EAW to Austria: notion of “issuing judicial authority” and health conditions as ground for refusal
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di consegna del cittadino italiano Vi.Ce., in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini processuali, emesso dalla Procura di Innsbruck e approvato giudizialmente in relazione ai reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione indicati al punto I) del predetto mandato di arresto processuale.
La Corte di appello ha invece respinto la domanda di consegna relativamente al reato indicato al punto II) del medesimo mandato di arresto, per difetto del presupposto della doppia incriminazione.
La sentenza impugnata – muovendo dal presupposto che Vi.Ce. è sottoposto a procedimento penale anche in Italia per il reato di rapina (fatto per il quale è detenuto) – ha rinviato l’esecuzione della consegna “a soddisfatta giustizia italiana”, sospendendo altresì l’efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a fini di esecuzione del MAE, sino a quando non perderà efficacia la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania in data 04/01/2026.
La sentenza impugnata ha altresì subordinato la consegna di Vi.Ce. alle autorità austriache alla condizione che l’imputato – dopo il giudizio – sia rinviato in Italia, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate nei suoi confronti, ove la Repubblica d’Austria vi consenta.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1e 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la mancanza dei requisiti di legge necessari per riconoscere nella Procura della Repubblica di Innsbruck, che ha emesso il mandato di arresto europeo, una “autorità giudiziaria” indipendente.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge n. 69/2005, per essere state trascurate le gravi condizioni di salute di Vi.Ce.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 9e 24 della legge n. 69/2005.
La sentenza impugnata risulta errata nella parte in cui dispone che la consegna avvenga “a soddisfatta giustizia italiana” e nella parte in cui impone l’automatica reviviscenza della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in esecuzione del mandato di arresto europeo, laddove, nel procedimento italiano, venga meno lo stato detentivo.
Si tratta di un automatismo che rischia di condizionare l’autonomo sviluppo della fase esecutiva del procedimento italiano.
4. All’udienza del 13 maggio 2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Si pone in discussione il fatto che il mandato di arresto sia stato emesso da un’autorità giudiziaria indipendente. Nel ricorso si osserva che il mandato di arresto è stato emesso dalla Procura di Innsbruck; che non risultano “interventi-convalide di un giudice terzo”; che nel sistema austriaco, la Procura della Repubblica è subordinata al Ministro Federale della Giustizia.
Difettano pertanto i requisiti di indipendenza e terzietà dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto europeo, al quale, pertanto, non può essere data esecuzione. Si richiamano – a conforto – le conclusioni rese in data 17 settembre 2019 dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE in un caso relativo all’Austria.
2.2. Effettivamente, il mandato di arresto europeo indica che l’autorità che ha emesso l’ordine di arresto è la Procura di Innsbruck; il medesimo atto, tuttavia, specifica che detto ordine di arresto è stato “approvato giudizialmente”.
Che vi sia stata tale approvazione giudiziale dell’ordine di arresto è confermato anche dal Form A, il formulario contenente le informazioni supplementari poste a sostegno del mandato di arresto. A pagina 1 di detto formulario, alla voce contrassegnata dal cod. 035, si indica come Corte che ha emesso la decisione la Regional Court Innsbruck.
È dunque da ritenere dimostrato che l’ordine di arresto a carico di Vi.Ce., ancorché emesso dalla Procura di Innsbruck sia stato poi oggetto di una convalida da parte di un’autorità giudiziaria terza e indipendente.
2.3. Alla luce di tale premessa in fatto, il motivo di ricorso si rivela infondato.
La Corte di giustizia UE è intervenuta proprio in un caso relativo
all’ordinamento austriaco: la Corte di giustizia ha rilevato che il diritto austriaco prevede che, tanto nell’ambito della decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto nazionale quanto nell’ambito di quella relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, le procure della Repubblica d’Austria dispongono l’arresto mediante mandato d’arresto, il quale, per poter essere trasmesso, è convalidato da un Tribunale che effettua, a tal riguardo, un controllo delle condizioni di emissione nonché della proporzionalità di quest’ultimo (Corte di giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 9 ottobre 2019, NJ, in causa C-489/19 PPU, punto 39). Sulla scorta di tale premessa, la Corte di giustizia ha infine chiarito che “la nozione di “mandato d’arresto europeo”, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un Tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva” (così il dispositivo di Corte di giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 9 ottobre 2019, NJ, in causa C-489/19 PPU).
