di Glina, delle carceri delle contee di Zagabria e Sisak e, ove necessario, delle altre carceri della Croazia (par. 40).
Nè adeguatamente valutato risulta, allo stesso fine, il contenuto della Relazione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia del 12 giugno 2014, avente ad oggetto l’esame delle condizioni di vita nelle strutture penitenziarie, che in relazione ad altro profilo, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata (là dove si afferma che le pene detentive brevi, come quella in esame, possono trovare modalità di esecuzione alternativa al carcere, secondo le scelte rimesse all’Autorità giudiziaria croata), pone in rilievo l’esistenza di “un serio ritardo nella piena operatività del sistema di libertà vigilata e la completa inattività a riguardo dei menzionati sistemi elettronici” per la localizzazione dì persone in custodia cautelare o in libertà condizionale, auspicando, fra l’altro, “un’implementazione più valida delle misure alternative”.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, limitatamente ai profili critici su evidenziati (nei parr. 3 e 4), l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ponga rimedio ai vizi riscontrati.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2016
