EAW: ground for refusal of surrender and absence of proceedings in Italy (or in other States) for the same facts
RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Sa.Ai. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza cautelare, emessa il 21 febbraio 2026, e della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria francese di Sa.Ai., destinatario di mandato di arresto europeo, emesso il 31 marzo 2025 dal Tribunale di Strasburgo per sei reati riconducibili ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina in territorio francese, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in territorio francese e al riciclaggio dei proventi economici di tale attività, calcolati in 1.000/1.500 Euro per migrante in viaggi per circa 40 migranti; reati commessi in Francia, Ungheria, Austria, Grecia, Croazia, Italia e in tutta l’area Schengen.
Il ricorso si articola in quattro motivi.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 10, comma 2, legge n. 69/2005 e il travisamento del fatto per mancato rispetto del termine di 24 ore per l’avviso al difensore. L’eccezione, tempestivamente proposta in udienza, è stata respinta, nonostante l’avviso riguardasse l’arresto e non la fissazione dell’udienza, il cui avviso veniva effettuato di sabato e in ritardo ovvero solo un’ora e mezza prima dell’udienza del 21 febbraio, sicché il difensore riusciva solo ad inviare un sostituto senza poter fare altro per il proprio assistito.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 18 – bis legge n. 69/2005 per inosservanza della causa di rifiuto facoltativo prevista in caso di reati commessi anche in Italia. Il m.a.e. espressamente indica che il reato era stato commesso anche in Italia, peraltro, in epoca in cui il ricorrente, indicato come soggetto apicale della presunta organizzazione, risiedeva in Italia e beneficiava di protezione internazionale.
1.3. Con il terzo si deduce la violazione di legge per mancata verifica della pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto, come richiesto anche dal Procuratore Generale in udienza, ma la Corte di appello ha illegittimamente negato tale approfondimento.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata verifica degli elementi di prova utilizzati. La carente indicazione degli elementi di prova era rilevata anche dal P.G., risultando indicati solo i capi di imputazione, generici e imprecisi, senza esposizione degli elementi di prova.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, che erroneamente fa riferimento all’art. 10 legge n. 69/2005 anziché all’art. 11 di detta legge, che disciplina l’arresto eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso di specie, per il quale non trova applicazione il termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 10, comma 2, legge cit., ma la necessità di procedere ex art. 13 legge cit. all’udienza di convalida dell’arresto entro il più breve termine dì quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto.
Trattandosi di procedura urgente con cadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9e 10, legge cit., il rinvio a tali norme contenuto nel secondo comma dell’art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell’ordinanza di convalida, una volta escluso che l’arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, Rejeb, Rv. 272920).
Sul punto questa Corte ha da tempo affermato che per la convalida dell’arresto di cui all’art. 11 legge 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato della fissazione della relativa udienza (Sez. 6, n. 17918 del 28/04/2009, Bandi, Rv. 243537), in conformità alla procedura prevista per l’arresto in flagranza, richiamata dal rinvio operato dall’art. 39 I. n. 69 del 2005 alle norme del codice di procedura penale. Non essendo, quindi, previsto un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto, dovendosi contemperare l’esigenza di favorirne la partecipazione con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, non è ravvisabile alcuna nullità nel caso in cui il difensore non si sia posto in condizione di partecipare all’udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto (Sez. 6, n. 7025 del 08/01/2021, Jovanovic, Rv. 280633) o sia stato avvisato dell’udienza solo poche ore prima della sua celebrazione (Sez. 6, n. 2723 del 22/01/2026, Crangaci, Rv. 289293 – 02), come nel caso di specie.
Ne discende l’insussistenza della eccepita nullità e l’inammissibilità della censura anche avverso l’ordinanza cautelare.
3. Soluzione analoga spetta al secondo e al terzo motivo con i quali si denuncia la mancata applicazione della causa di rifiuto facoltativo prevista dall’art. 18 – bis, lett. a) legge n. 69/2005 e il mancato approfondimento di tale profilo.
Il motivo è reiterativo e meramente oppositivo, in quanto trascura la corretta risposta resa in sentenza ove si rimarca che non risulta pendente alcun procedimento in Italia per gli stessi fatti né presso altri Stati, risultando dal mandato di arresto che l’attività illecita ha ad oggetto il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in territorio francese né emergono condotte poste n essere in Italia o elementi potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione.
A differenza di quanto assume il ricorrente, la Corte di appello si è attenuta ai principi affermati da questa Corte in tema di reati commessi in più Stati, secondo i quali si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l’interesse alla repressione di reati che coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l’interesse ad assicurare il principio del “ne bis in idem”, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall’art. 50 della Carta di Nizza, che si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, n. 27992 del 03/06/2018, Rv. 273544).
Ne deriva la legittimità della decisione di consegna, che non può ritenersi disposta in violazione del principio di litispendenza internazionale, che presuppone quanto meno la pendenza di un procedimento penale per lo stesso fatto presso altro Stato diverso da quello che ha emesso il m.a.e., sintomatica dell’effettiva volontà di quello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912). Né risulta censurabile il mancato approfondimento di profili non risultanti dal mandato di arresto in esame, la cui natura processuale depone per un’attività investigativa non ancora esaurita, come indicato in sentenza.
4. Pari inammissibilità si rileva per il quarto motivo, che si risolve in una censura di merito a fronte della motivazione resa, che reputa completo e motivato il m.a.e. trasmesso, in quanto contiene le indicazioni richieste dall’art. 6 legge n. 69/2005, tra cui non è più richiesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L’obiezione difensiva è destituita di ogni fondamento, atteso che l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere, secondo l’art. 6, legge n. 69 del 2005 sono dirette a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v. CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato deve essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge.
La Corte di appello ha, infatti, dato atto che risulta indicato il momento di consumazione del reato, il luogo e le circostanze del fatto e le persone offese, che è corretta la qualificazione giuridica dei fatti e rispettati i limiti di pena di cui all’art. 7 legge cit. e sussistente il requisito della doppia incriminabilità, trattandosi di fatti previsti come reato anche dalla legislazione italiana (artt. 416e 649 bis, cod. pen. e 12 TUI). Né va trascurato che si tratta di reati per i quali ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, richiamato dall’art. 8 legge n. 69/2005 è prevista la consegna obbligatoria, indipendentemente dalla doppia incriminazione se, come nel caso di specie, nello Stato emittente il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso, 19 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026.
