EAW: “issuing judicial authority” includes independent prosecutorial authorities subject to judicial review

EAW
🇮🇹Italy🇫🇷France
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
21/01/2026
Decision number
2570/2026
Main ground
Other
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
European Arrest Warrant (EAW): the notion of “issuing judicial authority” also includes authorities of a Member State which, although not qualifying as judicial bodies, participate in the administration of criminal justice of that State and act independently in the exercise of their functions, provided that judicial review of the decision to issue the warrant is ensured. Moreover, the Court of Justice has clarified that French public prosecutors have the power to assess independently—particularly vis-à-vis the executive—the necessity and proportionality of issuing a European Arrest Warrant, and that they exercise that power objectively, taking into account both incriminating and exculpatory evidence.
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EAW: “issuing judicial authority” includes independent prosecutorial authorities subject to judicial review, Italian Supreme Court, 21 January 2026, No 2570/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-issuing-judicial-authority-italy-france-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha esteso la consegna di Ke.Vi., già disposta con sentenza del 22 agosto 2024 e avvenuta il 20 settembre 2024, alla Autorità Giudiziaria della Francia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 6 agosto 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Giudiziario di Parigi, in relazione ai reati di furto aggravato, associazione a delinquere finalizzata ad attività di furto e riciclaggio, accesso abusivo a un sistema informatico e riciclaggio.

Con nota del Ministero della Giustizia in data 24 novembre 2025 era stata trasmessa la richiesta di estensione da parte dell’Autorità giudiziaria francese con riguardo alle ulteriori ipotesi di reato di “riciclaggio aggravato” e “partecipazione a banda criminale”. Tali fatti erano stati commessi dal (Omissis) al (Omissis) in P, in relazione all’occultamento del provento di furto e dei reati per il quali era stato emesso il primo MAE, facendo confluire le criptovalute trafugate su diversi traders. In relazione a dette ulteriori ipotesi l’Autorità giudiziaria francese aveva emesso, in data 8 aprile 2025, un nuovo MAE nei confronti di Ke.Vi., per l’estensione della consegna anche ai fatti emersi dalle indagini supplementari, connessi a quelli per i quali era stata disposta la consegna iniziale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo i seguenti motivi:

2.1. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2, legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla impossibilità di comunicazione con il proprio assistito. La Corte ha ritenuto che la previsione normativa riguardi unicamente l’ipotesi di MAE con arresto in Italia della persona da consegnare, là dove nella fattispecie si versa nell’ipotesi di cui all’art. 26, comma 3, legge n. 69/2005; ciò, secondo il ricorrente, sarebbe un’interpretazione priva di logica giuridica. Sotto diverso profilo, l’autorizzazione ai colloqui, purché con mezzi propri, non può avere alcun riflesso pratico, avendo del resto il difensore richiesto un colloquio telefonico, che sarebbe stato necessario e sufficiente per predisporre la difesa in merito alla richiesta di estensione;

2.2. violazione dell’art. 2, legge n. 69/2005 in relazione all’art. 111 Cost. e artt. 6 e 5 Convenzione EDU con riguardo alla violazione del termine di durata delle indagini in Francia, con un soggetto in stato di detenzione da 16 mesi. Del resto, la richiesta di estensione del MAE non è altro che la modifica delle date di due delle imputazioni già elevate, coincidendo nel resto con le contestazioni pregresse. In realtà le cinque operazioni finanziarie erano già presenti e contestate nel primo MAE. La Corte non specifica quali siano le nuove indagini, né illustra le nuove e ulteriori transazioni;

2.3. violazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 69/2005 e dell’art. 6, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI per essere stato emesso il mandato di arresto dalla Procura della Repubblica di Parigi, non qualificabile quale autorità giudiziaria. Nella specie, il mandato di arresto europeo non risulta preliminarmente, né successivamente convalidato da alcun giudice;

2.4. violazione ed erronea applicazione dell’art. 18-bis, legge n. 69/2005 in quanto l’assunto della commissione dei reati o di parte di essi in territorio francese, già contestato in occasione del primo MAE, è stato respinto dalla Corte in base a considerazioni apodittiche. In realtà, come ricostruito nel primo MAE, tutte le operazioni sono state eseguite fra il 13 e il 18 giugno 2024, di tal che non è stato accertato che anche nel mese di luglio siano state effettuate ulteriori operazioni; in ogni modo Ke.Vi. era nel territorio italiano dal 29 giugno al 7 agosto 2024, data in cui è avvenuto il suo arresto;

2.5. violazione dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) legge n. 69/2005 in relazione alla mancanza di puntuale descrizione dei reati. Alla relativa deduzione difensiva la Corte distrettuale ha risposto asserendo che essa ha attinenza al merito della causa e quindi al processo di cognizione dinanzi al Tribunale francese. Viceversa, l’omissione di tali fondamentali indicazioni attiene proprio al contenuto del mandato di arresto;

