EAW for Prosecution to Spain, italian citizenship and assessment of social Integration

EAW
🇮🇹Italy🇪🇸Spain
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/05/2026
Decision number
18122/2025
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Social integration
🇬🇧 Summary
In European Arrest Warrant proceedings, the Italian nationality of the requested person excludes the need for the Court of Appeal to assess their settled residence or integration in Italy. Such assessment may be relevant, as an optional ground for refusal under Article 18-bis(2) of Law No. 69/2005, only in the case of an EAW for the execution of a sentence or detention order, namely one based on a foreign judicial decision imposing a custodial sentence or detention measure. Conversely, where the EAW is issued for the purposes of prosecution, surrender of an Italian national may be ordered, provided that surrender is made conditional upon the person’s return to Italy to serve any custodial sentence that may ultimately be imposed, pursuant to Article 19(2) of Law No. 69/2005.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
EAW for Prosecution to Spain, italian citizenship and assessment of social Integration, Italian Supreme Court, 19 May 2026, No 18122/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-for-prosecution-spain-social-integration-italy-spain-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di Tr.Sa., previa applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, all’Autorità giudiziaria spagnola, che ne aveva fatto richiesta a mezzo di mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il (Omissis) dal Tribunale di C., in riferimento all’ordinanza di custodia cautelare n. 146 del 2025 emessa per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna all’Italia, dal febbraio 2025 al febbraio 2026, subordinando la consegna alla condizione che Tr.Sa.all’esito del processo sia ricondotto in Italia per scontarvi la pena o misure privative della sua libertà personale eventualmente applicategli dallo Stato di emissione.

2. Avverso sentenza ha proposto ricorso Tr.Sa., tramite il proprio difensore, con due motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo censura la violazione degli artt. 19, comma 2, e 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, pur avendo subordinato la consegna alla previsione del ritorno del consegnando in Italia per l’esecuzione della pena, ha operato una illegittima distinzione tra cittadino e straniero, sostenendo che per il primo la condizione del radicamento stabile sul territorio operi in via automatica, senza che debba operarsi alcuna verifica circa i suoi effettivi legami con l’Italia spettante solo per gli stranieri.

2.2. Con il secondo motivo ritiene avvenuta la violazione del principio di proporzionalità e necessità del mandato di arresto europeo rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della gravità del reato, della pena applicabile e della possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione meno invasivi, come, ad esempio, l’ordine europeo di indagine per procedere all’interrogatorio di Tr.Sa. l’acquisizione di informazioni supplementari ai sensi dell’art. 16 della L. n. 69 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

La cittadinanza italiana di Tr.Sa. esclude che la Corte di appello operi l’accertamento del suo radicamento in Italia che, peraltro, costituisce motivo di rifiuto facoltativo alla consegna, a norma dell’art. 18-bis, comma 2, L. n. 69 del 2005, soltanto qualora si tratti di mandato del resto europeo cosiddetto esecutivo, fondato cioè su un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria straniera di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non così, invece, nell’ipotesi in esame di mandato processuale in cui, peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente subordinato la consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria spagnola al suo ritorno in Italia ai fini di scontare la pena eventualmente applicata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, I. n. 69 del 2005.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità in quanto, al di là del non essere stato posto all’attenzione della Corte territoriale, non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali desumere che la richiesta di consegna dell’Autorità giudiziaria spagnola sia stata finalizzata al compimento di specifici atti di indagine (come l’interrogatorio del Tr.Sa., citato nel ricorso) disancorati dall’esercizio dell’azione penale atteso che, nella specie, il mandato di arresto europeo è stato emesso a seguito dell’emissione dì un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Tr.Sa. dall’Autorità giudiziaria spagnola per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti.

Al riguardo deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo processuale, non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta nel Paese richiedente al processo o all’indagine in corso di svolgimento nei suoi confronti perché altrimenti verrebbe minato il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali.

Peraltro, l’introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull’Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Rv. 287266 – 01).

4. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 19 Maggio 2026

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026