EAW: lack of supporting documents and adequacy of factual information
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di Gi.Lu. avanzata dall’Autorità giudiziaria portoghese, con mandato di arresto europeo del 24 aprile 2023, in forza della sentenza emessa dal Tribunale della Comarca di Bvora il 30 settembre 2021, esecutiva il 2 marzo 2022.
Gi.Lu. è stato condannato per i reati di violenza sessuale, violenza domestica e ingiuria aggravata, commessi da agosto a novembre 2020.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Gi.Lu., deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 6, commi 1 e 1 -bis, legge 22 aprile 2005, n. 69.
In violazione della norma su indicata la Corte di appello territoriale ha ritenuto l’imputato presente nella causa penale svoltasi in Portogallo, conclusasi con la condanna dello stesso e a seguito della quale è stato emesso il m.a.e.
La difesa, per verificare tale necessaria circostanza, all’udienza innanzi alla Corte d’Appello ha chiesto una integrazione della documentazione e, in particolare, che venisse acquisita copia della sentenza di condanna oggetto del mandato di arresto europeo, ma i Giudici non hanno provveduto in tal senso, ritenendo presente l’imputato durante la causa in Portogallo e limitandosi a verificare, di conseguenza, solo la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 6, comma 1, l. cit.
L’imputato, in sede di udienza di convalida, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, ma di non essere stato presente alle udienze e di non avere ricevuto notifica della fissazione dell’udienza in Portogallo e della sentenza di condanna.
La Corte di appello di Genova non ha provveduto sulla richiesta ex art. 18-ter l. cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto alla censura relativa alla mancata acquisizione della sentenza, va rilevato come la Corte territoriale si sia uniformata al pacifico insegnamento della giurisprudenza legittimità, secondo il quale l’omessa allegazione al mandato d’arresto europeo di taluni documenti che consentano di comprendere quali sono i fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, sempre che lo Stato d’emissione abbia comunque offerto all’autorità giudiziaria italiana tutti gli elementi utili per esercitare il suo controllo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 26214 del 16/09/2020, Poti, Rv. 279611) cosa che è accaduta nel caso di specie, nel quale è stata acquisita la relazione illustrativa dei fatti oggetto di quel processo, dal tenore preciso e chiarificatore.
Peraltro, al mandato di arresto emesso nei confronti del Gi.Lu. si applicano le modifiche alla legge n. 69 del 2005 introdotte dal recente D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che, come noto, ha abrogato i commi 3, 4, 5 e 6, dell’art. 6 della anzidetta legge fondamentale con la conseguenza che, eliminato il riferimento a tutta quella documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato sia “autosufficiente” nel senso che deve contenere da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3.Deve, inoltre, evidenziarsi che, come correttamente messo in evidenza dalla Corte di appello, l’assunto difensivo secondo il quale Gi.Lu. non sarebbe stato presente al processo è smentito documentalmente da quanto si legge nel mandato di arresto.ove è precisato che “la persona era presente al processo che ha condotto alla decisione”.
Peraltro, dalla lettura del verbale di udienza, risulta eccepita dalla difesa unicamente la mancata partecipazione del ricorrente alle ultime udienze del processo, e lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza della vicenda per la quale era intervenuto l’arresto.
Rileva il Collegio che, per le ragioni sopra indicate, correttamente la Corte di appello non ha richiesto la trasmissione della sentenza di condanna, non ricorrendo l’ipotesi indicata dalla difesa di cui all’art. 18-ter, comma 3, l. cit., che, a sua volta richiama l’art. 6, comma 1 -bis, lett. d) e quindi la fattispecie in cui l’interessato non ha partecipato al processo, circostanza che, come si è detto, è, nel caso di specie, smentita.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2024.
