EAW, conviction in absentia and possibility for the sought person to request a new trial

EAW
🇮🇹Italy🇫🇷France
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
07/03/2023
Decision number
9862/2023
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The fact that the conviction was issued following proceedings held in absentia does not constitute a ground for refusing surrender, where the person concerned deliberately rendered himself unavailable by fleeing abroad, as in the present case, and, in any event, where there exists the possibility to request a new trial or to lodge an appeal against the conviction. French law allows a person convicted in absentia, once he becomes aware of the relevant decision, to request a new trial enabling a full re-examination of the merits of the case and potentially leading to the reform of the original decision; a circumstance which is not disputed in the appeal.
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EAW, conviction in absentia and possibility for the sought person to request a new trial, Italian Supreme Court, 7 March 2023, No 9862/2023, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-in-absentia-conviction-italy-france-3-2023
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all’Autorità giudiziaria della Francia di K.I., in quanto colpito da mandato di arresto Europeo emesso, a fini esecutivi, in data (Omissis) dall’Autorità giudiziaria francese, in esecuzione della sentenza del Tribunale penale di Parigi in data (Omissis) – irrevocabile in pari data – di condanna in contumacia alla pena di mesi 30 di reclusione per sei distinti delitti di importazione, detenzione, acquisto, trasporto, offerta e cessione di sostanze stupefacenti.

La Corte territoriale ha, inoltre, rigettato l’istanza di revoca o modifica della misura della custodia cautelare in carcere.

La Corte di appello di Roma ha evidenziato che, nel periodo (Omissis), le indagini avevano permesso di accertare che un gruppo di soggetti, tra i quali l’odierno ricorrente, vendevano Yaba, una droga sintetica contenente metamfetamina; tra il settembre e il novembre 2017 tutte le persone coinvolte erano state arrestate, ad eccezione di , il quale si era rifugiato in (Omissis) e non aveva più fatto ritorno in (Omissis). Il (Omissis) il predetto era condannato dalla Corte penale di Parigi, in contumacia, alla pena sopraindicata.

2. Avverso la sentenza, K. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell’art. 2 L. 69/2005, come dedotto nella memoria depositata il 4 gennaio 2023 dal precedente difensore, che non è stata citata, né specificamente contestata dalla Corte di appello di Roma.

La relazione riportata dal mandato di arresto Europeo non è sufficiente per ritenere che K. fosse effettivamente a conoscenza dell’esistenza di un processo penale a suo carico; si potrebbe, anzi, dubitare che la persona contattata telefonicamente fosse effettivamente lui, sebbene, comunque, l’essere contattato telefonicamente non costituisce una garanzia di conoscenza, né valido strumento di notificazione. Nel mandato di arresto Europeo e nella relazione effettuata dall’Autorità francese non viene specificato se il decreto di rinvio a giudizio prima,

e la sentenza poi, siano stati correttamente notificati al ricorrente e con quali modalità, né che vi sia garanzia per l’arrestato di impugnabilità della stessa una volta rientrato in Francia.

Nella sentenza impugnata si dice che l’autorità giudiziaria francese ha fornito la garanzia che il ricorrente ha la possibilità di chiedere che il procedimento sia riaperto, essendo egli stato condannato in contumacia. In verità nel MAE non è stata sbarrata la casella corrispondente a tale affermazione.

2.2. Violazione degli artt. 274, lett. b), e artt. 275 e 275-bis c.p.p..

L’alloggio indicato dal ricorrente come luogo per essere sottoposto agli arresti domiciliari (casa della sorella naturale) è risultato idoneo per l’accoglienza di K. e il reddito del cognato può consentire il mantenimento dello stesso.

L’ordinanza di rigetto della sostituzione della misura cautelare viola l’art. 274 c.p.p. perché non si specificano le circostanze dalle quali la Corte ha desunto il pericolo di fuga, che deve essere concreto e attuale. K. non è clandestino ma titolare di regolare passaporto, ha in Italia un radicamento familiare e non ha posto in essere comportamenti dai quali desumere una sua fuga. L’ordinanza viola, infine, il principio di adeguatezza della misura cautelare.

