Surrender to Romania granted: five-year residence requirement for execution in Italy was not established

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/06/2026
Decision number
20903/2026
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned an execution European Arrest Warrant issued by Romania for the enforcement of a final two-year prison sentence for aggravated theft and driving without a licence. The requested person resisted surrender, arguing that the Italian Court of Appeal had failed to assess documents allegedly showing stable integration in Italy and that refusal of surrender was required under Article 18-bis of Law No. 69/2005 in order to allow the sentence to be served in Italy. The Italian Supreme Court held that, after Legislative Decree No. 10/2021, an appeal against a surrender decision may not be brought on grounds of defective reasoning, including alleged omission or misreading of evidence. In any event, the Court found that the requested person had not even alleged the essential statutory requirement of lawful and effective residence or stay in Italy for at least five years, which applies under the amended Article 18-bis. A post-arrest offer of employment was insufficient to prove such integration and, if anything, confirmed the weakness of the claim. The appeal was therefore declared inadmissible and surrender remained ordered.
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Surrender to Romania granted: five-year residence requirement for execution in Italy was not established, Italian Supreme Court, 4 June 2026, No 20903/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-five-year-residence-requirement-italy-romania-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria rumena di Ro.Ro., destinatario di mandato di arresto europeo, emesso il 5 marzo 2025 per l’esecuzione della sentenza emessa il 9 agosto 2024 dal Tribunale di Reghin, passata in giudicato il 3 settembre 2024, di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e di guida senza patente.

2. Il consegnando ha presentato ricorso con cui ha dedotto:

– vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, per non avere la Corte di appello valutato la documentazione prodotta a fini del rifiuto di consegna ex art. 18 – bis della legge n. 69/2005, trattandosi di documentazione decisiva ai fini dell’accertamento dello stabile radicamento in Italia;

– violazione di legge, in relazione agli artt. 27 Cost., 4, punto 6, della Decisione Quadro2002/584/GAI, 18 – bis e 19 della legge n 69/2005, posto che il mancato rifiuto di consegna, nonostante ne ricorressero i presupposti, si era tradotto in una violazione dei principi di umanizzazione e della funzione rieducativa della pena. La consegna avrebbe, invero, consentito al Ro.Ro. di scontare la pena in un ambiente, in cui le possibilità di reinserimento, anche mediante il ricorso a pene alternative alla detenzione, sarebbero state garantite.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata- il pubblico ministero ha concluso come in epigrafe.

Il difensore del consegnando ha inoltrato conclusioni scritte riportandosi al ricorso e chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Va in limine precisato che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione; la norma, infatti, richiama ” (,..)i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale” (Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911- 01 ; Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260-01).

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la censura formulata dal ricorrente in termini di travisamento della prova per omissione.

2.1. Ad ogni buon conto, la Corte d’Appello di Roma ha motivato in modo non certo apparente l’insussistenza del presupposto del radicamento del Ro.Ro. sul territorio italiano, rilevando, a tal uopo, come detta situazione fattuale fosse ontologicamente incompatibile con le stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva riferito di essere giunto in Italia per far visita alla fidanzata.

Va peraltro rilevato che, ai fini della individuazione della normativa applicabile per l’accertamento del radicamento del consegnando, cittadino di uno Stato membro della U.E., sul territorio italiano – accertamento ostativo alla consegna- , l’art. 28 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 ha previsto una disciplina transitoria in base alla quale l’art. 18 – bis , comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel testo previgente alla modifica introdotta dal citato D.Lgs. n. 10, è applicabile solo nei procedimenti in cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni la Corte di appello avesse già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna fosse stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

Stando, dunque, alla disposizione transitoria – che regola la successione normativa facendo riferimento alla “trasmissione del mandato di arresto europeo” e non al “tempus commissi delieti” – il rifiuto della consegna, tenuto conto che il mandato di arresto reca la data del 5 marzo del 2025, deve essere valutato sulla base dei più stringenti parametri fissati dal nuovo art. 18 -bis, secondo il quale occorre accertare che il consegnando abbia dimora o residenza in Italia da almeno cinque anni.

2.2. Ciò posto, va tuttavia rilevato che il ricorrente non ha allegato la sussistenza di tale necessario presupposto normativo, non avendo specificato da quanto tempo risieda o dimori in Italia.

Né tantomeno è di ausilio l’attestato di disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato del consegnando da parte di una società operante nel settore edile.

Anzi la data apposta sul documento (9 aprile 2026) – che è successiva all’arresto del Ro.Ro. (avvenuto il 7 aprile 2026) – prova vieppiù la correttezza delle conclusioni, cui sono pervenuti i Giudici di merito.

Manca, dunque, la prova che la residenza e/o la dimora sul territorio italiano da parte del Ro.Ro. si siano protratte per il tempo minimo richiesto dalla legge.

Ciò basta per impedire ex lege l’applicazione della previsione.

Sono assorbite le ulteriori deduzioni, introdotte con il secondo motivo di ricorso.

3. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.

P.Q.M.

ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso, 04 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.

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