Surrender to Romania granted: five-year residence requirement remains a prerequisite for social rehabilitation refusal ground
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di [OMISSIS] in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria rumena, per dare esecuzione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di truffa continuata commessi in Romania dall’agosto 2018 al giugno 2022 irrogata dal Tribunale di Suceava con la sentenza divenuta definitiva per effetto della sentenza del 2 aprile 2026 della Corte di appello di Suceava del 16 novembre 2023.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo e terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 18-bis della l. n. 69 del 2005 non essendosi tenuto conto di tutti i parametri in concreto rilevanti per la valutazione della residenza o dimora effettiva, stabile e continuativa, valorizzando peraltro solo il dato temporale della residenza da almeno cinque anni di cui non vi è menzione nella normativa comunitaria, ma solo in quella italiana e senza prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa per verificare se lo stesso risiedesse in Italia da prima dell’emissione della carta di identità italiana rilasciatagli nel 2023.
Si osserva che la Corte Cost. con la sentenza n.178 del 2023 ha affermato che ai fini del rifiuto facoltativo della consegna occorre una verifica individualizzata e complessiva dei legami della persona con lo Stato di esecuzione, escludendo automatismi incompatibili con la finalità di reinserimento sociale.
Sussistono, pertanto, le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Italia, poiché la durata del soggiorno rappresenta un indice rilevante, ma non esclusivo né autosufficiente, sicché anche un periodo inferiore a cinque anni può essere sufficiente ove assistito da altri elementi univoci attestanti lo stabile radicamento in Italia.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa verifica effettiva dei presupposti richiesti per dare esecuzione alla consegna in assenza di cause ostative.
2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.
Si osserva che la Corte d’appello non ha svolto alcuna verifica sulle condizioni detentive delle carceri rumene senza acquisire garanzie sull’assenza di trattamenti inumani e degradanti pure in difetto di specifiche deduzioni nel giudizio di merito.
In definitiva, si censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in Romania, il predetto non sarà sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da rigettare per infondatezza del primo motivo di ricorso e per genericità dei restanti motivi.
Quanto al primo motivo del ricorso, con il quale la difesa ha dedotto la questione dell’applicabilità della disposizione dettata dall’art.18-bis legge n. 69 del 2005, secondo la quale l’autorità giudiziaria italiana può rifiutare la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo emesso a fini esecutivi laddove il consegnando sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio italiano, si deve premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”, che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69/2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.
Tali presupposti sono stati oggetto di una valutazione della Corte di appello condizionata dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di documenti idonei a dimostrare la durata non inferiore a cinque anni di tale permanenza in Italia.
L’art. 18-bis stabilisce, al comma 2-bis, che la corte di appello debba compiere una serie di verifiche in ordine all’effettività della residenza o della dimora del consegnando nel territorio italiano, anche allo scopo di appurare se l’esecuzione della pena in Italia sia «in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale».
Ma tali verifiche presuppongono che sia stato accertato il presupposto temporale della residenza stabile da almeno cinque anni nel territorio nazionale, che è stato fissato per legge in tale durata per assicurare interpretazioni uniformi del dato, altrimenti ambiguo, della stabilità dell’inserimento della persona nel contesto sociale e familiare dello Stato di esecuzione, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione della normativa europea di riferimento, in particolare dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo allorché esso sia stato emesso «ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
Il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, e per tale ragione la Corte di giustizia con la sentenza del 6 giugno 2023 (in causa C-700/21, O. G.) ha osservato che gli Stati membri sono liberi di trasporre o meno, nel loro diritto interno, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati all’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, incluso quello di cui al punto 6, e possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, e dunque fissare limiti più stringenti all’esercizio di detta facoltà, a condizione di non introdurre ingiustificate discriminazioni tra i cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati terzi che «presentino un grado di integrazione certo» nello Stato di esecuzione e che si trovano «in una situazione comparabile» quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo.
Conseguentemente la previsione di una durata minima del requisito della stabilità del radicamento non si pone affatto in contrasto con la normativa europea ma ne rappresenta una forma legittima di recepimento nell’ordinamento interno, non essendo previste differenziazioni da cittadini italiani e cittadini di altri Stati.
La Corte di appello ha dato atto di non avere rilevato dalla documentazione prodotta dal ricorrente alcuna indicazione utile a fondamento della prova di un radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, escludendo la ricorrenza di tale motivo facoltativo di rifiuto in ragione della limitata durata della sua presenza sul territorio nazionale, potendosene al massimo ritenere dimostrata la sussistenza dall’anno 2023 in cui risulta essergli stata rilasciata la carta d’identità italiana.
Il ricorrente ripropone in questa sede una mera elencazione della documentazione prodotta davanti alla Corte di appello senza illustrarne la rilevanza e sollecita un nuovo giudizio di merito senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, con le quali è stato messo innanzitutto in evidenza l’insussistenza della prova dello stabile radicamento in rapporto alla durata della presenza in Italia per il periodo di almeno un quinquennio, richiesto come condizione minima necessaria per poter opporre il motivo facoltativo di rifiuto previsto dalla citata disposizione (art. 18-bis, comma 2 della legge cit.).
Al riguardo va osservato che anche dopo la modifica dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato.
