EAW surrender for offences committed as a minor: no refusal absent concrete evidence of inadequate juvenile safeguards
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OMISSIS] alle competenti Autorità della Germania, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il giorno 18 maggio 2026 dal Tribunale distrettuale di Reutlingen per il reato di lesioni personali gravi in concorso, commesso in data 21 marzo 2025, ovvero dopo il raggiungimento dell’età di anni 16 da parte del predetto.
In particolare, dopo la convalida dell’arresto eseguito in data 1 luglio 2026, il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Quindi, la Corte di appello di Palermo all’udienza del 14 luglio 2026, dopo la ricezione degli atti richiesti all’Autorità Giudiziaria tedesca, ha disposto la trasmissione del procedimento per competenza alla Sezione per i minorenni della Corte di appello, preso atto che alla data del commesso reato il [OMISSIS] era minorenne.
All’udienza del 22 luglio 2026, ne ha disposto la consegna alla competente Autorità Giudiziaria dello Stato emittente, subordinatamente alla condizione che all’esito del giudizio in caso di eventuale condanna la pena detentiva inflitta sia eseguita in Italia.
Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in relazione alla condizione di minorenne che il consegnato aveva al tempo della commissione dei reati, essendosi valorizzata l’assenza di elementi concreti che dimostrino la sussistenza del pericolo di essere soggetto in Germania ad un regime punitivo non differenziato rispetto a quello previsto per i maggiorenni.
Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’Appello, il difensore di [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito illustrati.
2.1. Violazione di legge per mancata attivazione della richiesta di informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 L. 69/2005 in riferimento alle carenze del mandato di arresto che indica soltanto la pena massima prevista in Germania (10 anni), ma non la pena minima, non specifica il regime cautelare cui il minore sarà sottoposto, non indica l’istituto presso cui la misura verrebbe eseguita, non chiarisce la durata massima della custodia cautelare prevista dall’ordinamento tedesco e non contiene informazioni sulle garanzie speciali previste per i minorenni.
Al riguardo si osserva che è onere dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto verificare se l’esecuzione del mandato di arresto europeo possa essere lesivo delle garanzie costituzionali e dei diritti fondamentali garantiti dalle convenzioni sovranazionali.
2.2. Violazione di legge in relazione alla tutela rafforzata del minore e rischio di lesione dei diritti fondamentali.
La difesa evidenzia che il ricorrente aveva sedici anni all’epoca dei fatti e che la consegna ad altro Stato membro, in assenza di informazioni sul trattamento detentivo e sulle garanzie applicabili, contrasterebbe con i principi nazionali ed europei di protezione del minore. Viene richiamata anche la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 33397/2925) secondo cui la consegna non può essere disposta senza adeguate informazioni sulle condizioni detentive e sul regime custodiale.
2.3. Violazione di legge in relazione al diritto di partecipare al procedimento svoltosi davanti alla Corte di appello di Palermo in assenza del [OMISSIS] che, essendo detenuto agli arresti domiciliari, avrebbe dovuto essere tradotto, non avendo espressamente rinunciato a comparire, ed avendo pertanto dimostrato la volontà di partecipare all’udienza, con la conseguente nullità della decisione assunta senza la partecipazione dell’interessato sebbene l’udienza si sia svolta con rito camerale.
Si invocano l’art. 6 CEDU, la direttiva (UE) 2016/343 e la giurisprudenza di legittimità sul diritto dell’imputato detenuto di essere presente all’udienza.
2.4. Violazione di legge per insufficiente controllo del quadro probatorio.
Secondo il ricorrente, il MAE sarebbe fondato essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese e non conterrebbe un adeguato supporto probatorio circa il coinvolgimento di [OMISSIS].
2.5. Violazione di legge in relazione all’art. 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, in relazione al motivo di rifiuto facoltativo alla esecuzione della consegna, considerato che il [OMISSIS] vive stabilmente a Licata, dove è sottoposto agli arresti domiciliari, essendovi la possibilità di mantenere l’esecuzione in Italia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità di tutti i motivi dedotti.
