EAW, health conditions, compatibility with detention and guarantees provided by the issuing State

EAW
🇮🇹Italy🇩🇪Germany
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
18/02/2026
Decision number
6773/2026
Main ground
Health conditions
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Court of Appeal may rely on the guarantees provided by the issuing State, which clarified that the requested person: (a) will receive medical assistance within the penitentiary facility; (b) may, if necessary, be permanently admitted to the prison infirmary; (c) will be provided with pharmacological treatment and psychological support; and (d) may, if necessary, be placed in a cell under video surveillance. The Court also drew the requesting State’s attention to the need to put in place effective safeguards and monitoring measures to protect the requested person’s health, including by considering the possibility of alternatives to custodial detention.
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EAW, health conditions, compatibility with detention and guarantees provided by the issuing State, Italian Supreme Court, 18 February 2026, No 6773/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-health-conditions-detention-guarantees-italy-germania-2-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catania ha disposto la consegna allo Stato di Germania di Bi.Sa., destinatario di un mandato di arresto processuale per il reato di abuso sessuale su minori.

Il consegnando, a seguito della sostituzione della originaria misura cautelare della custodia in carcere, è attualmente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in ragione della sue condizioni psico fisiche.

In punto di fatto è utile segnalare che la Corte di appello, con provvedimento del 21.10.2025, aveva disposto di acquisire ulteriori informazioni dallo Stato emittente in ordine alle “condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere il Bi.Sa. tenuto conto del suo compromesso stato fisico e psichico al fine di conoscere se sarà possibile per lo stesso essere collocato in una struttura diversa dal carcere (idonea a fronteggiare le sue patologie) e, eventualmente, se il medesimo potrà essere sottoposto agli arresti domiciliari” (così testualmente la Corte di appello).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla esclusa incompatibilità tra la disciplina delle misure cautelari vigenti nello Stato richiedente e quella prevista nell’ordinamento italiano.

Il riferimento è ai principi di adeguatezza e proporzionalità e alla circostanza che dallo Stato emittente non sarebbe stata fornita nessuna risposta sulla possibile applicazione degli arresti domiciliari in detto stato.

Dunque, si argomenta, la Corte avrebbe dovuto rifiutare la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. In via preliminare sono inammissibili per carenza di interesse le richieste di rinvio della udienza per impedimento dell’imputato non essendo questi legittimato a partecipare all’udienza.

3. A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l’attuale previsione dell’art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione dei vizio di motivazione.

La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell’art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69.

Tale norma, nell’originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto “anche per il merito” e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.

A seguito della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito” e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall’art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione.

Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.

4. In tale contesto il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché l’unico motivo dedotto, rubricato – anche espressamente – come vizio di motivazione, si risolve essenzialmente nella deduzione, non consentita, di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, censura l’incompletezza e, in particolare, l’omessa motivazione in ordine alla possibilità che il ricorrente possa essere sottoposto in Germania alla misura degli arresti domiciliari e fa ciò senza nemmeno considerare che, dopo la sostituzione della misura cautelare, la Corte di appello ha disposto nel presente procedimento una perizia all’esito della quale è emerso, dopo specifiche verifiche, che la condizione psicologica del ricorrente non è incompatibile con il regime carcerario, né in Italia e neppure in Germania, “salva la necessaria attenzione per eventuali gesti dimostrativi”.

Una conclusione, ha aggiunto la Corte, a cui il perito, sentito nel contraddittorio delle parti, è giunto anche tenendo conto di un “recente episodio di crisi”; una conclusione non scalfita dall’elaborato del consulente tecnico della difesa.

Né il ricorrente si confronta con il contenuto della risposta fornita dallo Stato emittente in cui si è chiarito come il consegnando: a) riceverà assistenza medica all’interno della struttura penitenziaria; b) potrà, se necessario, essere ricoverato in modo permanente in infermeria; c) sarà destinatario di trattamento farmacologico e di sostegno psicologico; d) potrà, se necessario, essere posto in cella con videosorveglianza.

La Corte ha peraltro segnalato allo Stato richiedente la necessità di predisporre efficaci presidi i controllo e salvaguardia della salute del consegnando, anche valutando la possibilità di misure alternative alla detenzione inframuraria (così la Corte di appello).

In tale contesto il ricorrente non ha neppure dimostrato che nell’ordinamento penitenziario tedesco non vi siano strumenti di risocializzazione analoghi alle misure alternative alla detenzione conosciute nel nostro sistema ovvero forme di detenzione cautelare diverse dalla custodia in carcere, né ha spiegato perché la risposta fornita dallo Sato emittente sarebbe inadeguata.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura dì 3.000,00 (tremila) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026.