La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, in linea con la sentenza della Corte Cost. n.178 del 6 luglio 2023 che, richiamandosi anche alla sopra citata sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della previgente disposizione nella parte in cui non prevedeva tale facoltà di rifiuto anche nel caso di cittadino di uno Stato terzo, sempre che la Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.
L’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 18-bis cit., pur contenendo una previsione normativa espressa dei criteri che devono orientare l’esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto alla consegna ai fini della verifica della idoneità della esecuzione della pena nel territorio nazionale in funzione del reinserimento sociale del detenuto, tuttavia non prescinde dalla sussistenza del necessario presupposto della durata della presenza nel territorio nazionale da almeno cinque anni.
Sebbene, come già condivisibilmente affermato, l’omessa valutazione degli indici normativamente fissati per dare conto dell’effettivo radicamento sul territorio nazionale può integrare il vizio della violazione di legge (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601), nella fattispecie in esame avendo la Corte di appello dato conto della carenza di prova della presenza stabile del ricorrente per almeno un quinquennio, il vaglio da eseguire alla stregua dei predetti indici normativi, che presiedono all’esercizio della facoltà di rifiutare la consegna, risulta essere stato correttamente adempiuto.
Detto comma stabilisce, infatti, dei criteri di valutazione, peraltro non tassativi, che devono essere apprezzati per ritenere giustificato l’opposizione del motivo facoltativo di rifiuto di consegna, «tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante».
In altri termini, solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.
In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto di avere escluso la sussistenza del radicamento non inferiore al quinquennio sul territorio nazionale, senza, peraltro, neppure apprezzare l’epoca di commissione dei reati in Romania (nel periodo 2018-2022) come indice che obiettivamente confligge con il requisito di stabilità della presenza in Italia, a fronte di altre emergenze che sono state all’opposto correttamente apprezzate come indici della permanenza del radicamento nel paese di origine (in particolare la perdurante e attuale residenza della moglie e dei figli in Romania).
Pertanto, le censure dedotte appaiono manifestamente infondate perché non consentono di ritenere integrata alcuna violazione di legge, in merito alla rilevata insussistenza del requisito del radicamento stabile in funzione della valutazione dell’interesse legittimo del ricorrente ad eseguire la pena in Italia, nella prospettiva di favorire il suo reinserimento sociale dopo l’espiazione della pena in applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.
Con riferimento alla questione del rischio di trattamenti inumani per le condizioni delle carceri rumene costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 – nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 – è necessario che il rischio di trattamento inumano e degradante da parte dello Stato emittente sia fondato su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo a seguito dell’accertamento di dette condizioni, l’Autorità giudiziaria nazionale dello Stato di esecuzione deve procedere a chiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare utile e necessaria al riguardo (ex plurimis, Sez.6, n. 23277 del 1/06/2016, Barbu, Rv. 267296).
Nel caso all’esame della Corte, tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto, specifico e aggiornato sul quale poter fondare una ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando in merito alle condizioni di detenzione carceraria nello Stato richiedente.
Non risulta indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema della Nazioni Unite, o anche rapporti elaborati da organizzazioni non governative operative a livello internazionale che abbiano recentemente evidenziato problematiche delle condizioni detentive nelle carceri rumene.
Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte sono, del resto, inammissibili critiche al sistema carcerario meramente esplorative, ovvero non sostenute dall’allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata (tra le tante, Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga, non mass. relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass. relativa ad un m.a.e. maltese).
Si tratta di regole che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valide anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l’art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall’art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).
Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l’esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall’autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione).
Come già affermato più volte da questa Corte (Sez. F, n. 35554 dell’1/08/2019, Mogos, non mass; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; Marius, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, Marius, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmiveş ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU, chiedendo l’introduzione di “misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione”.
Nel caso di specie le censure difensive sono del tutto generiche perché non sono state segnalate situazioni attuali di compromissione dei diritti dei detenuti nelle carceri rumene.
Analoghe considerazioni valgono per le censure generiche mosse nel secondo e terzo motivo di ricorso relativamente all’omessa verifica di possibili astratte cause di rifiuto della consegna, neppure specificamente dedotte davanti alla Corte di appello.
È sufficiente ricordare che il rifiuto della consegna è concepito come una eccezione da interpretare restrittivamente, in rapporto al principio di reciproca fiducia degli Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo, assumendo rilevanza soltanto carenze strutturali e di sistema che siano state oggetto di segnalazioni o di informazioni assunte da organi internazionali di tutela dei diritti umani.
Questa Corte di cassazione ha chiarito che i giudici di merito sono tenuti a compiere accertamenti, anche prescindendo da puntuali allegazioni difensive, solamente laddove le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (così, tra le molte, proprio con riferimento alle condizioni delle carceri rumene, Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166; Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non mass.).
La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio.
Inoltre va osservato che il ricorrente pare ignorare che l’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha integralmente modificato i primi due commi dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 17 legge cit.: ai sensi del comma 1, in particolare, il ricorso è proponibile solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge.
Rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva il diritto di proporre ricorso «anche per il merito», il ricorso è ora proponibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che non possono essere demandati alla Corte di cassazione gli accertamenti in fatto che andavano eventualmente sollecitati davanti alla Corte di appello.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 giugno 2026
Il Consigliere estensore
Riccardo Amoroso
Il Presidente
Ercole Aprile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GIU 2026
