EAW concerning a conviction for multiple crimes: the Italian judicial authority cannot delegate to the issuing judicial authority the determination of the sentence to be executed
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Roma
ha ordinato la consegna di NV in relazione al mandato di arresto
europeo esecutivo n. 824 dell’Il agosto 2025, emesso dall’Autorità Giudiziaria
della Romania, limitatamente al reato di indebito porto o uso di oggetti pericolosi
di cui all’art. 372 del codice penale rumeno.
Il mandato risulta emesso in relazione alle sentenze pronunciate nei
confronti del ricorrente dal Tribunale di Craiova con sentenze n. 761 del 25
marzo 2025 e n. 1692 del 13 giugno 2023, irrevocabili, con le quali egli ha
riportato condanna alla pena complessiva di anni uno, mesi sei, giorni 70 di
reclusione per i reati di porto o uso di strumenti atti ad offendere e di guida
senza patente, commessi il 23 ottobre 2020 e il 23 novembre 2020.
L’arresto di Vè stato convalidato il 22 agosto 2025 ed è stata applicata
la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ha proposto ricorso il consegnando, con atto del difensore, avv. SS,
affidato ad un unico motivo di violazione di legge.
Il difensore lamenta che vi sia incertezza sulla entità della pena che il
ricorrente dovrà scontare, per non essere stata indicata la frazione di pena
relativa al reato per il quale la richiesta di consegna è stata accolta, e ciò in
violazione dell’art. 7, comma 4, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, che
individua una indefettibile condizione processuale per la consegna, non un mero
motivo di rifiuto facoltativo.
Non è dato comprendere se la pena complessiva di anni 1, mesi 6 e giorni
70 di reclusione sia frutto di un cumulo materiale ovvero di un cumulo giuridico,
con applicazione di un aumento su una pena assunta a base del calcolo, su
modello della disciplina dettata in tema di reato continuato dall’ordinamento
nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. La sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda di consegna in forza
del mandato di arresto europeo esecutivo emesso nei confronti del ricorrente,
non ha indicato l’entità della pena da eseguire.
Sulla generica premessa che il mandato trovi fondamento nelle condanne
inflitte a Velcu, in forza delle sentenze del Tribunale di Craiova n. 761 del 25
marzo 2025, e n. 1692 del 13 giugno 2023, la Corte di appello ha indicato, quale
oggetto della richiesta, la pena complessiva di anni uno, mesi sei, giorni 70 di
reclusione, risultante dal cumulo di quelle irrogate in riferimento ai reati di porto
o uso di oggetti atti ad offendere e di guida senza patente, senza individuare le
frazioni di essa riferibili a ciascuna condanna.
Ha conclusivamente disposto la consegna in relazione al solo reato di
indebito porto o uso di oggetti pericolosi di cui all’art. 372 del codice penale
rumeno, demandando alla Autorità Giudiziaria di condanna di procedere alla
rideterminazione della relativa sanzione.
3. L’indicazione era invece necessaria, ai fini della verifica del requisito di
pena minima di cui all’art. 7 della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, il quale, al
comma 4, stabilisce che “In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la
pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro
mesi”.
Non potrebbe, in senso contrario, richiamarsi la consolidata giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale, in tema di mandato di arresto europeo emesso
per l’esecuzione di una sentenza di condanna relativa ad una pluralità di reati, il
rispetto del limite minimo di durata della pena (non inferiore a quattro mesi)
fissato dall’art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, va accertato avendo
riguardo alla pena complessivamente irrogata e non a quella applicata per ogni
singolo reato (Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020, 0. Rv. 278327 – 01; Sez. F, n.
35533 del 22/08/2013, F., Rv. 256717 – 01).
L’impossibilità di scissione dei singoli reati, in tali arresti, è invero correlata
al principio di unicità del titolo esecutivo, sicché non può essere ravvisata nel
caso in cui i titoli da eseguire siano più.
4. La soluzione di demandare all’Autorità Giudiziaria di emissione
l’individuazione della pena da eseguire, previamente rideterminata dalla stessa
Autorità giudiziaria rumena, non è praticabile.
