EAW surrender: five-year residence requirement and insufficient evidence of prison conditions risk
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di [OMISSIS] in relazione al mandato di arresto europeo del 26 gennaio 2023 emesso dalla Procura Regionale di Montona, convalidato dal Tribunale di Lom (Bulgaria) per il reato di lesioni personali commesso in territorio Bulgaro.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OMISSIS] , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito esposti.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005, in ragione della erronea esclusione del radicamento familiare e sociale in Italia. La Corte territoriale avrebbe negato la sussistenza della causa ostativa alla consegna sulla sola base del mancato requisito del quinquennio di permanenza in Italia.
Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe omesso di valutare elementi documentali significativi attestanti il radicamento nel territorio nazionale, tra cui il contratto di locazione regolarmente registrato, il rapporto di convivenza con tre figli minori, la percezione dell’assegno di inclusione e dell’assegno unico, l’inserimento scolastico dei figli.
Ugualmente erronea è la decisione che ha dato rilievo alla permanenza dei figli in Italia con la madre, senza procedere ad un adeguato bilanciamento tra le esigenze della cooperazione giudiziaria e il diritto all’unità familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2 e 17 L. n. 69/2005 e il difetto di motivazione per avere la Corte d’Appello qualificato come “generiche” le allegazioni difensive sulle criticità del sistema carcerario bulgaro.
Secondo la difesa del ricorrente, il sovraffollamento e le carenze strutturali delle carceri bulgare costituiscono dati noti e documentati da organismi internazionali, pertanto la Corte avrebbe dovuto attivare il meccanismo delle informazioni complementari previsto dalla giurisprudenza europea derivante dalla sentenza “Aranyosi”, con la richiesta di informazioni individualizzate sul carcere di destinazione e sulle concrete condizioni di detenzione del consegnando.
In particolare si osserva che l’onere di approfondimento non poteva essere trasferito integralmente sulla difesa.
A sostegno della censura vengono richiamati precedenti della Corte di cassazione in materia e una denuncia pubblica del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) – non meglio specificata – relativa alle condizioni degli istituti penitenziari bulgari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e per genericità del secondo.
Quanto al motivo di rifiuto correlato alla residenza si deve rilevare l’assoluta genericità della doglianza atteso che alcun documento è stato sottoposto alla Corte
di appello a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, sull’assunto erroneo dell’irrilevanza di tale requisito temporale.
Al riguardo va osservato che anche dopo la modifica dell’art. 18-bis per effetto del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato.
La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.
In altri termini, solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.
Il requisito temporale del quinquennio non costituisce un indice meramente orientativo, bensì una condizione espressamente prevista dal legislatore ai fini della valutazione del radicamento territoriale rilevante in materia di mandato di arresto europeo.
Il presupposto temporale della residenza stabile da almeno cinque anni nel territorio nazionale, è stato fissato per legge per assicurare interpretazioni uniformi del dato, altrimenti ambiguo, della stabilità dell’inserimento della persona nel contesto sociale e familiare dello Stato di esecuzione, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione della normativa europea di riferimento, in particolare dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo allorché esso sia stato emesso “ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno”.
2. Il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, e per tale ragione la Corte di giustizia con la sentenza del 6 giugno 2023 (in causa C-700/21, O. G.) ha osservato che gli Stati membri sono liberi di trasporre o meno, nel loro
diritto interno, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati all’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, incluso quello di cui al punto 6 e possono altresì scegliere dì limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, e dunque fissare limiti più stringenti all’esercizio di detta facoltà, a condizione di non introdurre ingiustificate discriminazioni tra i cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati terzi che “presentino un grado di integrazione certo” nello Stato di esecuzione e che si trovano “in una situazione comparabile” quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo.
Conseguentemente la previsione di una durata minima del requisito della stabilità del radicamento non si pone affatto in contrasto con la normativa europea ma ne rappresenta una forma legittima di recepimento nell’ordinamento interno, non essendo previste differenziazioni da cittadini italiani e cittadini di altri Stati.
3. Né valgono a superare tale rilievo le deduzioni concernenti la presenza sul territorio nazionale dei figli minori del ricorrente.
