Surrender to Greece refused: issuing authority failed to provide required supporting information

EAW
🇮🇹Italy🇬🇷Greece
Rejected (procedural grounds)
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
10/07/2008
Decision number
2417/2008
Main ground
Failure to deliver documents
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a European Arrest Warrant issued by the Greek judicial authority for drug-related offences, including introduction, purchase, transport and possession of narcotic substances. The requested person had been arrested in Italy and placed under a coercive measure, later replaced by an obligation to reside in a specified municipality. The Court of Appeal of Bologna requested supplementary documentation from the Greek authorities, including the restrictive measure underlying the warrant, if different from the judgment already transmitted, and the report required under Italian EAW legislation, with particular reference to the sources of evidence. The Greek authorities replied that there were no further restrictive measures beyond the transmitted judgment and that the only source of evidence was the requested person’s failure to appear. The Court held that, despite its request, the required documentation under Articles 6, 16 and 17 of Law No. 69/2005 had not been provided. In particular, the issuing authority failed to transmit a sufficiently detailed report clarifying the facts and evidentiary elements supporting the warrant. The Court therefore refused surrender and declared the coercive measure ineffective.
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Surrender to Greece refused: issuing authority failed to provide required supporting information, Court of Appeal of Bologna, 10 July 2008, No 2417/2008, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-missing-supporting-information-sources-of-evidence-italy-greece-7-2008
🇮🇹 Full Text

SENTENZA

nel procedimento camerale riguardante [OMISSIS], sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Borghi (FC); destinatario di mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria greca in data 17/3/2008, eseguito.

La Corte si pronuncia all’esito della camera di consiglio, sulle conclusioni in atti riportate del Procuratore generale presso la Corte e della Difesa del “consegnando”.

[OMISSIS] è stato arrestato il 17/4/2008 dai carabinieri del Comando provinciale di Forlì-Cesena in quanto destinatario di mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria della Grecia (Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Kalamata) in data 17/3/2008 – sulla base della sentenza n. 142 del 20/11/2007 della Corte d’Appello per i crimini a tre membri di Kalamata, con la quale era stata sospesa l’udienza nei confronti di [OMISSIS] giudicato in absentia, ed ordinato l’arresto e la custodia cautelare del ricercato – per i reati di: 1) introduzione di sostanze stupefacenti in concorso con altri coautori nel territorio greco; 2) acquisto di sostanze stupefacenti in concorso con altri coautori; 3) trasporto di sostanze stupefacenti in concorso con altri coautori e 4) detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con altri coautori.

L’arresto del predetto è stato tempestivamente convalidato ed è stata a suo tempo disposta la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita dall’obbligo di dimora in comune dapprima di Cesena, poi di Borghi.

Questa Corte ha tempestivamente provveduto all’audizione ed all’identificazione di [OMISSIS], dopo il suo arresto provvisorio, e in quella sede il medesimo ha negato il consenso alla consegna allo Stato di emissione del provvedimento restrittivo della libertà;

La difesa di [OMISSIS] ha depositato una prima memoria con cui si chiede venga respinta la domanda di consegna dell’Autorità greca, evidenziando vari profili di non conformità della procedura alla L. 69/2005:

si sostiene trattarsi di fattispecie ove non si riscontra il principio della doppia punibilità,
si opina che, qualora si trattasse invece di caso di consegna obbligatoria, l’esame degli atti non consentirebbe di ricostruire la durata minima della misura privativa della libertà,
si sottolinea l’assenza di indicazioni tanto sulla pena minima e massima previste in Grecia per i reati in contestazione, tanto sulla durata massima della custodia cautelare, aggiungendosi che neppure è dato evincere la previsione di un limite massimo di carcerazione preventiva,
si fa notare che [OMISSIS] era già stato a suo tempo (nel 2005) arrestato e sottoposto a misura cautelare coercitiva in Grecia, ma che la misura era poi stata sostituita con quella della cauzione dal GIP del Tribunale di Gitio,
ci si duole della mancata indicazione nel MAE dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OMISSIS].
All’udienza in data 16/5/2008 questa Corte rilevava la necessità che la documentazione già trasmessa venisse integrata con i seguenti atti, tradotti in lingua italiana, non pervenuti a questa Autorità Giudiziaria o comunque non ricavabili in misura adeguata/sufficiente da quelli in precedenza acquisiti:

il provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’Autorità giudiziaria greca (soltanto se diverso dalla sentenza n. 142/2007 della Corte d’Appello di KALAMATA in data 20/11/2007, che è già stata trasmessa), ai sensi dell’art. 6 co. 3 L. 69/2005;
la relazione di cui all’art. 6 co. 4 lett. a) L. 69/2005 (in particolare: le fonti di prova);
Rilevato che appare necessaria, quale ovvia causa di forza maggiore, la previsione di un sufficiente periodo di tempo perché l’Autorità Greca provveda ad inviare la documentazione richiesta.

A seguito della detta richiesta, è pervenuta in data 19/6/2008 nota della Procura Generale c/o la Corte d’Appello di Kalamata con la quale si comunica: 1) che non vi sono altri provvedimenti restrittivi della libertà personale di [OMISSIS] oltre alla già trasmessa sentenza, 2) che l’unica fonte di prova risulta la latitanza dello stesso [OMISSIS].

La difesa del consegnando ha depositato nuova memoria, eccependo la mancata ottemperanza dello Stato emittente – ex artt. 16 1° comma e 6 6° comma L. 69/2005 – alla predetta ordinanza del 16/5/2008.

La Corte rileva che, nonostante la propria ordinanza del 16/5/2008, con la quale è stato sollecitato l’invio della documentazione prevista dagli artt. 6, 16 e 17 L. n.69/2005 (relazione sui fatti addebitati al [OMISSIS] con indicazione delle fonti di prova, nonché eventuale ulteriore provvedimento restrittivo della libertà emesso dall’A.G. della Grecia nei confronti del consegnando dal quale fossero comunque ricavabili i predetti elementi), non è pervenuta la documentazione richiesta, cioè quella concernente la “relazione circostanziata” diretta a chiarire i fatti e gli “elementi di prova” con riguardo alle stesse fonti, assolutamente necessaria per dare corso alla emissione di un provvedimento di accoglimento della esecuzione del mandato.

La Corte ritiene, sulla base di quanto precede, che nel caso in esame non sussistono le condizioni di accoglimento della richiesta e che pertanto la stessa va respinta con contestuale revoca di ogni provvedimento relativo allo “status libertatis” del [OMISSIS] a norma degli artt. 6, commi 4° e 6°, 16, 17, comma 4° e 18 lett. T) L. 69/2005, non essendo stata la Corte posta nella condizione di delibare la sussistenza degli stessi gravi indizi di colpevolezza a sostegno della emissione del Mandato di Arresto Europeo a carico del [OMISSIS].

P.Q.M.

visti gli artt. 6, 16, 17 e 18 L. 22.04.2005 n. 69,

RESPINGE

la richiesta di consegna di [OMISSIS] e, per l’effetto, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni immediate al Ministero della Giustizia ed alla autorità di p.g. preposta al controllo della misura decaduta, nonché per quant’altro di competenza.

Bologna, 10/7/2008