Prescindendo dall’ordine di esposizione delle questioni dedotte nel ricorso, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere esaminato anzitutto il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto dell’interessato di partecipare al procedimento relativo alla decisione sulla consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo, risultando tale questione preliminare rispetto all’esame delle ulteriori censure.
A tale riguardo, prescindendo anche dalla generica descrizione della sequenza procedimentale oggetto di censura, si deve rilevare la manifesta infondatezza dell’affermazione di principio, sostenuta dal ricorrente, che assimila la mancanza di una rinuncia espressa alla partecipazione all’udienza alla diversa condizione della richiesta espressa di essere sentito all’udienza.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità in tema di mandato di arresto europeo, che l’udienza camerale innanzi alla Corte di appello per la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere rinviata solo se il consegnando, avendo previamente manifestato la volontà di essere sentito, risulti legittimamente impedito a comparire.
Il procedimento dinanzi alla Corte di appello si svolge, infatti, nelle forme camerali di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e il consegnando è sentito laddove compaia ovvero ne faccia richiesta.
In tal senso l’art. 17, comma 1, legge n. 69 del 2005 prevede che, salvo i casi in cui l’interessato abbia prestato il consenso alla consegna, “la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.”.
Conseguentemente l’udienza innanzi alla corte di appello per la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere rinviata quando l’interessato, avendo manifestato la volontà di voler essere sentito, risulti legittimamente impedito a comparire (Sez. 6, n. 48013 del 12/12/2008, Barachini, Rv. 241926; Sez. F, n. 36397 del 29/08/2023, Brunchea, Rv. 285096).
Pertanto, secondo la regola generale del carattere facoltativo della presenza dell’interessato, prevista per l’udienza camerale dall’art. 127 cod. proc. pen., la sua mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, solo se la persona interessata abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835).
Nel caso di specie tale presupposto non ricorre.
Dagli atti, infatti, non risulta che [OMISSIS] abbia formulato una richiesta di partecipazione all’udienza o di essere personalmente sentito. La difesa valorizza esclusivamente l’assenza di una formale rinuncia a comparire; tuttavia, la mancata rinuncia non è giuridicamente equiparabile alla manifestazione positiva della volontà di partecipare richiesta dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale.
In difetto di tale espressa richiesta, non è, pertanto, configurabile alcuna nullità derivante dalla mancata traduzione dell’interessato.
Del pari generico risulta il richiamo alle fonti sovranazionali evocate nel ricorso.
Le deduzioni difensive omettono, infatti, di confrontarsi con la peculiare struttura del procedimento di consegna e con la diversa conformazione del diritto di partecipazione personale nei vari modelli procedimentali, secondo quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza europea.
Ne consegue che il mero richiamo ai principi convenzionali e unionali sul diritto dell’imputato a presenziare al processo non è idoneo a dimostrare l’incompatibilità della disciplina applicata nel caso concreto con le garanzie sovranazionali invocate, che si atteggiano diversamente in ragione delle differenze strutturali dei procedimenti penali in relazione alla diversa natura dei provvedimenti da adottare.
Manifestamente infondati sono i motivi primo e secondo che investono la questione della carenza di informazioni del mandato di arresto sulla disciplina in tema di trattamento detentivo e durata della custodia cautelare che sarà applicata al [OMISSIS], in quanto minorenne al momento della commissione del reato.
A tale proposito deve rilevarsi la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata che correttamente hanno messo in evidenza come l’art. 2 (“Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali”) della legge n.69/2005 non legittimi l’introduzione di motivi di rifiuto diversi da quelli fissati dalla legge quadro e recepiti dalla legge nazionale.
Come affermato dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 216 del 2021, le esigenze di uniformità ed effettività comportano che sia, di regola, precluso alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione rifiutare la consegna al di fuori dei casi imposti o consentiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo, sulla base di standard di tutela puramente nazionali, non condivisi a livello europeo, dei diritti fondamentali della persona interessata.