3.L’avvocato AG ha depositato memoria reiterativa dei motivi del ricorso, nonché il verbale relativo all’esito del controllo dei carabinieri di Viareggio sul luogo indicato da K. per gli arresti domiciliari e copia della dichiarazione dei redditi di C.W..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Le doglianze sono prive di pregio, atteso che la natura di condanna emessa all’esito di un processo in absentia non è condizione ostativa alla consegna, laddove si tratti di imputato che si è reso volontariamente irreperibile fuggendo all’estero, come nella specie, e, comunque, allorquando sia prevista la possibilità di un nuovo processo o di formulare appello avverso la condanna (Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled, Rv. 283320 – 01).

L’ordinamento francese consente alla persona condannata in contumacia di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permette di riesaminare il merito della causa e condurre alla riforma della originaria decisione; circostanza, questa, che non viene contestata nel ricorso.

Nel recepire il disposto di cui all’art. 4-bis, par. 1, lett. d), della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1 -bis, lett. d), contempla l’ipotesi, configurabile nel caso in esame, in cui “… l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.”. Al riguardo va richiamato quanto osservato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea sin dalla sentenza della Grande Sezione del 23 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, che al par. 52 ha affermato quanto segue: “L’art. 4-bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 stabilisce, dunque, alle lett. a) e b), i presupposti in presenza dei quali si ritiene che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che l’esecuzione del mandato d’arresto Europeo ai fini dell’applicazione della pena alla persona condannata in absentia non può essere subordinata alla condizione che essa possa beneficiare di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente. Ciò vale vuoi, come stabilisce il paragrafo 1, lett. a), quando l’interessato non è comparso personalmente al processo nonostante fosse stato citato personalmente o informato ufficialmente della data e del luogo fissati per questo, vuoi, come stabilisce lo stesso paragrafo, lett. b), quando, essendo al corrente della data fissata, egli ha scelto di essere rappresentato da un difensore anziché di comparire personalmente. Quanto al suddetto paragrafo 1, lettere c) e d), esso enuncia i casi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto Europeo nonostante l’interessato abbia diritto a un nuovo processo, in quanto il suddetto mandato d’arresto indica o che l’interessato non ha chiesto di beneficiare di un nuovo processo, oppure che sarà espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo”.

Nel richiamare quanto espressamente specificato nel mandato di arresto Europeo emesso a fini esecutivi dalle competenti Autorità francesi, la sentenza impugnata ha dato atto che la legislazione francese consente la possibilità di revisione del processo in caso di condanna in absentia, in tal guisa uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7275 del 23/02/2021, Delic, Rv. 280842; Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, Mitrea, Rv. 252724).

Soluzione, quella ora indicata, che questa Suprema Corte ha da tempo individuato anche in tema di estradizione esecutiva, affermando il principio secondo cui sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza relativa ad una persona condannata in contumacia quando l’ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato in absentia di chiedere la rinnovazione del giudizio (ex multis v. Sez. 6, n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833; Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, Neagu, Rv. 253821).

Corretta, in definitiva, deve ritenersi la soluzione adottata dalla Corte di merito, anche alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo, secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto Europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste dall’art. 4-bis, par. 1, lett. a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (Corte giust. UE, 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, punto 55; Corte giust. UE, 17 dicembre 2020, TR, C-416/20 PPU, punti 37-42). Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia (con sentenza del 19 maggio 2022, IR, C-569/20) ha confermato ed ulteriormente precisato l’ambito di applicazione dei richiamati principi con riferimento alla direttiva 2016/343 artt. 8 e 9, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, stabilendo che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.

3. A fronte della dichiarazione di inammissibilita del ricorso avente ad oggetto il mandato di arresto Europeo, il secondo motivo, relativo alla misura cautelare in atto, diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023