2.4. La giurisprudenza di questa Corte si è orientata in coerenza con tale indicazione della Corte di giustizia, affermando, proprio con riferimento all’ordinamento austriaco e a situazioni simili a quella ora in esame, che “in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “autorità giudiziaria emittente” comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all’emissione del mandato. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall’ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un Tribunale)” (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Pg in proc. Lucaci, Rv. 278934 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 876 del 11/01/2023, Lutenco, non mass.; Sez. 6, n. 44726 del 26/11/2021, Arjenishvili, non mass.; Sez. 6, n. 10989 del 17/03/2021, Nicoletti, non mass.).
2.5. Nel caso in esame, essendovi stata la “approvazione giudiziale” dell’ordine di arresto da parte della Regional Court Innsbruck, il primo motivo di ricorso è infondato.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge n. 69/2005, per essere state trascurate le gravi condizioni di salute di Vi.Ce.
Il ricorrente rappresenta che – in costanza di detenzione – Vi.Ce. è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato la presenza di una formazione ovalare di circa 10 cm. (sospetto lipoma). Si tratta di una patologia che ancora deve essere oggetto di accertamenti diagnostici, ma che, già nell’immediato risulta pericolosa; essa non potrebbe trovare adeguata cura nelle
carceri austriache. In atti è presente una relazione medico-legale redatta da un professionista incaricato dal ricorrente. Al ricorso si allegano le relazioni dell’Autorità garante dei detenuti austriaca.
Secondo il ricorrente, la situazione di salute di Vi.Ce. è tale da imporre il rifiuto della consegna, non costituendo adeguata garanzia la possibilità di sospendere la consegna solo in fase esecutiva; sul punto, non costituisce adeguata garanzia il richiamo operato dalla Corte territoriale agli insegnamenti di Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, Del, Rv. 282678 – 01.
3.2. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte chiarito che “l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un (mandato di arresto europeo) soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro” (così, con riferimento alle condizioni di detenzione, Corte di giustizia, Grand Chambre, sentenza 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Caldararu, par. 80). Il rifiuto di esecuzione è concepito come eccezione (così, con riferimento alle condizioni di salute, la Corte di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L., paragrafo 34, e ivi ulteriori riferimenti).
3.2.1. La Corte di giustizia UE – proprio in tema di tutela del diritto fondamentale alla salute – ha inoltre chiarito che “l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d’arresto europeo”, chiarendo che tale rischio si determina nel caso “esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute” (Corte di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E. D.L., par. 52 e 55).
3.2.2. Tale approdo è stato esplicitamente condiviso anche dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 177 del 2023 (si veda, in particolare, Corte cost., sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.6). Come è noto, la Corte costituzionale – sviluppando le indicazioni rese dalla Corte di giustizia – ha evidenziato che l’esecuzione di un mandato “non dovrebbe mai comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita. Dare seguito al mandato di arresto in tali circostanze comporterebbe… una violazione dell’art. 4 CDFUE, esponendo l’interessato al rischio di un trattamento inumano e degradante; e determinerebbe in ogni caso, dal punto di vista costituzionale, una lesione del diritto inviolabile alla salute della persona ricercata, tutelato dagli artt. 2e 32 Cost.” (Corte cost., sentenza n. 177 del 2023, considerato in diritto 5.4).
3.2.3. Anche la giurisprudenza di questa Corte è intervenuta sul tema del rilievo da attribuire alle condizioni di salute della persona di cui è chiesta la consegna. Secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna il rischio concreto che la persona richiesta, per il trattamento penitenziario previsto nello Stato richiedente, sia esposta a un deterioramento grave, rapido e irreversibile delle proprie condizioni di salute, rischio la cui sussistenza non risulti esclusa per effetto di un’interlocuzione, effettiva, individualizzata ed intervenuta in tempo ragionevole, con l’autorità di emissione, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 aprile 2023, C-699/21 (Sez. 6, n. 37811 del 19/11/2025, G., Rv. 288921 – 01).