La giurisprudenza convenzionale e nazionale attribuisce certamente rilievo all’interesse del minore e al diritto all’unità familiare alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 21 dicembre 2023 in causa C-261/22, essendo onere della parte allegare specifiche circostanze rivelatrici della esistenza, nello Stato richiedente, di carenze strutturali e di sistema tali da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell’infanzia, ma tali esigenze possono assumere carattere ostativo alla consegna solo in presenza di situazioni eccezionali, nelle quali l’allontanamento del genitore determini un concreto e grave pregiudizio per il minore per l’assenza di altra figura genitoriale idonea a prestargli assistenza (Sez. 6 n. 51798 del 28/12/2023, Harjan Ruxandra Ionel, Rv. 285600).
Nella specie, la stessa documentazione valorizzata dalla difesa evidenzia la presenza e la convivenza della madre con i figli, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le esigenze familiari potessero essere adeguatamente salvaguardate anche in caso di consegna.
Il motivo, pertanto, non denuncia alcuna violazione di legge, ma tende a sollecitare una diversa valutazione di merito delle circostanze dedotte, non consentita in sede di legittimità.
4. Il secondo motivo è anch’esso generico e reiterativo.
La Corte di appello ha qualificato come generica la prospettazione difensiva concernente il rischio di trattamenti inumani o degradanti negli istituti penitenziari bulgari, evidenziando la totale assenza di elementi specifici riferibili alla posizione del ricorrente e di documentazione concretamente idonea a dimostrare l’esistenza di criticità attuali tali da imporre l’attivazione del meccanismo delle informazioni complementari previsto dalla giurisprudenza eurounitaria.
Invero, i principi affermati dalla sentenza Aranyosi e Caldàraru della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione, 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU) presuppongono che siano portati all’attenzione del giudice elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati dai quali possa desumersi l’esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti nello Stato di emissione; soltanto in presenza di tale base fattuale sorge l’obbligo di acquisire ulteriori informazioni individualizzate.
Nel caso di specie, invece, la difesa si è limitata a fare riferimento, in termini del tutto generici, al sovraffollamento e alle carenze strutturali delle carceri bulgare, senza indicare fonti specifiche e aggiornate dalle quali desumere l’esistenza di un rischio effettivo di trattamento inumano e degradante.
5. In tale contesto, la Corte territoriale ha correttamente escluso la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, sicché la censura si risolve nella prospettazione di un obbligo di attivazione officiosa non giustificato dagli elementi concretamente allegati.
È necessario che il rischio di trattamento inumano e degradante da parte dello Stato emittente sia fondato su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo a seguito dell’accertamento di dette condizioni, l’Autorità giudiziaria nazionale dello Stato di esecuzione deve procedere a chiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare utile e necessaria al riguardo (ex plurimis, Sez.6, n. 23277 del 1/06/2016, Barbu, Rv. 267296).
Nel caso all’esame della Corte, tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto, specifico e aggiornato sul quale poter fondare una ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante d~el consegnando in merito alle condizioni di detenzione carceraria nello Stato richiedente.
Non risulta indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa o appartenenti al sistema della Nazioni Unite, o anche rapporti elaborati da organizzazioni non governative operative a livello internazionale che abbiano recentemente evidenziato problematiche delle condizioni detentive nelle carceri rumene.
Il richiamo ad una imprecisata denuncia del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) appare, infatti, del tutto aspecifico, in assenza di dati aggiornati e di elementi specifici e attuali idonei a dimostrare la persistenza di condizioni tali da integrare, nel caso concreto, un rischio di violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La denuncia pubblica concernete la Bulgaria adottata dal CPT il 26 marzo 2015, cui verosimilmente si riferisce il ricorrente, descrive criticità del sistema penitenziario bulgaro riferite a un contesto temporale ormai risalente e non contiene elementi aggiornati sulle attuali condizioni degli istituti di pena.
Pertanto, pur costituendo una fonte autorevole circa l’esistenza di pregresse criticità strutturali, non è di per sé idonea a dimostrare l’attuale sussistenza di un rischio concreto e individualizzato di trattamenti inumani o degradanti.
Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte sono, del resto, inammissibili critiche al sistema carcerario meramente esplorative, ovvero non sostenute dall’allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza in termini di attualità della carenza denunciata (tra le tante, Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga, non mass, relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass, relativa ad un m.a.e. maltese).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 13 agosto 2026.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2026.