2.6. violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 69/2005 per omessa indicazione della finalità del mandato di arresto europeo di esercizio dell’azione penale e contrarietà a diritti fondamentali dell’individuo e alla decisione quadro 2002/584/GAI. Alla deduzione difensiva della mancata indicazione della finalità perseguita dal mandato emesso, la Corte ha risposto sostenendo che si tratta di questioni di merito. Invero, il provvedimento in parola, che è un prestampato che riporta le alternative (“chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà”‘), non indica in alcun modo quale sia la finalità perseguita dalla Autorità giudiziaria emittente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come si evince dagli atti (v. in particolare la nota del Ministero della Giustizia-Direzione generale degli Affari Internazionali del 24 novembre 2025) la consegna di Ke.Vi. alle autorità francesi è avvenuta il 20 settembre 2024. Correttamente la Corte d’Appello ha rappresentato che la norma invocata dal difensore, ossia l’art. 2, legge n. 69/2005, riguarda l’ipotesi di mandato con arresto sul territorio nazionale della persona da consegnare, versandosi invece nella diversa ipotesi dell’art. 26 legge cit., essendo il soggetto già stato consegnato e attualmente detenuto nello Stato richiedente. Del resto, per quanto di competenza, la Corte ha autorizzato i colloqui con “mezzi propri”, non risultando alcun diniego in tal senso espresso dall’A.G. francese.

3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto generico. La censura, peraltro neppure proposta alla Corte territoriale, non evidenzia quali termini sarebbero stati violati, insistendo unicamente sulla circostanza che la contestazione dei due nuovi reati sarebbe stata artatamente volta a prolungare il periodo detentivo, in modo da orientare scelte “collaborative” di Ke.Vi. Ciò non si evince dal materiale trasmesso, dal quale, anzi, emerge la correttezza delle due ulteriori contestazioni, alla luce dell’arricchimento del compendio investigativo (v. infra, sub 6).

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica di Parigi in data 8 aprile 2025 sulla base del mandato di comparizione del Giudice Istruttore del Tribunale Giudiziario di Parigi in data 29 gennaio 2025, essendosi così verificato il richiesto sindacato giurisdizionale alla base del mandato emesso, secondo il costante orientamento per il quale “in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “autorità giudiziaria emittente” comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all’emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934; conforme Sez. 6, n. 3175 del 25/01/2022, N., Rv. 282747).

Del resto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che i magistrati della procura francese dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano tale potere in modo obiettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico (Sez. 1, 12/12/2019, nelle cause riunite C-566/19 PUU e C-626/19 PPU).

In ogni caso, in tema di mandato di arresto europeo processuale, il difetto di giurisdizione dell’autorità emittente non può essere dedotto innanzi all’autorità di esecuzione se non nei limiti della litispendenza internazionale, stante la tassatività dei motivi di rifiuto all’esecuzione, rilevando che nel caso in esame, pacificamente attinente a MAE processuale, non sia stata accertata alcuna litispendenza internazionale.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all’art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all’autorità giudiziaria preposta a vagliare l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876-01).

6. Il quinto motivo è genericamente proposto rispetto alla descrizione delle condotte addebitate al ricorrente, oltre che prospettato per ragioni non consentite. L’art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 10 del 2021, nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto che gli atti trasmessi contenessero una esposizione adeguata dei fatti. Le indicazioni contenute nel mandato d’arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di Ke.Vi. nelle ulteriori condotte delittuose attribuitegli. Nella “Richiesta di proroga della consegna” del 7 luglio 2025 si rappresenta che la polizia delle Isole Cayman aveva tramesto agli inquirenti informazioni più ampie relative alla destinazione della criptovaluta sottratta che, in particolare le somme provenienti dal pirataggio della società Holograph inviate sul wallet erano state disperse verso cinque piattaforme nei mesi di giugno e luglio 2024.

Destituita di fondamento è pertanto la tesi dell’incertezza fattuale e circostanziale degli addebiti, essendo adeguatamente descritte le operazioni finanziarie di occultamento del reato di furto contestato nel primo MAE in epoca successiva al 28 giugno 2024 e fino al 18 settembre 2024, quindi commesse in epoca anteriore alla intervenuta consegna.

7. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il sesto motivo. Invero, il mandato di arresto europeo in data 8 aprile 2025 è stato legittimamente emesso sulla base del mandato di arresto interno emesso per il perseguimento da parte della A.G. francese degli ulteriori reati addebitati al consegnando. Si ricorda che un’autorità giudiziaria può emettere un MAE per due fini (articolo 1, paragrafo 1.1 della decisione quadro sul MAE): a) esercizio di un’azione penale; o b) esecuzione di una pena o una misura di sicurezza, privative della libertà. Se il MAE è emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, prima della sua emissione deve essere stato emesso dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente un mandato di arresto nazionale o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza (articolo paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE). La Corte di giustizia U.E. ha ribadito che il mandato di arresto nazionale o l’analoga decisione giudiziaria sono provvedimenti distinti dal MAE (Sez. 2, 01/06/2016, C-241/15, Bob Dogi). L’espressione “decisione giudiziaria” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE, è stata ulteriormente chiarita dalla medesima Corte di giustizia, rappresentando che la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d’arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia e su cui si fonda il MAE costituisce una “decisione giudiziaria” (Sez. 4, 10/11/2016, C-453/16, Ózgelik). Ancora, la Corte di giustizia ha ulteriormente specificato il significato da attribuire alla nozione di “mandato di arresto (nazionale) o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza”: “(Un) atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d’arresto europeo, quand’anche non sia designato con la denominazione di “mandato d’arresto nazionale” dalla legislazione dello Stato membro emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale. Tale nozione comprende quindi non già tutti gli atti che determinano l’avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l’arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale” (Sez. 3, 13/01/2021, C-414/20, MM).

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila Euro alla Cassa delle ammende. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, I. 22 aprile 2005, n. 69.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026.