EAW and assessment on the sought person’s integration in the national territory
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di Om.Ra., in esecuzione dei mandati d’arresto europei, emessi dall’autorità giudiziaria spagnola il 22 giugno 2023 e il 24 agosto 2023 in relazione ai reati di guida senza patente in stato di recidiva.
2. Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegnando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 18-bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la relazione affettiva del ricorrente con Dr.No. era iniziata prima del matrimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato rintracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere scontare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021,
n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito” e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c).
Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell’8/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911 -01).
In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69, come modificato dall’art. 18 D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 -01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 282911 01).
3. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha censurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte d’appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede ei merito possa condurre a differenti esiti.
In particolare, la Corte territoriale ha chiarito – con argomentazioni esenti da qualsivoglia censura – che la documentazione offerta dimostrava unicamente una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, posto che il matrimonio con Dr.No., intestataria del contratto di locazione dell’alloggio abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di Mo.Ir. risultava solo che Om.Ra. lavorava presso il suo autolavaggio, senza specificare da che data. La menzionata Corte ha affermato, quindi, che non vi era prova del radicamento del consegnando in Italia.
4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ci ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
5. La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui ali art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025.