La Corte di appello ha precisato, in sentenza, di avere fatto richiesta di
informative allo Stato di emissione, che, con nota in atti allegata, ha
testualmente escluso la possibilità di “prendere in esecuzione il riconoscimento
parziale della decisione giudiziaria, dato che non è possibile l’esclusione della
pena che non è sanzionata penalmente in Italia” dovendo la presa in carico
dell’esecuzione sul territorio italiano essere “integrale” e “in regime carcerario”.
A seguito di tale interlocuzione, la Corte di merito ha, dunque, ritenuto di
prescindere dal relativo accertamento, richiamando il portato della sentenza della
Corte di Giustizia C-305/22 del 4 settembre 2025, sul presupposto che il
consenso dello Stato di emissione per procedere ad esecuzione frazionata fosse
comunque imprescindibile.
Il riferimento non è pertinente.
La ricordata pronuncia, decidendo su rinvio pregiudiziale, ha escluso che lo Stato
di esecuzione possa autonomamente decidere di farsi carico dell’esecuzione della
pena, quando rifiuta di dare corso ad un mandato di arresto europeo, e che
possa procedere con il riconoscimento senza l’osservanza delle procedure
previste dalla decisione quadro 2008/909 sul trasferimento dei condannati, che
compreso il consenso dello stato di emissione.
La Corte di appello, secondo la Corte di Giustizia, è tenuta ad acquisire il
consenso dello Stato di emissione, con la sentenza di condanna ed il certificato ai
sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, quando intenda
rifiutare la consegna e prendere in carico l’esecuzione della pena ai sensi dell’art.
18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, ossia quando ravvisi i presupposti
del radicamento, mentre è tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso da
parte dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, K. – in corso di
massimazione).
Si è osservato — nella sentenza “K”, cit. — che spetta allo Stato di
emissione assicurare che ”la prerogativa conferitagli dalla decisione quadro
2008/909 di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna
pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato L.] sia
esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità
competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il
funzionamento del mandato d’arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle
sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro
non siano paralizzati” (par. 71)” e che “a fronte del rifiuto dello Stato di
condanna di trasmettere i suddetti atti, “al fine di evitare l’impunità della
persona ricercata, un mandato d’arresto europeo deve essere eseguito” (par.
70).
In realtà, la pronuncia della Corte sovranazionale si riferisce al motivo di
rifiuto correlato al radicamento del soggetto in Italia, ossia proprio a quella
condizione che nella sentenza impugnata, pur prospettata inizialmente dalla
difesa è stata ritenuta insussistente dalla Corte di merito, essendosi rilevato che
non sarebbe proficua l’eventuale esecuzione della pena in Italia del Velcu in una
prospettiva di reinserimento sociale, avuto riguardo alla pluralità di condanne
definitive a suo carico, anche per fatti successivi.
5. Ove venisse confermato lo scorporo della pena per il reato di guida
senza patente, all’esito delle necessarie verifiche, dovrebbe poi altresì verificarsi
se permangano le condizioni per far luogo alla consegna, a norma dell’art. 7 cit.
Il principio del consenso, presupponente la riaffermazione della sovranità
dello Stato di emissione, non elide invero, il principio cardine della fiducia
reciproca, quale fondamento della cooperazione nello spazio giuridico comune,
e non esime il Giudice di merito dal verificare la ricorrenza degli ulteriori
presupposti dettati dalla legge n. 69 del 2005 e successive modifiche.
6. La sentenza va dunque annullata, affinché la Corte di appello provveda
ad emendare le evidenziate lacune, se del caso avviando una ulteriore
interlocuzione con l’Autorità giudiziaria dello Sato di emissione, specificamente
finalizzata ad ottenere almeno la trasmissione della sentenza, in vista non del
riconoscimento e della esecuzione in Italia – che quello Stato ha dichiarato di
non consentire – ma al fine di poter determinare quale sia il titolo esecutivo da
porre in esecuzione e la relativa durata.
7. Sono demandati alla Cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui
all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Roma
