EAW and flight risk: relevance of post-conviction departure and statements of the requested person
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha, in sede di
convalida di arresto, applicato la misura della custodia cautelare in carcere al
ricorrente, colpito da mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso in data
19/11/2025 dalla Autorità giudiziaria della Romania in relazione ai reati di
percosse, atti persecutori, lesioni personali e minacce, per i quali è stato
condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
2. ZJS, assistito dal difensore DD, propone ricorso
per cassazione, chiedendo l’annullamento della ordinanza sulla base di due motivi
di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 9,
comma 4, legge n. 69 del 2005 in ordine alla sussistenza del pericolo di sottrazione
alla consegna. In particolare, ha censurato la motivazione, giudicata apparente e
frutto di travisamento del contenuto degli atti processuali, là dove ha ancorato la
decisione sulla sussistenza di “un elevato rischio di sottrazione alla consegna” alla
considerazione delle “cause dell’allontanamento del prevenuto dalla Romania”,
ossia “sottrarsi alle conseguenze di un processo e quindi di una condanna che
ritiene ingiusti”.
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato come tale profilo non sia rinvenibile
nel verbale di audizione del consegnando, ove invece si evince come lo stesso non
avesse avuto conoscenza dell’esito del processo.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in
relazione all’art. 9, commi 4 e 5, legge cit. in ordine ai criteri di scelta della misura
cautelare, in quanto l’impugnato provvedimento non ha motivato in ordine
all’inadeguatezza degli arresti domiciliari o di altre misure non custodiali quali
misure idonee ad evitare il pericolo di sottrazione del consegnando, pur avendo la
Corte distrettuale fatto riferimento alla dimostrata disponibilità di un domicilio
idoneo all’esecuzione di misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure
coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di mandato di arresto
europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga
valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.
Come evidenzia l’art. 9, comma 4, legge cit., l’applicazione di misure
coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell’esigenza di garantire che la
stessa non si sottragga alla consegna, in quanto lo Stato italiano ha assunto a
livello internazionale l’impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati
dell’Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.
Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto
indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317 del
12/01/2023, Rv. 284146).
Il mandato di arresto europeo, al pari dell’estradizione, sono infatti istituti
preordinati al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato
estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la ‘fisica disponibilità”
da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende
privo il procedimento del suo oggetto tipico; le esigenze cautelari vanno poi
correlate con l’esito del procedimento di consegna: la traditio in vinculis della
persona richiesta.
Le peculiarità del procedimento cautelare in questo settore rendono evidente
come non siano ad esso automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla
giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e
giustificati dal pericolo di fuga.
Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga
richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge cit., al pari
dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice
della cautela avendo presenti le esigenze e le caratteristiche proprie del
procedimento di consegna (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023).
2. Nel caso in esame, la Corte ha ragionevolmente valorizzato la circostanza
relativa all’ingiustificato allontanamento del ricorrente dal territorio romeno
proprio in concomitanza con la condanna irrogatagli, quale elemento fattuale da
cui inferire il rischio di futura sottrazione alla consegna, ed ha coerentemente
fondato il rilevato pericolo di fuga, definito ‘elevato’, sulla base delle stesse
affermazioni da lui rese in sede di convalida, ove ha dichiarato di aver partecipato
al primo grado di giudizio allontanandosi dal Paese dopo la proposizione
dell’appello ed, espressamente, di essersene allontanato per riparare in Italia ove
è radicata la madre, presso il domicilio ritenuto in astratto idoneo per l’esecuzione
di una misura alternativa alla detenzione, così da sottrarsi alle conseguenze di un
processo e quindi di una condanna che ritiene ingiusta.
Apprezzamento di merito, questo, logicamente argomentato e, come tale,
immune da vizi in questa Sede deducibili.
3. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