In particolare sono state richiamate le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15, e C-659/15 PPU, Aranyosi e Caldararu, che hanno introdotto nel diritto dell’Unione meccanismi che consentono di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate da un mandato di arresto europeo, nel quadro di un sistema di regole comuni vincolanti per tutti gli Stati membri, sicché spetta solo alla Corte di Giustizia stabilire se introdurre nuovi casi di rifiuto rispetto a quelli indicati nella decisione quadro in cui lo Stato di esecuzione possa richiedere informazioni allo Stato di emissione e nel caso di risposte non adeguate di rifiutare la consegna.
Va osservato che l’art. 18, alla lett. i), prevedeva un motivo di rifiuto obbligatorio, relativo alla necessità di verifica della esistenza di trattamento punitivo e carcerario differenziato per i minorenni, ora non più vigente.
Si deve ricordare che il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha operato una generalizzata soppressione di tutte le disposizioni interne difformi dalla disciplina europea al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo.
Il nuovo testo dell’art. 18, per la parte che qui interessa, alla lett. C), prevede ora come unico motivo di rifiuto obbligatorio il caso che la persona oggetto del mandato d’arresto europeo risulti essere minore degli anni 14 al momento della commissione del reato.
La soppressione del motivo di rifiuto relativo alla verifica della esistenza di un sistema differenziato punitivo e carcerario per i minorenni, come anche quello relativo alla necessaria verifica della imputabilità per i minori di anni 18, si giustifica sulla base della presunzione che negli Stati UE la tutela del minorenne è assicurata nei sistemi processuali-penali in modo coerente ai principi di diritto affermati anche dalle convenzioni europee (art. 24, par. 2 della Carta e del considerando n. 8 della direttiva europea 2016/800 del Parlamento europeo per il rispetto delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali – Corte di Giustizia 23 gennaio 2018, Piotrowski, par. 37).
La direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1), al suo considerando 8 prevede quanto segue “Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI (…), gli Stati membri dovrebbero garantire che l’interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta)”.
Quindi posto che il rispetto dei diritti dei minori indagati o imputati è assicurato da tutti gli Stati membri che aderiscono alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta presunzione costituisce il fondamento dell’emissione del mandato di arresto europeo, ed è onere della parte allegare elementi concreti di valutazione che possano suffragarne la violazione da parte dell’ordinamento dello Stato emittente, che non può essere perciò dedotta in modo soltanto ipotetico ed astratto.
Nella sopra richiamata sentenza Piotroski con riferimento alla tutela dei diritti dei minori imputati è stato affermato precisamente che “…nel caso di un procedimento riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia di tali diritti spetta in primo luogo allo Stato membro emittente, che si deve presumere rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU C 2014 2454, punto 191 e giurisprudenza citata)”.
È stato, pertanto, convenuto che l’articolo 3 della decisione quadro 2002/584 (Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo), al punto 3, relativo all’età della persona oggetto del mandato d’arresto, deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve soltanto verificare se l’interessato abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all’origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.
Si deve, pertanto, ribadire che costituisce preciso onere della difesa allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all’estero, possa essere sottoposto a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di minorenne, considerato che in linea generale non vi sono elementi per ritenere che l’ordinamento tedesco non contempli forme di tutela dei minori analoghe a quelle nazionali.
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, essendosi il ricorrente limitato a prospettare in termini meramente assertivi il pericolo di una compromissione dei diritti connessi alla minore età, senza indicare dati normativi, informativi o fattuali specificamente riferibili al sistema giudiziario e penitenziario tedesco.
In difetto di allegazioni puntuali, non vi è ragione di derogare al principio di reciproca fiducia che informa il sistema del mandato di arresto europeo, né di ritenere che l’ordinamento della Germania, Stato membro dell’Unione europea, non assicuri ai minori sottoposti a procedimento penale forme di protezione sostanzialmente equivalenti a quelle garantite dall’ordinamento nazionale. Ne consegue che la mera prospettazione di possibili ricadute pregiudizievoli derivanti dalla consegna non è sufficiente a imporre l’attivazione di accertamenti integrativi o a giustificare il rifiuto della consegna stessa.