3.3. Nel caso di specie, le allegazioni relative alla situazione sanitaria di Vi.Ce. – che lamenta la presenza di un sospetto lipoma di dieci centimetri – non fanno emergere una condizione di salute tale da integrare uno dei casi (eccezionali) di rifiuto della consegna.
La Corte di appello ha evidenziato come – in occasione della raccolta del dato anamnestico in occasione della visita sanitaria svolta al momento dell’ingresso in carcere – Vi.Ce. abbia riferito di godere di buone condizioni di salute generali, aggiungendo che il (sospetto) lipoma è presente da circa un anno.
Ma a prescindere da tali dati – che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere non grave la condizione di salute del ricorrente – si deve considerare che, dalla stessa consulenza medico legale prodotta in sede di merito dal ricorrente non emerge una situazione clinica tale da giustificare un (eccezionale) rifiuto della consegna. La relazione medico-legale è tutta sviluppata su un crinale ipotetico (la presenza del lipoma “determina una difficoltà di deglutizione” e “potrebbe anche rapidamente procedere a disfonia e disturbi della respirazione”).
Si tratta di una situazione clinica che – secondo la citata relazione – è meritevole di approfondimento diagnostico, da monitorare, eventualmente da trattare chirurgicamente.
Non si descrive, tuttavia, una situazione clinica in cui in caso di consegna il ricorrente potrebbe essere esposto a persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita. Né risulta precisa la allegazione dell’inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del sistema sanitario austriaci a gestire eventualmente in modo appropriato il caso di Vi.Ce.
Sicché non ricorre una delle ipotesi che legittimano il rifiuto della consegna. Ne discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Anche il terzo motivo è infondato.
4.1. Si deduce l’erronea applicazione degli artt. 9e 24 della legge n. 69/2005.
Al riguardo, il ricorrente rappresenta che: (i) Vi.Ce. è detenuto per il delitto di rapina in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania; (ii) pende un’istanza di attenuazione della misura cautelare, con richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, che ha già ricevuto il parere favorevole del Pubblico ministero; (iii) Vi.Ce. ha ammesso le proprie responsabilità per la rapina, sicché è pronosticabile una celere evoluzione del procedimento verso la fase esecutiva; (iv) Vi.Ce. è tossicodipendente e verosimilmente, in sede esecutiva, accederà a misure alternative alla detenzione.
La decisione di accordare la consegna avvenga “a soddisfatta giustizia italiana” e quella di imporre l’automatica reviviscenza della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in esecuzione del mandato di arresto europeo, laddove, nel procedimento italiano, venga meno lo stato detentivo condizionerebbero l’autonomo sviluppo della fase esecutiva del procedimento italiano.
4.2. Si tratta di motivo infondato.
Questa Corte – con orientamento che deve essere qui ribadito – ha già avuto modo di affermare che, “nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell’art. 24 legge 22 aprile 2005 n. 69, l’efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest’ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall’art. 23 L. cit.” (così Sez. 6, n. 13144 del 28/03/2024, D., non mass., con richiami ad altri precedenti: Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, Nicolicioiu, Rv. 246856 – 01; Sez. 6, n. 7107 del 12/02/2009, Zordic, Rv. 243244 – 01; Sez. 6, n. 14177 del 7/04/2010, Adrian, Rv. 247031).
È dunque da escludere la violazione di legge dedotta dal ricorrente.
4.3. Né può assumere rilievo in questa sede la eventuale influenza che il regime cautelare applicato a Vi.Ce. in vista della consegna all’Austria potrebbe avere sul percorso di esecuzione penale cui il ricorrente potrebbe essere sottoposto nel contesto del procedimento penale al quale è attualmente sottoposto davanti al Tribunale di Verbania.
Si tratta di due distinte vicende processuali che – pur potendosi tra loro influenzare in linea di fatto – conservano, ciascuna, la propria autonomia.
Non essendo posta in contestazione dal ricorrente la sussistenza della “necessità cautelare”, risulta non rilevante in questo giudizio la considerazione degli effetti che la misura cautelare applicata ai fini di dare esecuzione al mandato di arresto potrà eventualmente riversare in altri e distinti procedimenti penali.
5. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 13 maggio 2026
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2026
