EAW, risk of inhuman or degrading treatment and request of “individualized” information
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia ha disposto, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 15 novembre 2024 dal Procura generale presso la Corte di appello di Atene, la consegna all’autorità giudiziaria greca di Li.Fi., per procedere nei suoi confronti per plurimi reati di traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, di furto organizzato e armato, di partecipazione ad organizzazione criminale e di falsificazione di documenti, commessi in più regioni della G tra il (Omissis) e il (Omissis).
2. L’avvocato Guido Maria Rondoni, nell’interesse di Li., ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 della Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 5 aprile 2016 nel caso Aranyosi e Caldararu.
La Corte di appello di Perugia, pur riconoscendo le gravi criticità delle condizioni di detenzione nel sistema penitenziario greco, avrebbe consentito la consegna del ricorrente; illogica sarebbe, peraltro, la distinzione operata dalla Corte di appello tra detenzione patita in esecuzione di una misura cautelare o di una pena detentiva.
2. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la violazione dell’art. 18, lett. h), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto le informazioni integrative trasmesse dalle autorità greche sarebbero generiche e incomplete sul trattamento detentivo che sarebbe stato riservato alla persona richiesta in consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 della Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 5 aprile 2016 nel caso Aranyosi e Caldararu.
La Corte di appello di Perugia, pur riconoscendo le gravi criticità delle condizioni di detenzione nel sistema penitenziario greco, avrebbe consentito la consegna del ricorrente; illogica sarebbe, peraltro, la distinzione operata dalla Corte di appello tra detenzione patita in esecuzione di una misura cautelare o di una pena detentiva.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La Gran Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C – 404/15, Aaranyosi, e C – 659/15, Caldararu) ha affermato che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante.
Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
E’, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza dì rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di “elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione”.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che “tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite”.
2.2. Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 – 01).
Va svolta, quindi, un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposìzione a trattamenti inumani e degradanti.
Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione).
Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
2.3. Il difensore della persona richiesta in consegna ha eccepito innanzi alla Corte di appello di Perugia il rischio concreto che il ricorrente possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione in ragione delle condizioni di sovraffollamento nei penitenziari greci.
La Corte di appello di Perugia, tuttavia, a fronte delle specifiche censure formulate dalla difesa e della dimostrazione, sulla base del Report del Comitato per la prevenzione della tortura del 2 settembre 2022 e della recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza resa nel caso Kargakis, di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti (Corte EDU, Sez., I, 14 gennaio 2021, Kargakis contro Grecia), si è limitata ad affermare apoditticamente che questo rischio riguarda solo i casi di detenzione disposta in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva e non già di una misura cautelare.
La tutela del diritto fondamentale a non subire trattamenti inumani e degradanti, tuttavia, non ammette zone franche nei casi di detenzione a fine cautelare.
La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non ha fatto applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e da questa Suprema Corte.
La Corte di appello, infatti, non ha svolto gli accertamenti richiesti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e non ha motivato sul punto.
La fondatezza del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza pregiudiziale, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze perché provveda ad operare le verifiche sopra indicate.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti dall’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 5 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.