Con riguardo poi alla omessa specificazione dei riferimenti alle esigenze cautelari e durata della misura cautelare disposta dall’Autorità dello Stato emittente si deve ricordare che la Corte di giustizia, con sentenza 28 gennaio 2021, IR (C-649/19), ha affermato che la persona destinataria di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale acquisisce la qualità di imputato, con i correlati diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13/UE, soltanto dal momento della consegna alle autorità dello Stato membro emittente. È da tale momento che l’interessato beneficia in pienezza delle prerogative difensive, dell’accesso agli atti e degli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento dello Stato richiedente.
La medesima pronuncia ha altresì precisato che, nella fase antecedente alla consegna, risultano sufficienti, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, le informazioni contenute nel mandato di arresto europeo concernenti la natura e la qualificazione giuridica dei fatti contestati, nonché le circostanze essenziali della loro commissione.
La Corte ha, inoltre, escluso che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva imponga che i rimedi azionabili contro la decisione di emissione del mandato o contro il titolo interno presupposto debbano essere necessariamente esperibili prima della consegna.
Ne consegue che non può ravvisarsi una lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la persona richiesta sia posta nella condizione di conoscere integralmente il fascicolo processuale e di contestare il titolo coercitivo nazionale soltanto dopo essere stata consegnata alle autorità dello Stato emittente (Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Bojchenko Roman, Rv. 287965).
Con riguardo alla dedotta incompletezza del mandato di arresto europeo, per l’omessa indicazione della pena minima prevista dall’ordinamento tedesco per il reato contestato, correttamente è stato evidenziato nella sentenza impugnata che tale profilo non assume alcuna rilevanza nel caso concreto ai fini della decisione sulla consegna.
La censura si risolve, infatti, nella prospettazione di una carenza meramente formale che non risulta idonea ad incidere sulla verifica dei presupposti richiesti per l’esecuzione del mandato, essendo incontestato che il reato per il quale si procede °punito nello Stato di emissione con pena detentiva ampiamente superiore alla soglia minima richiesta dalla disciplina del mandato di arresto europeo. Né il ricorrente indica quale concreta incidenza l’omissione denunciata avrebbe spiegato sull’esercizio del diritto di difesa o sulla valutazione demandata all’autorità giudiziaria italiana, limitandosi ad allegare una irregolarità priva di effettiva rilevanza nel procedimento di consegna.
Manifestamente infondato è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento del mandato di arresto europeo.
La censura presuppone, infatti, un sindacato sul merito dell’accusa e sulla consistenza degli elementi indiziari raccolti dall’autorità giudiziaria emittente che è estraneo al procedimento di consegna. Nel sistema del mandato di arresto europeo, fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri, il giudice nazionale non è chiamato a verificare l’attendibilità delle fonti di prova o l’adeguatezza del compendio indiziario, sicché le doglianze relative alla pretesa insufficienza degli elementi accusatori risultano palesemente inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio.
Manifestamente infondato è anche il quinto motivo.
Il ricorrente invoca il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sul rilievo della propria stabile dimora in Italia.
La censura muove tuttavia da un erroneo presupposto giuridico, poiché la fattispecie in esame concerne un mandato di arresto europeo emesso per finalità processuali e non esecutive.
Il motivo di non esecuzione richiamato dalla difesa trova, infatti, applicazione con riferimento ai mandati emessi per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, allorché lo Stato di esecuzione si impegni a dare esso stesso esecuzione alla sanzione.
Nel caso del mandato processuale, invece, il sistema unionale prevede unicamente che la persona consegnata possa essere rinviata nello Stato di esecuzione per l’espiazione della pena eventualmente irrogata all’esito del giudizio.
Ne consegue che il radicamento del ricorrente sul territorio nazionale non integra, di per sé, alcuna causa ostativa alla consegna richiesta ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Va, infine, rimarcato rispetto alle ulteriori istanze difensive di trattazione dell’udienza secondo cadenze temporali diverse da quelle normativamente previste che si tratta di deduzioni del tutto inconsistenti, essendo i tempi di definizione del procedimento regolati da termini vincolanti a salvaguardia delle esigenze di urgenza che caratterizzano la disciplina della consegna in materia di mandato di arresto europeo.
Trattandosi di ricorso proposto nell’interesse di soggetto minorenne all’epoca della consumazione dei reati, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704).
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 13 agosto 2026.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2026.
